Regolamento (UE) 2024/2745
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2745 della Commissione, del 25 ottobre 2024, che stabilisce norme per l’applicazione del regolamento (UE) 2021/2282 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei conflitti di interessi nelle attività congiunte del gruppo di coordinamento degli Stati membri per la valutazione delle tecnologie sanitarie e dei suoi sottogruppi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento detta la disciplina operativa per prevenire, valutare e gestire i conflitti di interessi nelle attività congiunte del sistema europeo di health technology assessment istituito dal regolamento (UE) 2021/2282. Introduce un obbligo di dichiarazione degli interessi e del curriculum vitae, definisce termini di valutazione da parte della Commissione e stabilisce misure differenziate di esclusione o limitazione della partecipazione. Prevede inoltre regole di pubblicazione delle dichiarazioni e norme specifiche sul trattamento e sulla conservazione dei dati personali tramite la piattaforma informatica HTA. L’obiettivo dichiarato è garantire indipendenza, imparzialità, trasparenza e, al tempo stesso, accesso a competenze specialistiche adeguate.
Norme di esecuzione per la gestione dei conflitti di interessi nelle attività congiunte del gruppo di coordinamento HTA e dei suoi sottogruppi, incluse dichiarazioni di interessi, valutazione, pubblicità e trattamento dei dati personali.
Ambito di applicazione
Si applica ai rappresentanti nominati nel gruppo di coordinamento degli Stati membri per la valutazione delle tecnologie sanitarie e nei suoi sottogruppi, nonché ai pazienti, esperti clinici e altri pertinenti esperti che partecipano come singoli esperti alle attività congiunte svolte a norma degli articoli da 7 a 22 del regolamento (UE) 2021/2282. Riguarda le attività congiunte connesse a valutazioni cliniche congiunte, consultazioni scientifiche congiunte, elaborazione di orientamenti metodologici e preparazione di relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti. Restano fuori dall’armonizzazione del regolamento, per la gestione dei conflitti di interessi, le altre persone che possano partecipare alle attività congiunte dei membri del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi, la cui disciplina rimane agli Stati membri. Il regolamento si applica dal 12 gennaio 2025 in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2745 sulla gestione dei conflitti di interessi nelle attività congiunte HTA
Il regolamento attua il regolamento (UE) 2021/2282 in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie, disciplinando in modo uniforme la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi per i rappresentanti del gruppo di coordinamento HTA e per i singoli esperti che partecipano alle attività congiunte. La finalità è assicurare indipendenza, imparzialità e trasparenza, senza compromettere l’accesso alle competenze specialistiche necessarie, in particolare nelle aree cliniche complesse o rare.
Ambito di applicazione
Si applica ai rappresentanti nominati dagli Stati membri nel gruppo di coordinamento e nei suoi sottogruppi, nonché ai pazienti, esperti clinici e altri pertinenti esperti selezionati come singoli esperti per valutazioni cliniche congiunte e consultazioni scientifiche congiunte. Le attività rilevanti comprendono anche l’elaborazione di orientamenti metodologici e la preparazione di relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti. La gestione dei conflitti di interessi di altre persone che partecipano alle attività congiunte resta invece di competenza degli Stati membri.
Dichiarazione di interessi: condizione preliminare e contenuto
Prima di poter accedere alle attività congiunte, i soggetti interessati devono presentare alla Commissione una dichiarazione di interessi firmata e un CV completo. Per i rappresentanti, la presentazione e la valutazione della dichiarazione sono condizione per l’accesso alle sezioni pertinenti della piattaforma informatica HTA e per l’assunzione di ruoli come presidente, copresidente, valutatore o co-valutatore; per i singoli esperti, è condizione per la selezione e la partecipazione alle valutazioni o consultazioni. La dichiarazione deve indicare tutti gli interessi finanziari o di altro tipo, diretti o indiretti, nel settore industriale dello sviluppo di tecnologie sanitarie, mediante il modulo dell’allegato I.
Presentazione, aggiornamento e valutazione
La dichiarazione va presentata digitalmente tramite la piattaforma HTA ed è valida solo se completa, firmata e corredata dal CV Europass. Ogni variazione di un interesse dichiarato impone un aggiornamento senza indebito ritardo. La Commissione valuta la dichiarazione e il CV; se necessario chiede ulteriori informazioni, che devono essere fornite entro 10 giorni. Se non servono integrazioni, la valutazione va conclusa entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione.
