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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18708/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La vicenda origina da una procedura di pignoramento presso terzi avviata da una creditrice in forza di una precedente sentenza di condanna. Il debitore esecutato proponeva opposizione all’esecuzione, deducendo l’esistenza di un proprio controcredito di natura locatizia da compensare con il credito azionato, e chiedeva anche la sospensione del processo esecutivo; la sospensione non veniva concessa e il giudice dell’esecuzione assegnava comunque una quota dello stipendio del debitore alla creditrice. Riassunta la causa, il Tribunale rigettava l’opposizione e condannava il debitore alle spese. In appello, la corte territoriale escludeva che la controversia rientrasse nel rito speciale locatizio e dichiarava l’impugnazione tardiva perché notificata oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. Con il ricorso per cassazione il debitore censurava la decisione sostenendo che la lite dovesse essere qualificata come controversia locatizia e che, di conseguenza, la tempestività dell’appello andasse verificata con riguardo al deposito del ricorso e non alla notificazione; il motivo veniva formalmente prospettato come violazione/falsa applicazione dell’art. 433 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che il motivo era anche tecnicamente inammissibile nella sua formulazione perché cumulava censure eterogenee e denunciava come omesso esame una questione processuale, non un fatto storico decisivo. Nel merito, però, la Corte ha soprattutto affermato che la controversia era un’opposizione all’esecuzione, cioè una lite diretta a contestare il diritto del creditore a procedere esecutivamente, e non una controversia direttamente attinente al rapporto di locazione: perciò non poteva applicarsi il rito speciale locatizio. Ha inoltre ribadito che, poiché il primo giudice aveva trattato la causa con rito ordinario, operava il principio di ultrattività del rito, sicché anche l’impugnazione doveva essere regolata secondo le stesse forme e i relativi termini. La conseguenza è stata la conferma dell’inammissibilità dell’appello per tardività, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 433 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte chiarisce che non era applicabile alla controversia perché questa non era una lite locatizia soggetta al rito speciale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte osserva che il motivo di ricorso invocava impropriamente l’omesso esame di una questione processuale, che non rientra nell’ambito del n. 5.

  • art. 615, secondo comma, c.p.c.

    L’opposizione all’esecuzione è qualificata come rimedio volto a contestare il diritto del creditore di procedere esecutivamente.

  • artt. 414 e ss. c.p.c.

    Le controversie locatizie soggette al rito speciale sono solo quelle che riguardano direttamente il rapporto di locazione nella fase di cognizione.

  • art. 447-bis c.p.c.

    Il rito speciale locatizio è richiamato come non applicabile all’opposizione all’esecuzione oggetto di causa.

  • art. 327 c.p.c.

    È il termine semestrale utilizzato per dichiarare tardivo l’appello notificato oltre il suo decorso.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    Indica la forma della decisione di primo grado, resa all’esito del rito ordinario.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione sull’ulteriore contributo unificato.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla qualificazione dei motivi di ricorso e al divieto di cumulo improprio di censure eterogenee.

Massime di principio

  • Le controversie in materia di locazione soggette al rito speciale sono solo quelle che investono direttamente il rapporto locatizio, il suo accertamento o i suoi effetti nella fase di cognizione; non vi rientrano le opposizioni all’esecuzione, quando il rapporto di locazione costituisce soltanto la fonte remota del titolo esecutivo.
  • L’opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. ha ad oggetto la contestazione del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata e, se proposta contro un’esecuzione fondata su un titolo originato da locazione, non trasforma la lite in controversia locatizia.
  • Quando il giudizio di primo grado è stato effettivamente trattato con un certo rito, opera il principio di ultrattività del rito: anche nei gradi successivi la controversia prosegue secondo le stesse forme, con incidenza sulla disciplina dell’impugnazione e sulla verifica della sua tempestività.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentito cumulare in modo promiscuo censure di violazione di legge e di omesso esame di fatti, né denunciare ex art. 360, n. 5, c.p.c. questioni di diritto o processuali che non integrano un fatto storico decisivo omesso.
  • La tempestività dell’impugnazione va verificata in base al rito concretamente applicato nel giudizio precedente e non in base alla sola qualificazione astratta del rapporto sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione abitativa
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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