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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2802

Regolamento (UE) 2024/2802 della Commissione, del 25 ottobre 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del nasello nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per i pescherecci battenti bandiera belga

Normativa europea32024R2802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente 2024 assegnato al Belgio per il nasello nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e e dispone la chiusura immediata delle attività di pesca relative a tale stock per i pescherecci belgi. La chiusura è collegata alle informazioni comunicate alla Commissione e si fonda sul regolamento di controllo della pesca e sul regolamento annuale sulle possibilità di pesca. Sono previste eccezioni limitate per le operazioni relative a catture effettuate prima della data di chiusura e per le catture non intenzionali, che devono essere gestite secondo le regole della politica comune della pesca.

Chiusura della pesca del nasello nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per i pescherecci battenti bandiera belga, per esaurimento del contingente 2024.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai pescherecci battenti bandiera belga o immatricolati in Belgio che pescano lo stock di nasello (Merluccius merluccius) nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e. Opera nell’ambito del regime unionale di controllo della pesca e della gestione dei contingenti per il 2024; la chiusura decorre dalla data indicata nell’allegato (1° ottobre 2024). Restano consentite solo le operazioni successive alla cattura di esemplari già prelevati prima di tale data, mentre le catture non intenzionali restano soggette agli obblighi di sbarco e registrazione previsti dal diritto UE.

Chiusura della pesca del nasello nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per il Belgio

Il regolamento della Commissione interviene in attuazione del sistema unionale di controllo della pesca e prende atto dell’esaurimento del contingente 2024 assegnato al Belgio per lo stock di nasello nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e. La misura ha natura tipicamente gestionale e mira a evitare prelievi oltre il contingente disponibile, in coerenza con il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio sulle possibilità di pesca per il 2024.

Contesto normativo e presupposti

Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare sull’articolo 36, paragrafo 2, che consente alla Commissione di adottare misure di chiusura quando un contingente è esaurito. Nei considerando si precisa che, sulla base delle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock da parte di pescherecci battenti bandiera belga o immatricolati in Belgio hanno determinato l’esaurimento del contingente annuale assegnato al Belgio.

Ambito soggettivo e oggettivo

La chiusura riguarda i pescherecci battenti bandiera belga o immatricolati in Belgio e si riferisce allo stock di nasello (Merluccius merluccius) nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e. L’allegato identifica lo stock con il codice HKE/8ABDE (incluso HKE/*57-14) e fissa la data di chiusura al 1° ottobre 2024.

Effetti della chiusura

Dal 1° ottobre 2024 sono vietate le attività di pesca dello stock interessato, comprese in particolare:

  • la ricerca del pesce;
  • la cala degli attrezzi;
  • la posa degli attrezzi;
  • il salpamento degli attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

La disciplina distingue tuttavia le catture già effettuate prima della data di chiusura, per le quali restano consentiti trasbordo, detenzione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso e sbarco.

Catture accessorie e obblighi applicabili

Per le catture non intenzionali dello stock da parte dei pescherecci interessati, il regolamento rinvia all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture devono essere:

  • salpate e tenute a bordo;
  • registrate;
  • sbarcate;
  • imputate ai contingenti secondo la disciplina della politica comune della pesca.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Esaurimento del contingente 2024

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2024 al Belgio per lo stock di nasello nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e, individuato nell’allegato, si considera esaurito a decorrere dalla data fissata nello stesso allegato. L’allegato indica come data di chiusura il 1° ottobre 2024.

Divieto di pesca e attività collegate

L’articolo 2, paragrafo 1, vieta, dalla data di chiusura, le attività di pesca dello stock interessato da parte di pescherecci battenti bandiera belga o immatricolati in Belgio. Il divieto comprende in modo espresso la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura dello stock.

Operazioni consentite per catture pregresse

L’articolo 2, paragrafo 2, consente il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e dei prodotti della pesca prelevati dallo stock in questione, purché tali catture siano state effettuate prima della data di chiusura.

Catture non intenzionali

L’articolo 2, paragrafo 3, dispone che le catture non intenzionali dello stock effettuate dai pescherecci interessati devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescacontrollo della pescagestione dei contingentipolitica comune della pesca

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