Pubblicità delle dichiarazioni e conferma annuale
La dichiarazione resta valida per tutta la durata della partecipazione, ma solo se l’interesse non cambia e la conferma annuale viene effettuata entro la fine di ciascun anno dalla presentazione. In difetto di conferma, il segretariato HTA dispone la cessazione della partecipazione alle attività congiunte. Le dichiarazioni dei rappresentanti e le informazioni qualificanti dei loro CV sono rese pubbliche per il periodo di partecipazione; quelle degli esperti clinici e degli altri esperti per un anno dopo la conclusione delle attività. Le dichiarazioni dei pazienti non sono pubbliche.
Criteri di conflitto di interessi e allegato II
Il regolamento considera rilevanti gli interessi nel settore industriale dello sviluppo di tecnologie sanitarie e tiene conto non solo dei legami attuali, ma anche di quelli recenti o prospettici. L’allegato II individua, per ciascuna tipologia di interesse dichiarato, le conseguenze in termini di esclusione totale, limitazione della partecipazione o incompatibilità con specifici ruoli, distinguendo tra presidente/copresidente, rappresentante, valutatore/co-valutatore ed esperto individuale. Sono previste anche regole speciali per i casi in cui la tecnologia sanitaria interessata o la tecnologia usata come comparatore sia specifica o sia collocata in un determinato settore terapeutico.
Misure conseguenti ai conflitti di interessi
Se il conflitto è incompatibile con la partecipazione, il rappresentante o il singolo esperto viene escluso o sostituito. Se il conflitto incide solo su determinati ruoli o su specifiche tecnologie, il segretariato HTA applica le limitazioni previste. Nel caso dei rappresentanti, il membro del gruppo di coordinamento o del sottogruppo può nominare nuovamente la stessa persona quando il conflitto cessa di esistere.
Casi eccezionali e accesso alle competenze specialistiche
Per i singoli esperti, il regolamento consente deroghe limitate nei casi eccezionali in cui non siano disponibili esperti privi di conflitti e dotati delle competenze necessarie, ad esempio nelle malattie rare. In tali ipotesi la Commissione può proporre al sottogruppo pertinente una partecipazione adeguata, tenendo conto del conflitto e garantendo trasparenza. Una logica analoga vale quando l’esclusione del singolo esperto o il suo ritiro impedirebbe la partecipazione di pazienti o esperti clinici con competenze specialistiche adeguate.
Nuovi conflitti e omissione di dichiarazione
Se durante il mandato emerge un nuovo interesse incompatibile, il soggetto deve dichiararlo immediatamente e, se necessario, ritirarsi dal ruolo, dalla riunione o dall’attività in corso. Se la Commissione scopre una non coerenza tra la dichiarazione e altre informazioni, chiede chiarimenti da fornire entro 14 giorni. La mancata risposta può comportare l’esclusione temporanea fino alla ricezione e valutazione dei chiarimenti; l’omessa dichiarazione intenzionale o per negligenza grave può determinare l’esclusione fino a due anni.
Trattamento dei dati personali
La Commissione è titolare del trattamento dei dati personali raccolti tramite la piattaforma HTA ai fini della gestione dei conflitti di interessi. I dati trattati includono dichiarazioni di interessi, CV, conferme annuali e altri dati correlati. I dati dei pazienti sono esclusi dalla pubblicazione e sono accessibili solo alla Commissione con modalità ristrette al principio del bisogno di conoscere, nel rispetto delle garanzie previste dal regolamento (UE) 2018/1725, inclusi pseudonimizzazione, protezione contro accessi o modifiche non autorizzati e misure organizzative di tracciabilità.
Conservazione dei dati, entrata in vigore e applicazione
I dati personali sono conservati solo per il tempo necessario e comunque non oltre 15 anni dalla cessazione della partecipazione alle attività congiunte; la necessità di conservazione è riesaminata ogni due anni. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 12 gennaio 2025, in parallelo con l’applicazione del regolamento (UE) 2021/2282.
Disposizioni principali
Dichiarazione di interessi come condizione di partecipazione
I rappresentanti del gruppo di coordinamento e dei sottogruppi, nonché i singoli esperti, non possono partecipare alle attività congiunte né accedere alle parti pertinenti della piattaforma informatica HTA fino alla presentazione della dichiarazione di interessi firmata e alla sua valutazione da parte della Commissione. Per i rappresentanti ciò impedisce anche l’assunzione dei ruoli di presidente o copresidente, di valutatore o co-valutatore e la partecipazione alle riunioni finalizzate alle attività congiunte.
