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Circolare

Circolare numero 59 del 21-4-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina, per i soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo, la sospensione dei termini prescrizionali ed esecutivi fino al 31 dicembre 2009 e la sospensione del versamento dei contributi correnti fino al 30 novembre 2009. Indica i soggetti ammessi, i periodi contributivi interessati, le modalità operative per aziende, artigiani, commercianti, gestione separata e settore agricolo, nonché l’elenco dei comuni coinvolti. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili e la variazione al piano dei conti con l’istituzione del conto GPA 00/114.

Sisma Abruzzo 2009: sospensioni contributive e termini

Sisma Abruzzo 2009: sospensioni dei termini e dei contributi previdenziali

La circolare definisce le misure previdenziali e contabili adottate per far fronte all’emergenza conseguente al sisma che ha colpito l’Abruzzo il 6 aprile 2009. In particolare, distingue tra la sospensione dei termini prescrizionali ed esecutivi, operante fino al 31 dicembre 2009, e la sospensione del versamento dei contributi correnti, operante fino al 30 novembre 2009, precisando soggetti, periodi, modalità applicative e adempimenti contabili.

Quadro normativo di riferimento

Il DPCM 6 aprile 2009 ha dichiarato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici verificatisi nella provincia di L’Aquila e negli altri comuni della regione Abruzzo. Successivamente sono intervenute:

  • l’OPCM n. 3753 del 6 aprile 2009, che ha sospeso i termini prescrizionali ed esecutivi fino al 31 dicembre 2009;
  • l’OPCM n. 3754 del 9 aprile 2009, che ha disposto la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali fino al 30 novembre 2009;
  • il DPCM 16 aprile 2009, che ha individuato i comuni danneggiati.

La circolare evidenzia che le due sospensioni hanno presupposti e finalità distinte e non sono collegate tra loro. Il documento si concentra esclusivamente sulle norme relative all’obbligo di versamento contributivo.

Sospensione dei termini prescrizionali, decadenziali ed esecutivi

Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa oppure esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e territori colpiti dal sisma, l’OPCM n. 3753 dispone fino al 31 dicembre 2009 la sospensione di una ampia serie di termini:

  • termini di prescrizione e decadenza;
  • termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali;
  • termini relativi ai processi esecutivi mobiliari e immobiliari;
  • termini relativi a ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva anteriore alla dichiarazione dello stato di emergenza;
  • termini di notificazione dei processi verbali;
  • termini per il pagamento in misura ridotta;
  • termini per lo svolgimento dell’attività difensiva;
  • termini per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

La circolare precisa inoltre che, fino al 31 dicembre 2009, Equitalia sospende d’ufficio ogni attività relativa al recupero dei contributi previdenziali e assistenziali; Poste S.p.A. sospende la notifica degli atti emessi dall’Istituto. Sono sospese anche le emissioni di avvisi bonari e le notifiche dei verbali di accertamento ispettivo e delle sanzioni amministrative.

Tale sospensione opera ope legis: non è richiesta alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.

Soggetti ammessi alla sospensione contributiva

L’OPCM n. 3754 prevede la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali fino al 30 novembre 2009 per i soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni che operavano, alla data del 5 aprile 2009, nei comuni indicati dal DPCM 16 aprile 2009.

Sono compresi:

  • datori di lavoro privati;
  • lavoratori autonomi, compresi artigiani, commercianti e agricoli;
  • iscritti alla gestione separata, quali committenti e liberi professionisti.

La circolare chiarisce che non è sufficiente la sola presenza della sede legale nei territori interessati se non vi sono dipendenti o effettiva operatività nei luoghi colpiti. È inoltre ribadito che il settore pubblico è escluso, poiché la legge n. 290/2006 limita la portata delle ordinanze di protezione civile che dispongono sospensioni contributive al solo settore privato.

