Deliberazione n. 220 del 10/04/2025
Provvedimento del 10 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Twitter International Company. L’intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato, di cui si temeva l’invio o la diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso. Le misure urgenti hanno imposto l’adozione di accorgimenti per impedire la diffusione del materiale e, in caso di acquisizione in chiaro, la sua conservazione per finalità probatorie per dodici mesi con modalità idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento finale si limita a ratificare l’operato d’urgenza.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Twitter International Company per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica d’urgenza su materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Twitter International Company in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy. L’oggetto è la possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e diffusi senza consenso.
Fatti e base normativa dell’intervento
La segnalazione è stata presentata da una persona interessata che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, chiedendo l’intervento dell’Autorità presso Instagram e X. Il Garante richiama la disciplina introdotta per i casi di c.d. revenge porn, che attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che tale materiale possa essere inviato, consegnato, ceduto, pubblicato o diffuso senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede una decisione entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 103 e 104 del 31 marzo 2025. Le misure disposte hanno imposto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Twitter International Company di:
- adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori.
Conservazione probatoria e cautele richieste
La conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro è stata limitata a dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento. Le piattaforme dovevano utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità. Il provvedimento evidenzia quindi un intervento mirato sia alla prevenzione della diffusione sia alla preservazione della prova in funzione del possibile seguito amministrativo o giudiziario.
Ratifica finale
Preso atto delle note trasmesse ai gestori delle piattaforme e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Collegio ratifica i provvedimenti d’urgenza nn. 103/2025 e 104/2025 adottati il 31 marzo 2025. Il provvedimento del 10 aprile 2025 ha natura meramente confermativa e non contiene una sanzione economica.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato di rientrare nelle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Instagram e X. Il Garante richiama la disciplina speciale sul c.d. revenge porn, che consente interventi rapidi in presenza del fondato motivo di ritenere che materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato possa essere diffuso senza consenso.
Provvedimenti urgenti adottati il 31 marzo 2025
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 103 e 104 del 31 marzo 2025. Tali atti hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Twitter International Company di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale eventualmente acquisito
Le stesse determinazioni hanno prescritto che l’eventuale materiale oggetto della segnalazione, se acquisito in chiaro dalle piattaforme, fosse conservato per soli fini probatori per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d’urgenza già adottati dal dirigente competente nei confronti delle tre società indicate. Il provvedimento non contiene ulteriori prescrizioni o sanzioni, limitandosi alla convalida degli atti urgenti.
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