Contenuto e formato della dichiarazione
La dichiarazione deve indicare tutti gli interessi finanziari o di altro tipo, diretti o indiretti, nel settore industriale dello sviluppo di tecnologie sanitarie, secondo il modulo dell’allegato I. Deve essere presentata digitalmente tramite la piattaforma informatica HTA e accompagnata da un CV completo basato sul modello Europass. Ogni modifica di un interesse dichiarato richiede un aggiornamento senza indebito ritardo.
Valutazione della Commissione e termini
La Commissione valuta la dichiarazione di interessi e il CV; può richiedere informazioni supplementari, da fornire entro 10 giorni dalla notifica. In assenza di ulteriori richieste, la valutazione deve concludersi entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione. Se non sussiste conflitto o potenziale conflitto ai sensi dell’allegato II, il soggetto può partecipare; in caso contrario si applicano le misure restrittive previste dagli articoli 6, 7 e 8.
Validità e pubblicazione della dichiarazione
La dichiarazione resta valida per tutta la partecipazione alle attività congiunte se l’interesse dichiarato non cambia ed è confermato entro la fine di ciascun anno dalla presentazione; in mancanza di conferma, il segretariato HTA esclude il soggetto dalle attività congiunte. Le dichiarazioni dei rappresentanti, con le relative informazioni sui CV, sono pubbliche per tutto il periodo di partecipazione; quelle degli esperti clinici e degli altri esperti sono pubbliche per un anno dopo la conclusione delle attività. Le dichiarazioni dei pazienti non sono pubbliche.
Misure in caso di conflitto o potenziale conflitto dei rappresentanti
Se il conflitto è incompatibile con la partecipazione, il rappresentante è sostituito o, se la dichiarazione è aggiornata, viene escluso dalla partecipazione dal segretariato HTA. Se il conflitto riguarda solo specifici ruoli o specifiche tecnologie sanitarie, si applicano le limitazioni dell’allegato II. Il membro del gruppo di coordinamento o del sottogruppo può rinominare il medesimo rappresentante quando il conflitto cessa.
Misure in caso di conflitto o potenziale conflitto dei singoli esperti
Se il conflitto è incompatibile con la partecipazione, il singolo esperto non viene selezionato o viene escluso dalla valutazione clinica congiunta o consultazione scientifica congiunta. In casi eccezionali, ad esempio nelle malattie rare, se non esistono alternative prive di conflitti e dotate delle necessarie competenze, la Commissione può proporre al sottogruppo una partecipazione adeguata tenendo conto del conflitto e assicurando la trasparenza.
Nuovi conflitti emersi durante le attività
Rappresentanti e singoli esperti devono dichiarare immediatamente nuovi interessi incompatibili e, a seconda dei casi, abbandonare il ruolo, la riunione o l’attività in corso, aggiornando la dichiarazione di interessi. Se intendono svolgere attività con uno sviluppatore di tecnologie sanitarie e acquisiranno così un interesse incompatibile, devono dichiararlo subito, anche per iscritto al segretariato HTA. Si applicano le misure dell’allegato II.
Mancata dichiarazione di un interesse e sanzione temporanea
Se emergono informazioni non coerenti con la dichiarazione, la Commissione chiede chiarimenti da fornire entro 14 giorni. In mancanza di risposta, il soggetto può essere escluso dalle attività fino alla ricezione e valutazione dei chiarimenti. Se l’omissione è intenzionale o dovuta a negligenza grave, la Commissione può escludere il soggetto per un massimo di due anni.
Obblighi dei membri del gruppo di coordinamento
I membri del gruppo di coordinamento e dei sottogruppi devono notificare per iscritto al segretariato HTA, al più tardi alla data di efficacia, le dimissioni o la rimozione del proprio rappresentante.
Trattamento dei dati personali
La Commissione è titolare del trattamento dei dati raccolti tramite la piattaforma informatica HTA. I dati trattati comprendono dichiarazioni di interessi, CV, conferme annuali e altri dati correlati. I dati dei pazienti non sono pubblicati e sono accessibili solo alla Commissione con accesso limitato, nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725 e con misure di sicurezza adeguate, incluse pseudonimizzazione e controlli di accesso.
Conservazione dei dati e applicazione temporale
I dati personali sono conservati solo per il tempo necessario e comunque non oltre 15 anni dalla cessazione della partecipazione alle attività congiunte; la necessità di conservazione è riesaminata ogni due anni. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 12 gennaio 2025.
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