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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2746

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 della Commissione, del 25 ottobre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione

Normativa europea32024R2746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le regole tecniche e procedurali per il funzionamento della RISA, evoluzione della precedente RICA, introducendo un sistema di raccolta dati più ampio che include dimensioni economiche, ambientali e sociali dell'azienda agricola. Definisce criteri di classificazione delle aziende, struttura del piano di selezione, contenuto della scheda aziendale, modalità di trasmissione elettronica dei dati e parametri per il finanziamento degli Stati membri. Prevede inoltre la condivisione di dati provenienti da altre banche dati della PAC e del SIGC, in un quadro di sicurezza informatica e di revisione nel 2027.

Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 sulla rete d'informazione sulla sostenibilità agricola (RISA), con regole su selezione delle aziende, tipologia unionale, scheda aziendale, trasmissione dati, compensi agli Stati membri, condivisione dati e allegati tecnici.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri partecipanti alla rete d'informazione sulla sostenibilità agricola (RISA) e, per il tramite degli organi di collegamento nazionali, alle aziende contabili selezionate nel campo d'osservazione della rete. Regola la determinazione delle soglie di dimensione economica, il numero di aziende per Stato membro e circoscrizione RISA, il piano di selezione, la classificazione delle aziende, la compilazione e trasmissione delle schede aziendali, la trasmissione alla Commissione di dati derivanti da altre serie di dati (articolo 4 bis del regolamento base), nonché la conservazione, il trattamento, il riutilizzo e la condivisione dei dati. La disciplina si applica a decorrere dall'esercizio di riferimento 2025; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220, che continua tuttavia ad applicarsi agli esercizi contabili anteriori al 2025. Sono previste esenzioni e proroghe temporanee per singoli Stati membri e variabili, soprattutto nel periodo 2025-2027 e, per alcune nuove tabelle, anche oltre.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 sulla rete d'informazione sulla sostenibilità agricola (RISA)

Il regolamento attua il regolamento (CE) n. 1217/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2023/2674, che ha trasformato la precedente rete d'informazione contabile agricola (RICA) in rete d'informazione sulla sostenibilità agricola (RISA). L'obiettivo è rendere operativa la nuova architettura informativa, integrando dati economici, ambientali e sociali e assicurando la comparabilità tra Stati membri.

Ambito e finalità del regolamento

Il testo disciplina aspetti tecnici e procedurali della RISA: campo di osservazione, selezione delle aziende contabili, tipologia unionale delle aziende, struttura della scheda aziendale, trasmissione dei dati alla Commissione, regime di pagamento agli Stati membri e regole per la condivisione di dati da altre fonti informative della PAC e del SIGC. La Commissione sottolinea nei considerando la necessità di un sistema rappresentativo, aggiornato e capace di cogliere anche le dimensioni ambientali e sociali della sostenibilità agricola.

Campo di osservazione, soglie e piano di selezione

L'articolo 1 fissa nell'allegato I le soglie di dimensione economica che delimitano il campo di osservazione; l'Italia è indicata con soglia pari a 8.000 EUR. L'articolo 2, con l'allegato II, determina il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione RISA. L'articolo 3 richiede agli Stati membri di predisporre un piano di selezione rappresentativo e di trasmetterlo per via elettronica alla Commissione non oltre due mesi prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento, dopo approvazione del comitato nazionale.

Tipologia unionale e calcolo della dimensione economica

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 disciplinano la classificazione delle aziende secondo orientamento tecnico-economico e dimensione economica, basata sulla produzione standard (SO) e sui coefficienti di produzione standard (SOC). Il regolamento include anche la classificazione delle altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda, che vengono considerate in percentuale del fatturato e suddivise in fasce dal 0-10%, oltre il 10% fino al 50%, e oltre il 50% fino a meno del 100%.

Scheda aziendale: contenuto, variabili e trasmissione

L'allegato VIII definisce in modo molto dettagliato il contenuto delle schede aziendali RISA: informazioni generali, forma di conduzione, manodopera, attivi e investimenti, quote e diritti, debiti e crediti, IVA, fattori di produzione, uso dei terreni e colture, produzione animale, prodotti animali, altre attività lucrative, sovvenzioni e ulteriori moduli tematici su innovazione, formazione, sicurezza, inclusione sociale, accesso ai servizi, ricambio generazionale, biodiversità, nutrient management, uso di fitosanitari, antimicrobici, energia, perdita di cibo e mangimi e servizi accessibili agli agricoltori. La trasmissione avviene in via elettronica tramite l'organo di collegamento nazionale e il sistema informatizzato della Commissione.

Calendario di trasmissione e regole transitorie

Per le schede aziendali, l'articolo 11 stabilisce il termine ordinario del 15 dicembre successivo alla chiusura dell'esercizio di riferimento; la Germania beneficia di un termine esteso fino a 15 settimane oltre tale scadenza. Il regolamento introduce un periodo transitorio 2025-2027 per alcune variabili e per la graduale introduzione delle nuove tabelle RISA, con esenzioni o proroghe concedibili su richiesta motivata. Le variabili del 2026 coincidono, in alcuni casi, con quelle del 2025, mentre le nuove variabili previste per il 2027 possono essere trasmesse anticipatamente.

