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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34010/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato avvisi di accertamento ICI per l'anno 2005 relativi a due particelle del Comune di Cardito. Hanno dedotto: (1) che la memoria difensiva del Comune (giugno 2013), depositata tardivamente, contiene una rettifica e una nuova motivazione dell'atto impugnato (motivazione postuma) incidendo sul diritto di difesa; (2) che il Comune non ha tenuto conto del diniego di concessione edilizia che avrebbe escluso la concreta edificabilità dell'area, incidendo sulla qualificazione e sul valore venale; (3) che l'integrazione motivazionale intervenuta con la memoria del 2013 sarebbe viziata dalla decadenza; (4) carenza di indicazione dei criteri di valutazione usati dal Comune e violazione del contraddittorio endo-procedimentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, ha ritenuto che la memoria del Comune non costituisce una motivazione postuma dell'atto impositivo perché non ha modificato gli elementi essenziali dell'accertamento (soggettivi/oggettivi e criteri di quantificazione) ma ha ammesso errori di calcolo e si è dimostrata remissiva, e ha confermato che l'ente può rettificare in diminuzione la pretesa in sede giudiziaria senza nuovo provvedimento. Per il terzo motivo (decadenza) ha concluso che non sussiste decadenza poiché non è stato emanato un nuovo atto impositivo dalla memoria. Il secondo motivo è stato respinto perché il giudice di merito ha correttamente valutato la edificabilità sulla base degli strumenti urbanistici vigenti e ha motivato che il diniego di concessione era legato all'esaurimento dei limiti quantitativi di vani, non all'inesistenza della potenzialità edificatoria. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di individuazione dei fatti decisivi e per confusione tra atto originario e rettifica. Non vi è pronuncia sulle spese per mancata costituzione della parte vittoriosa. La Corte ha altresì rilevato l'applicabilità dell'art.13, comma 1-quater, DPR n.115/2002 (sussistenza presupposti per versamento ulteriore importo).

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Articolo richiamato per specificare i vizi di diritto denunciati in cassazione: vizio di motivazione (n.3), violazione di norme di diritto (n.4) e vizio per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione relativamente a fatti controversi (n.5). La Corte valuta i motivi alla luce di queste fattispecie.

  • d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati in relazione agli obblighi motivazionali e al contraddittorio nel processo tributario; la Corte distingue tra motivazione dell'atto iniziale e deduzioni successive nel giudizio.

  • L. n. 212 del 2000

    Norma richiamata in tema di trasparenza e motivazione degli atti tributari; la Corte valuta se la motivazione consentiva l'esercizio del diritto di difesa.

  • L. n. 241 del 1990

    Riferimento al diritto di accesso e alla motivazione degli atti amministrativi; invocata dai ricorrenti per contestare la motivazione e il contraddittorio endo-procedimentale.

  • Costituzione

    Richiamata in relazione al principio di capacità contributiva e ai limiti della imposizione tributaria; i ricorrenti hanno invocato la Costituzione per criticare la correttezza dell'imposizione.

  • d.lgs. n. 504 del 1992

    Norme relative all'imposizione sui terreni; utilizzate per articolare la contestazione sulla qualificazione del suolo e sulla determinazione della base imponibile.

  • L. n. 289 del 2002

    Richiamata tra le norme di riferimento in materia tributaria; citata dai ricorrenti nell'elencazione delle norme che avrebbero subito violazione.

  • Codice civile

    Richiamato in relazione ai termini di decadenza/prescrizione; i ricorrenti hanno invocato questioni di decadenza della pretesa impositiva.

  • L. n. 296 del 2006

    Norma richiamata nel contesto della regolamentazione tributaria e dei termini; utilizzata nelle censure sulla decadenza.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1-quater (inserito dall'art.1, comma 17, L. n. 228 del 2012)

    Richiamato dalla Corte per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo previsto dalla norma (oneri/contributi per il processo).

Massime di principio

  • La motivazione dell'atto impositivo deve contenere, "ad origine", gli elementi essenziali (soggettivi, oggettivi e criteri di quantificazione) sufficienti per consentire al contribuente di difendersi; tuttavia, deduzioni o ammissioni successive dell'ente in giudizio non costituiscono automaticamente una motivazione postuma se non travalicano tali elementi essenziali.
  • L'amministrazione finanziaria può, in sede giudiziaria, rettificare la propria pretesa in diminuzione senza emettere un nuovo atto, mentre ogni rettifica che comporti un aumento dell'onere richiede un nuovo provvedimento.
  • La qualificazione dell'edificabilità del terreno e la determinazione del valore venale si giudicano in concreto sulla base degli strumenti urbanistici vigenti; un diniego di concessione non determina automaticamente la non edificabilità se il diniego è motivato da cause diverse (es. esaurimento di limiti quantitativi).
  • Per censure in cassazione è necessario individuare fatti decisivi e il vizio di diritto specifico; motivi vaghi o confusi che non indicano chiaramente le circostanze decisive sono inammissibili.
  • La decadenza della pretesa impositiva non si può fondare su atti o deduzioni che non costituiscano un nuovo atto impositivo formale; l'efficacia delle integrazioni difensive va valutata in relazione alla loro natura (rettifica interna vs nuovo atto).

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