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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2800

Regolamento (UE) 2024/2800 della Commissione, del 25 ottobre 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della sogliola nelle zone 8a e 8b per i pescherecci battenti bandiera belga

Normativa europea32024R2800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente 2024 assegnato al Belgio per la sogliola nelle zone 8a e 8b e dispone la chiusura immediata delle attività di pesca relative a tale stock per i pescherecci belgi. Sono vietate le operazioni di ricerca e cattura, mentre restano ammesse le operazioni sulle catture già effettuate prima della data di chiusura. Le catture non intenzionali devono essere gestite secondo le regole dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Chiusura, per il 2024, della pesca della sogliola nelle zone 8a e 8b per i pescherecci battenti bandiera belga o immatricolati in Belgio, per esaurimento del contingente.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci battenti bandiera belga o immatricolati in Belgio che pescano lo stock di sogliola (Solea solea) nelle zone 8a e 8b. Opera nell’ambito del contingentamento annuale fissato per il 2024 dal regolamento (UE) 2024/257 e decorre dalla data di chiusura indicata in allegato, ossia dal 1 ottobre 2024. Restano escluse dal divieto le attività relative a catture effettuate prima di tale data, per le quali sono consentiti trasbordo, detenzione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso e sbarco nei limiti previsti.

Chiusura della pesca della sogliola nelle zone 8a e 8b per il Belgio

Il regolamento (UE) 2024/2800 della Commissione dà attuazione alla gestione delle quote 2024 nel settore della pesca, prendendo atto che il contingente belga per la sogliola nelle zone 8a e 8b risulta esaurito. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della politica comune della pesca e richiama il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, che ha fissato le possibilità di pesca per il 2024.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente lo stock di sogliola (Solea solea) nelle zone 8a e 8b e opera nei confronti dei pescherecci battenti bandiera belga o immatricolati in Belgio. La chiusura decorre dalla data indicata nell’allegato, coincidente con il 1 ottobre 2024. Il regolamento non interviene sulle quote di altri Stati membri né su altri stock ittici.

Esaurimento del contingente

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2024 al Belgio per questo stock si ritiene esaurito dalla data fissata in allegato. La formula normativa produce l’effetto di attivare la chiusura delle attività di pesca una volta raggiunto il limite quantitativo previsto per l’anno.

Divieti imposti ai pescherecci belgi

L’articolo 2, paragrafo 1, vieta alle unità interessate le attività di pesca dello stock di sogliola nelle zone 8a e 8b a decorrere dalla data di chiusura. Il divieto è formulato in modo ampio e comprende:

  • la ricerca del pesce;
  • la cala degli attrezzi da pesca;
  • la posa degli attrezzi;
  • il salpamento degli attrezzi ai fini della cattura dello stock.

Operazioni ancora consentite per catture pregresse

Il paragrafo 2 dell’articolo 2 consente, per i pesci e i prodotti della pesca già prelevati prima della data di chiusura, il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco. La disposizione distingue quindi tra attività di cattura, ormai vietate, e gestione delle catture già effettuate, che restano lecite entro tale perimetro.

Catture non intenzionali e obblighi di registrazione

L’articolo 2, paragrafo 3, richiama l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le catture non intenzionali dello stock da parte dei pescherecci interessati. Tali catture devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti secondo la disciplina della politica comune della pesca, con applicazione dell’obbligo di sbarco e dei correlati adempimenti di registrazione e imputazione.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua diretta applicabilità e obbligatorietà in tutti gli elementi per ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Constatazione dell’esaurimento del contingente

Il contingente di pesca 2024 assegnato al Belgio per lo stock di sogliola nelle zone 8a e 8b si considera esaurito dalla data stabilita nell’allegato, cioè dal 1 ottobre 2024.

Divieto di pesca e operazioni connesse

Dal 1 ottobre 2024 è vietata ai pescherecci battenti bandiera belga o immatricolati in Belgio la pesca dello stock interessato. Il divieto comprende la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura dello stock.

Eccezione per le catture effettuate prima della chiusura

Restano autorizzati, per i pesci e i prodotti della pesca prelevati prima della data di chiusura, il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco.

Gestione delle catture non intenzionali

Le catture accessorie/non intenzionali dello stock da parte dei pescherecci interessati devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrollo e gestione delle quoteconservazione delle risorse biologiche marine

Testo integrale

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