Sentenza n. 1828/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Firenze del 25 ottobre 2025, recante il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare. Il testo non specifica i motivi di illegittimità dedotti. La misura cautelare è stata accolta l’11 febbraio 2026; successivamente il ricorrente ha riferito che l’Amministrazione gli aveva rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato valido fino al 13 maggio 2027, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., perché il nuovo permesso dichiarato dalla parte non era presente nel fascicolo e non era quindi possibile accertare documentalmente il pieno e irretrattabile soddisfacimento dell’interesse azionato. Ha tuttavia dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, sulla base della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse attuale alla decisione. Ha posto le spese, liquidate in complessivi 3.000 euro oltre accessori e restituzione del contributo unificato, a carico solidale del Ministero dell’Interno e della Questura di Firenze, secondo il criterio della soccombenza virtuale e in considerazione dell’esito della fase cautelare, disponendone la distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessata materia del contendere di cui all’art. 34, comma 5, c.p.a. sussiste ogni qualvolta si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. È, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.
La cessazione della materia del contendere presuppone che l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfi pienamente e irretrattabilmente l’interesse azionato, senza lasciare alcuna utilità alla decisione di merito; nel caso concreto tale soddisfacimento non è stato accertabile per la mancata produzione del nuovo permesso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Da quanto dichiarato nella memoria di parte ricorrente del 18 settembre 2026 emerge tuttavia che il signor Amara non ha attuale interesse alla decisione della causa; il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando, pur non essendo dimostrati i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, risulta sopravvenuta la mancanza di un interesse attuale del ricorrente alla decisione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede che l’attività amministrativa sopravvenuta abbia soddisfatto in modo pieno e irretrattabile l’interesse azionato, eliminando ogni utilità residua della pronuncia di merito; tale presupposto deve risultare accertabile sulla base degli elementi acquisiti al giudizio.
- Quando non sia possibile accertare il pieno soddisfacimento dell’interesse necessario per dichiarare la cessazione della materia del contendere, il ricorso va comunque dichiarato improcedibile se dalle dichiarazioni della parte risulta che essa non ha più un interesse attuale alla decisione.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenendo conto anche dell’esito della fase cautelare.
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