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Circolare

Circolare numero 62 del 22-4-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la nuova disciplina, applicabile dal 1° marzo 2009, per l’accertamento e la verifica dei requisiti reddituali delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito. Per la prima liquidazione si considera il reddito dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva; per le prestazioni già in godimento si utilizza il reddito dell’anno precedente, con verifica annuale e comunicazione reddituale entro il 30 giugno. Sono disciplinati gli effetti della mancata o tardiva comunicazione, incluse sospensione, ripristino e recupero delle somme indebitamente corrisposte. La circolare distingue inoltre i procedimenti per i quali rilevano i redditi da lavoro e precisa che restano esclusi gli assegni per il nucleo familiare, gli assegni familiari e le quote di maggiorazione su pensione.

Articolo 35, commi 8-13, legge 14/2009: modalità di accertamento del diritto alle prestazioni collegate al reddito

Articolo 35, commi 8-13, legge 14/2009: modalità di accertamento del diritto alle prestazioni collegate al reddito

La circolare definisce l’assetto applicativo introdotto dall’articolo 35, commi da 8 a 13, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, in materia di accertamento del diritto e della misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito. La disciplina distingue tra prima liquidazione e verifica annuale delle prestazioni già in pagamento, regola i termini di comunicazione dei redditi e precisa gli effetti dell’omissione o del ritardo.

Quadro normativo e principio generale

La legge n. 14 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 207 del 2008, introduce una nuova modalità di valutazione dei redditi rilevanti per le prestazioni collegate al reddito. In via generale:

  • per la liquidazione o ricostituzione di prestazioni già riconosciute, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno;
  • tale reddito resta valido per la corresponsione della prestazione fino al 30 giugno dell’anno successivo;
  • in sede di prima liquidazione, invece, si considera il reddito dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva.

La circolare precisa che restano ferme:

  • le specifiche tipologie di reddito rilevanti previste dalle singole norme di prestazione;
  • le ipotesi in cui devono essere considerati anche redditi di soggetti diversi dal beneficiario;
  • i limiti di reddito applicabili, che vanno comunque rapportati all’anno solare di corresponsione della prestazione.

Prima liquidazione delle prestazioni collegate al reddito

In sede di prima liquidazione, la prestazione assistenziale o previdenziale collegata al reddito è riconosciuta sulla base del reddito presunto dell’anno in corso, vale a dire dell’anno solare in cui cade la decorrenza della prestazione.

La regola si applica sia:

  • alle prestazioni di base collegate al reddito, come assegno sociale, pensioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti;
  • sia alle prestazioni accessorie che si innestano su una prestazione di base, come integrazione al trattamento minimo e maggiorazioni sociali.

L’interessato, quando ritiene di aver maturato il diritto anche per effetto di variazioni reddituali, deve presentare una dichiarazione sul reddito presunto dell’anno in corso. Il reddito dichiarato in via presuntiva vale per il riconoscimento del diritto e per la misura della prestazione fino al 30 giugno dell’anno successivo.

La circolare precisa inoltre che la regola della prima liquidazione non si applica al ripristino di prestazioni già revocate per ragioni reddituali: in tali casi la prestazione può essere riliquidata secondo la disciplina della verifica annuale di cui al comma 8.

Verifica annuale delle prestazioni già liquidate

Per le prestazioni già in godimento, l’INPS deve effettuare annualmente la verifica sulla base dei redditi effettivamente conseguiti nell’anno precedente il 1° luglio. La verifica serve a confermare il diritto alla prestazione dal 1° luglio di ciascun anno fino al 30 giugno dell’anno successivo.

La circolare richiama l’articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, secondo cui l’Istituto procede annualmente al controllo delle situazioni reddituali dei pensionati e al recupero di quanto eventualmente erogato in eccedenza entro l’anno successivo.

Per consentire la verifica, l’INPS invia modelli di comunicazione reddituale che devono essere restituiti entro il 30 giugno con l’indicazione dei redditi relativi all’anno precedente.

