Sentenza n. 608/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 547 del 19 febbraio 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di destagionalizzazione della concessione demaniale marittima n. 5/2017, con ordine di ripristino e sgombero dell’area concessa
Esito
Favorevole al resistente (autorità concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società appellanti contestavano la sentenza del TAR Sicilia-Catania che aveva respinto il ricorso contro il diniego di destagionalizzazione della concessione demaniale, richiesta per mantenere dal 1° gennaio al 31 marzo 2024 un info point destinato all’accoglienza dei crocieristi. Il primo motivo d’appello deduceva errores in procedendo e in iudicando, omessa pronuncia, violazione dell’art. 3 della legge n. 118/2022, come modificato dall’art. 12, comma 6-sexies, del d.l. n. 198/2022, e travisamento dei fatti: secondo le appellanti, la concessione avrebbe dovuto beneficiare della prosecuzione ex lege sino al 31 dicembre 2024, poiché la procedura a evidenza pubblica avviata dall’Autorità portuale non si era conclusa entro il 31 dicembre 2023. Il secondo motivo denunciava omessa pronuncia e violazione dell’art. 42 della legge regionale n. 3/2016, dell’art. 2 della legge regionale n. 15/2005, dell’art. 32 dello Statuto siciliano, del d.P.R. n. 684/1977 e degli artt. 5 e 6 della legge n. 84/1994, sostenendo che la disciplina regionale sulla destagionalizzazione fosse applicabile anche alla concessione relativa al porto di Catania. Il terzo motivo censurava per sviamento, difetto dei presupposti e travisamento la motivazione secondo cui l’attività di info point avrebbe potuto essere svolta nei locali dell’edificio ex Vecchia Dogana, deducendo l’indisponibilità o la già diversa destinazione di tali locali e l’aggravio di tempi e costi per adeguarli.
La decisione
Il CGARS ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’art. 42, comma 4, della l.r. n. 3/2016 e l’art. 2 della l.r. n. 15/2005 disciplinino esclusivamente il mantenimento annuale delle strutture balneari e lo svolgimento di attività complementari o collaterali alla balneazione; tali disposizioni non sono quindi applicabili a una concessione avente ad oggetto un’area portuale destinata a un info point per crocieristi e attività connesse all’accoglienza turistica. L’inapplicabilità discende inoltre dalla natura del porto di Catania, qualificato come porto marittimo nazionale e non transitato al demanio regionale, in quanto interessato da servizi di carattere nazionale. Il Collegio ha poi rilevato che la concessione era comunque scaduta il 31 dicembre 2023 e non era in corso di validità nel primo trimestre del 2024; il diniego di rinnovo era stato confermato dalla sentenza CGARS n. 403 del 4 giugno 2026. Quanto al carattere plurimotivato del diniego, il giudice ha ricordato che la legittimità di una sola ragione autonoma è sufficiente a sorreggere l’atto, sicché il ricorrente deve contestare efficacemente tutte le motivazioni autonome. Il primo motivo è stato smentito dalla conferma giudiziale della scadenza e del diniego di rinnovo; il secondo è stato ritenuto comunque infondato alla luce dell’inapplicabilità della disciplina regionale e, in parte, privo di interesse; il terzo è stato ritenuto privo di interesse, oltre che infondato, poiché l’Amministrazione aveva documentato che nel primo trimestre 2024 erano programmati soltanto due approdi crocieristici, circostanza incompatibile con il dedotto travisamento delle esigenze poste a fondamento dell’istanza. Le appellanti sono state condannate alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 42, comma 4, l.r. n. 3/2016
Ai concessionari del demanio marittimo è consentito il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità rilasciata per le attività stagionali estive.
La disposizione si applica alle strutture balneari e alle attività complementari alla balneazione, non a un’area portuale destinata a un info point per crocieristi.
art. 2 l.r. n. 15/2005
La gestione di stabilimenti balneari è consentita per tutto il periodo dell'anno, al fine di svolgere le attività collaterali alla balneazione avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità.
La disciplina riguarda gli stabilimenti balneari e le attività collaterali alla balneazione e non è estensibile alla concessione controversa.
La prospettata prosecuzione ex lege della concessione sino al 31 dicembre 2024 non è stata riconosciuta, poiché la concessione è stata ritenuta scaduta il 31 dicembre 2023 e il diniego di rinnovo è stato confermato giudizialmente.
art. 12, comma 6-sexies, d.l. n. 198/2022, convertito dalla l. n. 14/2023
La disposizione è stata invocata dalle appellanti per sostenere la proroga della concessione, ma il motivo è stato respinto in ragione dell’accertata scadenza del titolo.
art. 1, comma 3, d.P.R. n. 684/1977
È stato richiamato per affermare che dal trasferimento al demanio regionale sono esclusi i beni del demanio marittimo interessati da servizi di carattere nazionale.
Il porto di Catania, quale porto di categoria II, classe I, è qualificato come porto marittimo nazionale; ciò contribuisce a escludere l’applicabilità della disciplina regionale sulla destagionalizzazione.
È richiamato nel fatto quale base dell’autorizzazione alla gestione dei servizi concessori da parte della società autorizzata.
È richiamato in relazione al deposito della memoria difensiva dell’appellante.
Massime di principio
- Le disposizioni che consentono il mantenimento annuale delle strutture e lo svolgimento di attività complementari o collaterali alla balneazione sono riferite alle strutture e agli stabilimenti balneari e non possono essere applicate a una concessione demaniale portuale destinata ad attività di accoglienza turistica non balneare.
- La disciplina regionale sul demanio marittimo non è applicabile alle aree portuali sottratte al trasferimento al demanio regionale perché interessate da servizi di carattere nazionale e qualificate come porti marittimi nazionali.
- Una concessione demaniale non può essere destagionalizzata per un periodo successivo alla scadenza del titolo, in assenza di una valida proroga o di un rinnovo; la concessione deve essere in corso di validità nel periodo cui si riferisce la richiesta.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni autonome, è sufficiente che una sola di esse sia legittima per sorreggere l’atto; il ricorrente deve contestare efficacemente tutte le ragioni autonome poste a fondamento della decisione.
- La contestazione della motivazione relativa a una specifica ragione autonoma è priva di interesse quando l’atto resta comunque validamente sorretto da altre motivazioni indipendenti.
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