Cassazione Civile, Sentenza n. 6888/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva liquidato i compensi del difensore senza riconoscere quelli relativi alle attività svolte anteriormente al deposito dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio (art. 126, comma 3, d.p.r. 115/2002), sostenendo che, se il magistrato successivamente accoglie un'istanza originariamente rigettata dal Consiglio dell'Ordine ma fondata sugli stessi elementi, gli effetti dell'ammissione devono decorrere dalla data di presentazione dell'istanza al Consiglio e dunque lo Stato deve farsi carico dei compensi e delle spese processuali precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Ancona ad altra composizione. La Corte ha riconosciuto la legittimazione della parte ammessa al patrocinio ad impugnare il provvedimento quando l'impugnazione mira ad ottenere la decorrenza retroattiva degli effetti dell'ammissione dalla data di presentazione dell'istanza al Consiglio dell'Ordine. Ha inoltre affermato il principio secondo cui, se il magistrato competente per il giudizio accoglie un'istanza originariamente respinta dal Consiglio dell'Ordine ma basata sulle medesime dichiarazioni e dati, gli effetti dell'ammissione al patrocinio decorrono dalla data di presentazione dell'istanza al Consiglio e lo Stato è tenuto a rimborsare compensi e spese per l'attività difensiva svolta nel periodo intermedio.
Norme richiamate
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (Regolamento sul gratuito patrocinio)
art. 109; art. 126, comma 3; art. 136
La Corte interpreta le disposizioni come compatibili con la retroattività degli effetti dell'ammissione al patrocinio quando il magistrato, accogliendo un'istanza precedentemente rigettata dal Consiglio ma fondata sugli stessi dati, fissa la decorrenza dalla data di presentazione al Consiglio; inoltre sottolinea che l'ammissione copre non solo gli onorari ma anche altre spese processuali.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Richiamato come parametro del diritto a un equo processo e dell'effettività del diritto di difesa; la Corte lo utilizza per valutare la tutela dell'interesse del non abbiente ad avere effettivo accesso alla giustizia.
d.lgs. 15 marzo 2002, n. 150
Usato per richiamare principi afferenti alla revoca o modifica dei decreti di liquidazione e come riferimento dottrinario/giurisprudenziale per l'analisi della retroattività degli effetti delle decisioni amministrative/giudiziarie in materia di patrocinio.
Massime di principio
- Se il Consiglio dell'Ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza di gratuito patrocinio e la stessa istanza, con le medesime allegazioni e dichiarazioni, viene poi accolta dal magistrato competente, gli effetti dell'ammissione decorrono dalla data di presentazione al Consiglio dell'Ordine e non dal momento dell'accoglimento da parte del magistrato.
- La parte ammessa al patrocinio ha legittimazione ad impugnare il provvedimento di ammissione quando l'impugnazione mira a ottenere la decorrenza retroattiva del beneficio (ossia il riconoscimento del periodo precedente escluso), perché l'effetto riguarda anche spese diverse dagli onorari dell'avvocato (contributo unificato, imposte, indennità di testimoni, spese di notificazione, ecc.).
- Resta fermo il principio secondo cui la impugnazione della sola liquidazione dei compensi è di regola di competenza del difensore, titolare del diritto al compenso; tuttavia, quando il punto controverso è la decorrenza dell'ammissione al patrocinio (parziale mancato riconoscimento del beneficio), la parte ha interesse a impugnare.
- In casi simili è consigliabile conservare tutta la documentazione della prima richiesta al Consiglio dell'Ordine e, se rigettata, riproporre immediatamente l'istanza al magistrato competente con le stesse dichiarazioni per poter poi chiedere la retroattività degli effetti in caso di accoglimento.
- Se il giudice di merito nega la retroattività, è possibile impugnare in Cassazione richiamando il consolidato orientamento che riconosce l'effetto ex tunc in presenza di identità di fatti e dichiarazioni tra le istanze presentate al Consiglio e al magistrato.
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