Esiti della verifica reddituale

L’esame dei modelli reddituali può determinare quattro diversi esiti:

  • conferma, dal 1° luglio, del diritto alla prestazione in pagamento al 30 giugno;
  • revoca, dal 1° luglio, della prestazione corrisposta fino al 30 giugno;
  • annullamento del diritto alla prestazione riconosciuta in prima liquidazione nell’anno precedente, quando il reddito effettivo dell’anno di decorrenza non confermi quello presunto;
  • riliquidazione, cioè ripristino, dal 1° luglio, di una prestazione precedentemente revocata.

In caso di revoca, l’INPS recupera le somme indebitamente corrisposte oltre il 30 giugno. In caso di annullamento di una prestazione riconosciuta in prima liquidazione, il recupero riguarda le somme erogate fin dalla decorrenza. La circolare evidenzia però che, anche dopo un annullamento, l’interessato può chiedere nuovamente la prestazione come prima liquidazione negli anni successivi, sulla base del reddito dell’anno in corso.

Omissione o ritardo nella comunicazione dei redditi

Se il modello reddituale non viene restituito entro il 30 giugno, l’Istituto invia un sollecito con raccomandata A.R. Se la comunicazione non perviene entro 30 giorni dal ricevimento del sollecito, la prestazione collegata al reddito viene sospesa dal rateo di ottobre.

La disciplina delle comunicazioni tardive è la seguente:

  • se la dichiarazione è presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo, la prestazione è ripristinata dal mese successivo alla comunicazione, con corresponsione degli arretrati relativi agli importi sospesi;
  • se la comunicazione avviene oltre il 30 giugno dell’anno successivo, la prestazione è ripristinata previa verifica del diritto, ma senza arretrati.

La circolare precisa inoltre che, in caso di mancata comunicazione dei redditi effettivamente percepiti da chi ha ottenuto la prestazione in sede di prima liquidazione sulla base del reddito presunto, resta ferma la possibilità per l’Istituto di effettuare i controlli e recuperare le somme indebitamente corrisposte sin dalla decorrenza.

Procedimenti per i quali rilevano i redditi da lavoro

Per i procedimenti indicati nell’Allegato A della legge, assumono rilievo i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o d’impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi internazionali o all’estero, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, purché conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.

I procedimenti elencati sono:

  • mancata attribuzione o sospensione della pensione di invalidità, per soggetti con età inferiore a quella di vecchiaia, con decorrenza anteriore al 1° agosto 1984;
  • riduzione dell’assegno ordinario di invalidità per reddito da lavoro;
  • revisione straordinaria dell’assegno di invalidità;
  • incumulabilità della pensione di anzianità e dell’assegno di invalidità con redditi da lavoro dipendente;
  • incumulabilità della pensione di anzianità e dell’assegno di invalidità con redditi da lavoro autonomo.

Per tali procedimenti la circolare chiarisce che:

  • non mutano le tipologie di reddito rilevanti;
  • non mutano le modalità e i tempi di accertamento per le ipotesi di cui alle lettere a), b), d) ed e);
  • per i casi di redditi da lavoro autonomo continua a essere utilizzato il Mod. 503 AUT;
  • per i procedimenti di cui alle lettere a), b) e c), i dati reddituali devono essere comunicati secondo le modalità e i termini previsti per la verifica annuale.

Il procedimento di revisione straordinaria dell’assegno di invalidità si attiva anche quando, per accertamento d’ufficio o dichiarazione dell’interessato, risulti il superamento del limite di reddito nel singolo anno; il provvedimento produce effetti secondo i termini indicati dalla normativa richiamata.

Prestazioni escluse: trattamenti di famiglia

La circolare esclude espressamente dall’applicazione dei commi 8 e 9 dell’articolo 35 l’assegno per il nucleo familiare, gli assegni familiari e le quote di maggiorazione su pensione.

Per tali istituti continua ad applicarsi la disciplina vigente, poiché:

  • il reddito rilevante è quello del nucleo familiare, non del solo beneficiario e del coniuge;
  • il riferimento temporale resta quello già previsto dalla normativa propria di ciascun istituto;
  • il criterio di individuazione dei beneficiari è differente, essendo talvolta fondato sul carico familiare.