Ambito oggettivo della sospensione e requisiti applicativi

La sospensione riguarda anche la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro, il committente o l’associante, in quanto responsabili del versamento, sospendono sia la propria quota sia quella del lavoratore, poiché le due sospensioni non sono fruibili separatamente. Se la quota trattenuta in busta paga è già stata incassata dal datore, essa deve essere versata nei termini di legge, per evitare la configurazione del reato specifico richiamato dalla circolare.

La norma non sospende gli adempimenti connessi al versamento: le denunce telematiche e gli e-mens possono comunque essere trasmessi entro il 30 novembre 2009, o entro diverso termine se successivamente prorogato. Per accedere al beneficio è necessaria un’apposita istanza alla sede INPS competente, con dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti; la sede attribuisce il codice di autorizzazione previsto per l’evento.

Periodo contributivo oggetto di sospensione

La sospensione del pagamento riguarda i contributi previdenziali e assistenziali con scadenza legale di versamento compresa tra il 6 aprile 2009 e il 30 novembre 2009.

Per le aziende tenute alla denuncia con mod. DM10, la sospensione interessa i periodi di paga di competenza da marzo 2009 a ottobre 2009.

Modalità operative per le aziende

Per le aziende interessate, la posizione contributiva deve essere contraddistinta dal codice di autorizzazione "2Q", che assume il significato di azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa del sisma dell’Abruzzo del 2009 - ordinanza n. 3754/2009.

Nella compilazione del mod. DM10 devono essere seguite le seguenti indicazioni:

  • compilazione dei quadri B-C con le ordinarie modalità per tutti i lavoratori;
  • compilazione del quadro D con le ordinarie modalità, senza effettuare la sommatoria del totale B (rigo 57) in questa fase;
  • determinazione dell’importo dei contributi previdenziali e assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si chiede la sospensione;
  • calcolo della differenza tra tale importo e gli eventuali importi esposti nel quadro D a titolo di agevolazioni contributive riferite agli stessi lavoratori;
  • esposizione della differenza, corrispondente ai contributi sospesi, in uno dei righi in bianco del quadro D, preceduta dal codice di nuova istituzione "N954" e dalla dicitura "contr. sosp. Ord. N. 3754/2009";
  • effettuazione della sommatoria delle partite del quadro D e riporto del totale nel rigo 57 (totale B);
  • calcolo della differenza tra gli importi indicati nei righi 33 e 57 del mod. DM10 e riporto della differenza nel corrispondente riquadro sotto il rigo 57;
  • versamento dell’eventuale saldo della denuncia a credito INPS con le ordinarie modalità F24, nei casi in cui non tutti i lavoratori siano interessati alla sospensione, ad esempio in presenza di accentramento contributivo;
  • in caso di saldo pari a zero o a credito azienda, invio del modello secondo le vigenti modalità per il rimborso o la compensazione.

Artigiani e commercianti

La sospensione si applica anche agli artigiani e agli esercenti attività commerciali in relazione alle seguenti scadenze:

  • 18 maggio 2009: contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il I trimestre 2009;
  • 16 giugno 2009: contributi relativi al saldo della quota di reddito eccedente il minimale per l’anno 2008 e al I acconto 2009;
  • 17 agosto 2009: contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il II trimestre 2009;
  • 16 novembre 2009: contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il III trimestre 2009;
  • 30 novembre 2009: contributi relativi al II acconto di reddito eccedente il minimale per l’anno 2009.

La sospensione opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi che siano posti in riscossione alle medesime scadenze.

Liberi professionisti e committenti iscritti alla gestione separata

Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata è sospeso il versamento dei contributi dovuti a titolo di acconto 2009 e saldo 2008, coincidente con il versamento fiscale.

Per i committenti tenuti al versamento nella gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, sono sospesi i versamenti da effettuare a partire dal 16 aprile 2009.

La circolare ribadisce che i collaboratori di pubbliche amministrazioni sono esclusi, poiché rileva lo status del datore di lavoro e il settore pubblico resta fuori dall’ambito di applicazione della disciplina richiamata.

