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Sentenza

Sentenza n. 15047/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del giudizio di “ABILITATO: No” pubblicato dal Ministero dell’Università e della Ricerca il 9 luglio 2025 in relazione al bando d.d. 1796/2023 settore concorsuale “12/D1 diritto amministrativo” – II^ fascia, con cui la Commissione Giudicatrice, ad unanimità, ha valutato negativamente i titoli e le pubblicazioni scientifiche del ricorrente ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di II Fascia; - del Verbale n. 1 – quarto quadrimestre del 14 marzo 2025 con cui la Commissione giudicatrice ha dato avvio ai lavori; - del Verbale n. 2 – quarto quadrimestre del 17 aprile 2025 con cui la Commissione ha avviato, “l’attività di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati all’abilitazione alle funzioni di professore II fascia - La Commissione procede all’esame dei candidati di II fascia”; - del Verbale n. 3 – quarto quadrimestre del 4 giugno 2025 con cui la Commissione, “A seguito di ampio confronto, la Commissione conclude l’esame dei candidati di II fascia e si aggiorna alle prossime sedute per la redazione dei giudizi collegiali, dopo l’inserimento in piattaforma dei singoli giudizi individuali, avviando altresì la valutazione dei candidati di I fascia”; - del Verbale n. 4 – quarto quadrimestre del 13 giugno 2025 con cui la Commissione, “A seguito di ampio confronto, la Commissione conclude l’esame dei candidati di I fascia e si aggiorna alle prossime sedute per la redazione dei giudizi collegiali, dopo l’inserimento in piattaforma dei singoli giudizi individuali”; - del Verbale n. 5 – quarto quadrimestre del 23 giugno 2025 con cui la Commissione, “avendo esaminato la documentazione, elabora e condivide i giudizi collegiali di prima fascia e parte di quelli di seconda fascia. La Commissione rinvia alla prossima seduta la conclusione della condivisione dei giudizi collegiali e la resa definitiva dei giudizi in piattaforma”; - del Verbale n. 6 – quarto quadrimestre del 27 giugno 2025 con cui, “La Commissione attesta che il contenuto dei giudizi, individuali e collegiali di prima e seconda fascia, inseriti nella piattaforma telematica relativamente a ciascun candidato è conforme all'esito dei lavori della Commissione stessa”; - del BANDO D.D. 1796/2023, in relazione al SETTORE CONCORSUALE 12/D1 DIRITTO AMMINISTRATIVO; - dell’atto di nomina della Commissione nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia del Settore Concorsuale 12/D1 - DIRITTO AMMINISTRATIVO con Decreto Direttoriale PROT. N. 269 DEL 29.02.2024; - del D.M. n. 589 dell’8 agosto 2018 e relativi allegati; - del D.M. n. 120/2016 e relativi allegati; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non cognito.

Giustizia amministrativa202510320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non abilitazione alle funzioni di professore universitario di II fascia nel settore concorsuale 12/D1 diritto amministrativo, unitamente agli atti della procedura ASN, al bando, alla nomina della Commissione e ai decreti ministeriali presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio collegiale di “ABILITATO: No” reso dalla Commissione nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, deducendo principalmente difetto di istruttoria e di motivazione. Ha sostenuto che la valutazione negativa delle pubblicazioni fosse apparente, contraddittoria, illogica e fondata su espressioni stereotipate, vaghe e generiche, senza spiegare adeguatamente le ragioni della ritenuta insufficienza della produzione scientifica. Ha inoltre lamentato la parziale identità testuale tra il proprio giudizio e quello relativo a un altro candidato, prospettando una valutazione non individualizzata. Il ricorrente evidenziava di possedere almeno tre titoli tra quelli individuati dalla Commissione e di avere ottenuto una valutazione positiva per due indicatori su tre, contestando tuttavia la conclusione secondo cui le pubblicazioni fossero complessivamente prive di qualità elevata. La Commissione aveva ritenuto la produzione scientifica scarsamente consistente, prevalentemente descrittiva, ricostruttiva o manualistica, non sufficientemente originale e innovativa, oltre che ridotta quanto a numero, tipologia e continuità temporale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha premesso che le valutazioni della Commissione ASN costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto nei limiti dell’attendibilità, della non manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione. Ha tuttavia rilevato che la disciplina ASN introduce parametri oggettivi che consentono un controllo giudiziale più stringente e impongono una motivazione particolarmente accurata quando il candidato possieda titoli e produzione riconducibili al settore scientifico di riferimento. Nel caso concreto, il giudice ha ritenuto che i giudizi individuali e quello collegiale fossero ampi, accurati, autonomi e coerenti, fondati sull’esame analitico delle pubblicazioni e privi di ripetitività significativa. L’uso della medesima espressione riferita anche a un altro candidato non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare identità o stereotipia dei giudizi, trattandosi di formula di uso comune inserita in valutazioni complessivamente diverse e riferite alla scarsa originalità e all’approccio compilativo delle opere. Il giudizio collegiale è stato ritenuto adeguatamente motivato anche senza una descrizione analitica di ogni singolo scritto, essendo sufficiente una valutazione complessiva delle opere con indicazione degli aspetti positivi e delle criticità. La Commissione aveva applicato i parametri dell’art. 4 e dell’allegato B del d.m. n. 120/2016, considerando cumulativamente non adeguati l’originalità, il rigore metodologico, il carattere innovativo, il numero, il tipo e la continuità temporale delle pubblicazioni. Il TAR ha giudicato attendibile e non erronea la conclusione secondo cui una produzione prevalentemente descrittiva, ricostruttiva e manualistica non dimostrasse la maturità scientifica necessaria per la II fascia. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 4 d.m. n. 120/2016

