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Sentenza

Sentenza del 29/08/2019 n. 21815 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Equitalia ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e seguenti c.p.c., contestando la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto irregolarmente notificate sette cartelle. In particolare, sosteneva che, per le notifiche dirette effettuate dall’agente della riscossione tramite raccomandata ordinaria ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, la consegna al familiare convivente o al portiere perfezionasse la notificazione senza necessità di una successiva raccomandata informativa. Quanto alla notifica mediante deposito presso la casa comunale, sosteneva invece che l’obbligo della comunicazione di avvenuto deposito fosse sorto soltanto dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012.

La decisione

La Corte ha dichiarato lo stralcio ex lege di quattro cartelle, di importo residuo non superiore a 1.000 euro, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 119/2018, convertito nella L. n. 136/2018. Ha accolto il ricorso di Equitalia per due cartelle relative, rispettivamente, a IRPEF 2007 e IRPEF 2004, ritenendo valide le notifiche effettuate tramite raccomandata ordinaria con consegna al familiare convivente e al portiere, senza necessità di raccomandata informativa. Ha invece rigettato il ricorso quanto alla cartella IRPEF 2005 notificata mediante deposito presso la casa comunale, poiché, in caso di irreperibilità relativa e notifica secondo la L. n. 890/1982, è necessaria la comunicazione di avvenuto deposito e la prova della sua ricezione. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alle due cartelle per le quali la notifica è stata ritenuta regolare; nel merito è stato rigettato il ricorso della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26

    Consente agli ufficiali della riscossione di notificare la cartella anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

    La notifica diretta dell’agente della riscossione tramite raccomandata ordinaria segue le regole del servizio postale ordinario e non, di regola, quelle della L. n. 890/1982 relative alle notifiche eseguite dall’ufficiale giudiziario. La consegna al portiere o a un familiare convivente può quindi perfezionare la notifica senza ulteriore raccomandata informativa.

  • L. n. 890/1982

    Quando la notificazione è eseguita secondo la disciplina delle notifiche a mezzo posta prevista dalla L. n. 890/1982, in caso di irreperibilità relativa e deposito presso l’ufficio postale o la casa comunale è necessaria la comunicazione di avvenuto deposito, della quale deve essere fornita prova.

  • Art. 139 c.p.c.

    La disposizione riguarda la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario al portiere o a persona addetta alla ricezione. Non si applica automaticamente alla notifica diretta dell’agente della riscossione mediante raccomandata ordinaria regolata dall’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.

  • Art. 140 c.p.c.

    In caso di irreperibilità relativa nella notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario, prevede formalità ulteriori, tra cui il deposito dell’atto e la comunicazione al destinatario. La necessità della comunicazione è stata interpretata in modo rigoroso per tutelare il diritto di difesa.

  • D.L. n. 119/2018, art. 4, convertito nella L. n. 136/2018

    I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a mille Euro (...) affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (...) sono automaticamente annullati.

    I debiti rientranti nei limiti di importo e periodo previsti dalla norma sono stati automaticamente annullati, salvo le esclusioni indicate dalla legge.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 175/2018

    Ha ritenuto costituzionalmente legittima la notificazione diretta dell’agente della riscossione mediante servizio postale ordinario, anche se tale procedura non prevede una comunicazione separata di avvenuta notifica.

Massime di principio

  • Per le cartelle esattoriali notificate direttamente dall’agente della riscossione tramite raccomandata ordinaria ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, la consegna a un familiare convivente o al portiere può essere sufficiente a perfezionare la notifica, senza necessità della raccomandata informativa prevista per altre forme di notificazione.
  • Occorre distinguere la notifica diretta tramite raccomandata ordinaria dalla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario secondo la L. n. 890/1982: le formalità richieste non sono necessariamente le stesse.
  • Quando l’atto viene depositato presso la casa comunale o l’ufficio postale per irreperibilità relativa nell’ambito della procedura disciplinata dalla L. n. 890/1982, la comunicazione di avvenuto deposito è essenziale e deve essere provata, normalmente mediante l’avviso di ricevimento della relativa raccomandata.
  • L’assenza della comunicazione di avvenuto deposito può comportare l’inesistenza o l’invalidità del perfezionamento della notifica e impedire che decorrano i termini per contestare la cartella.
  • Prima di discutere la validità della notifica, occorre verificare se il debito sia stato automaticamente annullato da una disciplina di stralcio o definizione agevolata applicabile per importo, periodo e natura del credito.
  • La reciproca soccombenza, derivante dall’accoglimento solo parziale delle rispettive posizioni e dallo stralcio di alcune pretese, può giustificare la compensazione delle spese.

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