Aziende agricole e lavoratori agricoli autonomi

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera la sospensione riguarda:

  • contributi dovuti per il quarto trimestre 2008, con scadenza 16 giugno 2009;
  • contributi dovuti per il primo trimestre 2009, con scadenza 16 settembre 2009.

Anche in questo caso la sospensione si estende ai contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle stesse scadenze.

Per i lavoratori agricoli autonomi CD-CM-IATP e per i concedenti PC/CF sono sospesi i seguenti versamenti:

  • prima rata 2009, con scadenza 16 luglio 2009;
  • seconda rata 2009, con scadenza 16 settembre 2009;
  • terza rata 2009, con scadenza 16 novembre 2009.

Anche qui la sospensione si applica ai contributi relativi a periodi pregressi riscossi alle medesime date.

Elenco dei comuni interessati

Il DPCM 16 aprile 2009 individua i comuni interessati nelle province di L’Aquila, Teramo e Pescara.

Tra i comuni della provincia dell’Aquila figurano, tra gli altri, Acciano, Barete, Barisciano, Campotosto, Capestrano, Fossa, Gagliano Aterno, L’Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Pizzoli, Scoppito, Tornimparte, Villa Sant’Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi. Per la provincia di Teramo sono indicati Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia. Per la provincia di Pescara sono indicati Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de’ Passeri.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sospesi dei datori di lavoro, esposti nelle denunce DM10 con il codice "N954", è istituito il conto GPA 00/114, che deve essere assistito da apposito partitario contabile.

Il programma di ripartizione contabile della procedura DM provvede a emettere, in duplice copia, una lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto; una copia deve essere trasmessa all’ufficio competente per la contabilizzazione, così da consentire l’apertura e la gestione dei crediti sul partitario.

In allegato è riportata la variazione al piano dei conti relativa al conto GPA 00/114, denominato "Crediti per contributi sospesi alle aziende nei comuni della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 – Art. 2, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3754/2009".

Punti principali

Premessa e quadro normativo

Il DPCM 6 aprile 2009 ha dichiarato lo stato di emergenza per gli eventi sismici in Abruzzo. La circolare richiama l’OPCM n. 3753 del 6 aprile 2009, che sospende termini prescrizionali ed esecutivi fino al 31 dicembre 2009, e l’OPCM n. 3754 del 9 aprile 2009, che sospende il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali fino al 30 novembre 2009. Il DPCM 16 aprile 2009 individua i comuni danneggiati.

Sospensione dei termini prescrizionali ed esecutivi

Per i soggetti residenti, con sede operativa o che esercitavano attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni colpiti alla data del 5 aprile 2009 sono sospesi, fino al 31 dicembre 2009, i termini di prescrizione e decadenza, i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, nonché i termini relativi ai processi esecutivi mobiliari e immobiliari, alle esecuzioni coattive tributarie, alle notificazioni dei processi verbali, ai pagamenti in misura ridotta, alle attività difensive e ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Equitalia sospende d’ufficio il recupero dei contributi e Poste S.p.A. sospende la notifica degli atti INPS; sono sospesi anche avvisi bonari, verbali di accertamento ispettivo e sanzioni amministrative.

Soggetti ammessi alla sospensione contributiva

La sospensione del versamento contributivo spetta ai soggetti regolarmente iscritti alle gestioni che operavano alla data del 5 aprile 2009 nei comuni individuati dal DPCM 16 aprile 2009. Sono inclusi datori di lavoro privati, lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli) e iscritti alla gestione separata, compresi committenti e liberi professionisti. Il settore pubblico è escluso, in quanto la disciplina richiamata limita le sospensioni contributive al solo settore privato.

Adempimenti e modalità operative

La sospensione non riguarda gli adempimenti connessi al versamento: le denunce telematiche e gli e-mens possono essere inviati entro il 30 novembre 2009, o entro un termine successivo se prorogato. Per fruire del beneficio è necessaria un’apposita istanza alla sede INPS competente con dichiarazione del possesso dei requisiti; la sede attribuisce il codice di autorizzazione previsto. Per i datori di lavoro, committenti o associanti la sospensione riguarda sia la quota propria sia quella a carico del lavoratore, non essendo fruibile separatamente. Se la quota trattenuta in busta paga non viene versata nei termini, si configura il reato specifico richiamato dalla circolare.