    Relativamente, al contestato giudizio di qualità “ridotta” e “scarsa consistenza” delle pubblicazioni presentate, la valutazione di tale requisito risulta sorretta, tanto nel giudizio collegiale quanto nei singoli giudizi individuali, da una sostanziale attenta disamina dei parametri al riguardo stabiliti, nell’art. 4 nonché nell’allegato B al d.m. n. 120/2016, ai fini della formulazione di tale giudizio.

    La Commissione deve valutare la produzione scientifica secondo i parametri regolamentari, tra cui coerenza, apporto individuale, originalità, rigore metodologico, carattere innovativo, collocazione editoriale, numero, tipologia, continuità e rilevanza delle pubblicazioni.

  • art. 6 d.m. n. 120/2016

    Il citato regolamento di cui al d.m. n. 120/2016 stabilisce, in particolare, all’art. 6 che “1. La Commissione attribuisce l'abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell'allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 5; b) presentano, ai sensi dell'articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all'allegato B”

    Il conseguimento dell’abilitazione richiede cumulativamente la valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica, il possesso di almeno tre titoli e una valutazione complessiva di qualità elevata delle pubblicazioni; il possesso dei titoli e degli indicatori positivi non è quindi sufficiente da solo.

  • art. 8, comma 1, d.P.R. n. 95/2016

    Il ricorrente - pur se in possesso di almeno tre titoli dei sette individuati e definiti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 95/2016 e abbia conseguito una “valutazione dell’impatto della produzione scientifica del candidato … positiva per due indicatori su tre” - non fosse idoneo, in ragione di una valutazione delle pubblicazioni presentate giudicate complessivamente di qualità non elevata.

    L’individuazione dei titoli da parte della Commissione non esaurisce i requisiti per l’abilitazione, che resta subordinata anche alla valutazione complessiva elevata delle pubblicazioni.

Massime di principio

  • Nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, il possesso di almeno tre titoli e la valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica non sono sufficienti per ottenere l’abilitazione, poiché è necessario anche che le pubblicazioni siano giudicate complessivamente di qualità elevata secondo i criteri regolamentari.
  • La Commissione ASN può negare l’abilitazione quando, motivando in relazione ai parametri regolamentari, ritenga che la produzione scientifica sia prevalentemente descrittiva, ricostruttiva o manualistica e non dimostri adeguati originalità, rigore metodologico, carattere innovativo, consistenza, tipologia e continuità temporale.
  • Il giudizio tecnico della Commissione ASN è sindacabile dal giudice amministrativo quanto ad attendibilità, correttezza fattuale, manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità, ma non può essere sostituito da una diversa valutazione giudiziale del merito scientifico.
  • Nelle procedure ASN non è necessaria una descrizione analitica di ogni singola pubblicazione, essendo sufficiente una valutazione complessiva delle opere che evidenzi, in modo chiaro e coerente, gli aspetti positivi e le criticità rilevanti ai fini dei criteri regolamentari.
  • La mera utilizzazione di una singola espressione comune anche nel giudizio relativo ad altro candidato non dimostra, di per sé, la stereotipia o la mancata individualizzazione della valutazione, quando i giudizi complessivi risultino autonomi, analitici e coerenti con le specifiche pubblicazioni esaminate.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitaria
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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