Decorrenza della nuova disciplina e gestione dell’anno 2009

La legge n. 14 del 2009 è entrata in vigore il 1° marzo 2009. La circolare stabilisce che la disciplina nuova si applica in base alla data di decorrenza della prestazione:

  • per le decorrenze successive al 1° marzo 2009 si applica l’articolo 35, commi 8-13;
  • per le decorrenze dal 1° gennaio 2009 al 1° marzo 2009 continua a valere la normativa precedente;
  • per le prestazioni con decorrenza anteriore al 2009, il diritto fino al 1° luglio 2009 è valutato secondo la disciplina previgente, mentre dal 1° luglio 2009 si applicano le nuove regole.

Per tali prestazioni, la verifica del diritto dal 1° luglio 2009 avviene sulla base delle dichiarazioni rese nel 2009 con riferimento ai redditi 2008, che restano validi fino al 30 giugno 2010. Gli stessi redditi 2008 sono considerati anche per verificare eventuali indebiti relativi a prestazioni erogate nel 2008, con recupero ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 412 del 1991.

La circolare ricorda inoltre che ai titolari che non abbiano comunicato entro il 30 giugno i redditi 2008 viene inviato un sollecito e, in caso di ulteriore omissione, la prestazione è sospesa dal rateo di ottobre 2009.

Elenco delle prestazioni collegate al reddito

L’Allegato 2 individua le prestazioni alle quali si applica la nuova disciplina, tra cui:

  • integrazione al trattamento minimo;
  • integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità;
  • pensione sociale;
  • assegno sociale;
  • maggiorazione sociale;
  • aumento della pensione sociale;
  • maggiorazione dell’assegno sociale;
  • importo aggiuntivo di 154,94 euro;
  • somma aggiuntiva o cosiddetta quattordicesima;
  • riduzione delle pensioni ai superstiti in presenza di redditi rilevanti;
  • prestazioni agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

La circolare, nel suo complesso, definisce quindi un meccanismo annuale di controllo reddituale che alterna il reddito presunto per le prime liquidazioni e il reddito effettivo dell’anno precedente per le verifiche dei trattamenti in essere, con regole specifiche di sospensione, ripristino e recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Punti principali

Nuovo criterio di riferimento dei redditi

Per le prestazioni collegate al reddito, ai fini della liquidazione o ricostituzione, il reddito rilevante è quello del beneficiario e del coniuge conseguito nell’anno solare precedente il 1° luglio, con efficacia fino al 30 giugno dell’anno successivo. In prima liquidazione, invece, si considera il reddito dell’anno in corso, dichiarato presuntivamente dall’interessato.

Comunicazione annuale dei dati reddituali

I beneficiari delle prestazioni collegate al reddito devono comunicare agli enti previdenziali i dati reddituali entro il 30 giugno di ogni anno. L’INPS procede con l’invio dei modelli reddituali per la verifica annuale e la restituzione della dichiarazione consente di confermare, revocare o ripristinare il diritto alla prestazione.

Effetti della mancata o tardiva comunicazione

Se il modello non viene restituito entro il 30 giugno, l’Istituto invia un sollecito con raccomandata A.R.; in caso di ulteriore omissione entro 30 giorni, la prestazione è sospesa dal rateo di ottobre. Se la comunicazione arriva entro il 30 giugno dell’anno successivo, la prestazione è ripristinata dal mese successivo con arretrati; se arriva oltre tale termine, il ripristino avviene senza arretrati.

Prestazioni interessate e redditi da lavoro

Per i procedimenti elencati nell’Allegato A rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o d’impresa, anche esteri o percepiti presso organismi internazionali, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. Restano fermi i criteri e le modalità già previsti per tali procedimenti, in particolare per il Mod. 503 AUT nei casi di redditi da lavoro autonomo.

Esclusioni e decorrenza della nuova disciplina

La nuova disciplina non si applica all’assegno per il nucleo familiare, agli assegni familiari e alle quote di maggiorazione su pensione. Per le decorrenze successive al 1° marzo 2009 si applica la nuova normativa; per le decorrenze dal 1° gennaio 2009 al 1° marzo 2009 continua a valere la disciplina previgente. Per le prestazioni già in essere prima del 2009, la verifica dal 1° luglio 2009 avviene secondo le nuove regole, utilizzando i redditi 2008.

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