Periodo contributivo sospeso

La sospensione riguarda i contributi con scadenza legale di versamento compresa tra il 6 aprile 2009 e il 30 novembre 2009. Per le aziende con denuncia DM10 il periodo di competenza è da marzo 2009 a ottobre 2009.

Regole per le aziende

Le posizioni contributive delle aziende interessate devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "2Q", con il nuovo significato di azienda interessata alla sospensione dei contributi per il sisma Abruzzo 2009 - ordinanza n. 3754/2009. Nella compilazione del DM10 le aziende compilano i quadri B-C e D con le ordinarie modalità, determinano i contributi riferiti ai lavoratori interessati, sottraggono eventuali agevolazioni esposte nel quadro D, espongono la differenza come importo sospeso in un rigo bianco del quadro D con il codice "N954" e la dicitura "contr. sosp. Ord. N. 3754/2009", calcolano il totale del quadro D e riportano il totale al rigo 57. Se il saldo della denuncia è a credito INPS, il versamento avviene con F24; se il saldo è zero o a credito azienda, il modello va trasmesso secondo le ordinarie modalità per rimborso o compensazione.

Artigiani e commercianti

Per artigiani ed esercenti attività commerciali sono sospesi i versamenti alle scadenze del 18 maggio 2009, 16 giugno 2009, 17 agosto 2009, 16 novembre 2009 e 30 novembre 2009, relativi rispettivamente ai contributi sul minimale per il primo, secondo e terzo trimestre 2009, al saldo della quota di reddito eccedente il minimale per il 2008 e al primo e secondo acconto 2009. La sospensione si estende anche ai contributi relativi a periodi pregressi riscossi a tali scadenze.

Gestione separata

Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata è sospeso il versamento dei contributi a titolo di acconto 2009 e saldo 2008, coincidente con il versamento fiscale. Per i committenti tenuti al versamento nella stessa gestione sono sospesi i versamenti da effettuare a partire dal 16 aprile 2009. I collaboratori della pubblica amministrazione restano esclusi, poiché rileva lo status del datore di lavoro.

Settore agricolo

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera sono sospesi i contributi dovuti per il quarto trimestre 2008, con scadenza 16 giugno 2009, e per il primo trimestre 2009, con scadenza 16 settembre 2009; la sospensione vale anche per eventuali contributi pregressi riscossi a tali scadenze. Per i lavoratori agricoli autonomi CD-CM-IATP e per i concedenti PC/CF sono sospesi i versamenti della prima, seconda e terza rata 2009 con scadenze 16 luglio 2009, 16 settembre 2009 e 16 novembre 2009, compresi i contributi pregressi posti in riscossione alle medesime date.

Comuni interessati

Il DPCM 16 aprile 2009 individua i comuni della provincia dell’Aquila, della provincia di Teramo e della provincia di Pescara interessati dagli eventi sismici. Tra questi figurano, per la provincia dell’Aquila, L’Aquila, Acciano, Barete, Barisciano, Campotosto, Fossa, Lucoli, Ocre, Pizzoli, Scoppito e altri comuni elencati in circolare; per Teramo Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia; per Pescara Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de’ Passeri.

Istruzioni contabili e piano dei conti

Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi dei datori di lavoro, esposti con il codice N954 nei DM10, è istituito il conto GPA 00/114, da assistere con apposito partitario contabile. Il programma di ripartizione contabile della procedura DM emette una lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto, da trasmettere all’ufficio competente per l’apertura e la gestione dei crediti. In allegato è riportata la variazione al piano dei conti, con la denominazione completa "Crediti per contributi sospesi alle aziende nei comuni della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 – Art. 2, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3754/2009".

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