Pagamento agli Stati membri e importi

L'articolo 15 prevede che l'importo dovuto a ciascuno Stato membro sia corrisposto in due rate: un prefinanziamento pari al 50% all'inizio di ogni esercizio di riferimento e un saldo dopo verifica della correttezza delle schede. L'articolo 16 fissa l'importo base a 636 EUR per scheda aziendale; l'articolo 17 introduce una disciplina speciale per gli esercizi di riferimento 2025, 2026 e 2027, con importi massimi per Stato membro indicati nell'allegato X. Per tali esercizi, l'importo è articolato in componenti collegate alla trasmissione dei dati RICA, al miglioramento dei processi e alla trasmissione dei nuovi dati RISA; sono previsti 21 EUR aggiuntivi per ogni tabella consegnata in anticipo relativa ai dati del 2027, entro i limiti della riserva annua.

Condivisione dei dati con altre basi informative della PAC

Gli articoli 18-21 disciplinano la trasmissione di dati estratti dalle serie informative di cui all'articolo 4 bis del regolamento base. Il primo flusso riguarda i dati collegati ai fascicoli dei beneficiari e degli interventi della PAC; il secondo riguarda dati e/o informazioni territoriali provenienti dal SIGC, incluse, in opzione, geometrie e attributi delle parcelle. I termini di trasmissione differiscono a seconda della base giuridica: 15 dicembre dell'anno N+2 per i dati della lettera a) e 15 dicembre dell'anno N+1 per quelli della lettera b) dell'articolo 4 bis.

Sicurezza dei dati, revisione e abrogazione del precedente regolamento

L'articolo 22 impone un sistema informatizzato sicuro per lo scambio di informazioni e richiama la decisione (UE, Euratom) 2017/46 sulla sicurezza dei sistemi della Commissione. L'articolo 23 prevede una revisione entro il 30 settembre 2027 delle variabili dell'allegato VIII, delle disposizioni finanziarie e delle regole di trasmissione dei dati. Il regolamento abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 dal 1° gennaio 2025, ma ne preserva l'applicazione per gli esercizi contabili anteriori al 2025.

Disposizioni principali

Soglie di accesso e numero di aziende contabili

L'articolo 1 fissa nell'allegato I le soglie di dimensione economica del campo di osservazione; l'articolo 2 fissa nell'allegato II il numero di aziende contabili per Stato membro e circoscrizione RISA.

Piano di selezione delle aziende

L'articolo 3 rinvia all'allegato III per modelli e metodi del piano di selezione e impone agli Stati membri di trasmetterlo elettronicamente alla Commissione, previa approvazione del comitato nazionale, non oltre due mesi prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento.

Tipologia unionale e produzione standard

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 disciplinano i metodi di calcolo delle classi di orientamento tecnico-economico, della dimensione economica, della produzione standard (SO/SOC) e delle altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda, sulla base degli allegati IV, V, VI e VII.

Trasmissione delle produzioni standard

L'articolo 8 obbliga gli Stati membri a trasmettere a Eurostat, entro il 31 dicembre dell'anno N+3, le produzioni standard, i dati per determinarle e i metadati, tramite i sistemi informatici messi a disposizione dalla Commissione.

Scheda aziendale e calendario di trasmissione

Gli articoli 9, 10, 11 e 12 regolano l'esercizio di riferimento, le definizioni delle variabili e il modello di scheda (allegato VIII), la trasmissione tramite sistema informatizzato, il termine ordinario del 15 dicembre successivo all'esercizio di riferimento, la deroga per la Germania (fino a 15 settimane oltre il termine) e le proroghe/esenzioni per variabili specifiche, su richiesta motivata entro il 31 maggio dell'anno precedente.

Scheda debitamente compilata e numero ammissibile al pagamento

L'articolo 13 definisce quando una scheda si considera debitamente compilata; l'articolo 14 disciplina il numero massimo di schede ammissibili al pagamento per Stato membro e, per gli Stati membri con più circoscrizioni, consente una flessibilità fino al 20% per circoscrizione, nel rispetto del plafond nazionale.

Importo dovuto agli Stati membri

Gli articoli 15, 16 e 17 stabiliscono il pagamento in due rate (prefinanziamento del 50% e saldo), l'importo base di 636 EUR per scheda aziendale, la riduzione se non si raggiunge la soglia dell'80% e, in via transitoria per gli esercizi 2025-2027, importi massimi per Stato membro indicati nell'allegato X, con importi aggiuntivi di 21 EUR per tabella anticipata e riduzioni per tabelle incomplete.

Condivisione di dati da altre serie di dati

Gli articoli 18, 19, 20 e 21 disciplinano i dati da estrarre dalle serie di dati di cui all'articolo 4 bis del regolamento base, i modelli di presentazione, i termini di trasmissione (15 dicembre dell'anno N+2 per la lettera a; 15 dicembre dell'anno N+1 per la lettera b), le esenzioni e le condizioni tecniche di trasmissione tramite sistema informatizzato.

Sicurezza, riuso e revisione

L'articolo 22 impone un sistema informatizzato sicuro e conforme alla decisione (UE, Euratom) 2017/46; l'articolo 23 prevede una revisione entro il 30 settembre 2027 delle variabili dell'allegato VIII, delle disposizioni finanziarie e delle regole di trasmissione dei dati.

Abrogazione ed entrata in applicazione

L'articolo 24 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 dal 1° gennaio 2025, con permanenza per gli esercizi contabili anteriori al 2025; l'articolo 25 dispone l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l'applicazione dall'esercizio di riferimento 2025.

Come è indicizzato

Materieagricolturastatisticapolitica agricola comunesostenibilitàprotezione dei dati

Testo integrale

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