Risposta n. 66 del 6/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante ritiene che, secondo le norme dello Stato A e l'art.17 della Convenzione, i compensi per le prestazioni artistiche rese in Italia siano tassabili unicamente nello Stato A e che sia possibile ottenere il rimborso delle ritenute operate in Italia.
Trattamento convenzionale del corrispettivo ricevuto a fronte di prestazioni artistiche nel territorio dello Stato
Il quesito
Artista residente nello Stato A ha svolto in Italia quattro rappresentazioni percependo il compenso al netto della ritenuta d'acconto del 30%. Si chiede se, alla luce della Convenzione Italia-Stato A, i compensi siano tassabili esclusivamente nello Stato A (primo quesito) e indicazioni sulla possibile richiesta di rimborso delle imposte trattenute e sull'esenzione preventiva per future prestazioni (secondo e terzo quesito).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia, assumendo acriticamente la residenza nello Stato A, afferma che secondo il diritto interno i redditi derivanti da attività svolte in Italia sono imponibili in Italia e i sostituti devono applicare la ritenuta a titolo d'imposta del 30%. L'art.17 della Convenzione attribuisce comunque potestà impositiva anche allo Stato in cui l'artista presta l'attività, quindi l'Italia può assoggettare a tassazione tali compensi. Lo Stato A potrà intervenire per eliminare la doppia imposizione secondo le regole convenzionali; perciò l'Istante non può ottenere il rimborso delle ritenute già operate né chiedere la disapplicazione preventiva delle ritenute per future prestazioni.
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