Risposta n. 65 del 4/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante ritiene che il termine dei 90 giorni e la sanzione si applichino solo alle cessioni in cui il cessionario organizza il trasporto dei beni nel loro stato originario; per i beni lavorati in Italia non sia possibile fissare un termine prefissato e che il cedente possa emettere fatture non imponibili purché il cessionario fornisca la prova della consegna entro un termine "ragionevole" dopo il completamento delle lavorazioni.
Cessioni di beni intracomunitarie – Prova dell'esportazione (art. 7 del decreto legislativo n. 471/1997)
Il quesito
La società ALFA chiede quale sia il trattamento IVA per cessioni intra‑UE di beni realizzati su misura e ceduti in Italia al cessionario per ulteriori lavorazioni/assemblaggi (pagamenti a milestone), in particolare se possa fatturare non imponibile e come si applica il termine di 90 giorni e la sanzione del 50% introdotta dal D.Lgs. 87/2024 quando manca la prova della spedizione in altro Stato membro.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia, assumendo veritiere le informazioni fornite, conferma che la sanzione del 50% prevista dalle modifiche normative si applica; per la non imponibilità intra‑UE è essenziale il trasferimento effettivo in altro Stato membro. Nel caso di beni in corso di lavorazione i pagamenti vanno considerati acconti e l'operazione rileva quando i beni sono nelle condizioni di essere spediti: il termine dei 90 giorni decorre dalla data di consegna al vettore/terzo comprovata da documento di trasporto (DDT, CMR o altro mezzo idoneo). Se il termine trascorre senza prova, il cedente deve regolarizzare emettendo nota di addebito e versando l'IVA entro 30 giorni; l'IVA versata può essere recuperata successivamente con nota di variazione o rimborso se viene dimostrata l'effettiva fuoriuscita del bene.
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