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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21902/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione di una pensione erogata da gestione autonoma, con particolare riferimento al periodo 1996-2003 in cui l'assicurato aveva svolto, nello stesso arco temporale, attività di lavoro agricolo autonomo per l'intero anno e, per alcune settimane di ciascun anno, attività di bracciante agricolo dipendente. L'INPS aveva liquidato la prestazione applicando la cosiddetta "elevazione figurativa" delle settimane di lavoro dipendente fino a 52 settimane annue, facendo così prevalere ai fini del calcolo una base contributiva e retributiva meno favorevole. Il pensionato aveva contestato la legittimità di tale operazione, sostenendo che, essendo il medesimo periodo già coperto da contribuzione per lavoro autonomo, la disciplina dell'elevazione figurativa non potesse operare. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 16 l. n. 233/1990, dell'art. 15 l. n. 153/1969 e dell'art. 7 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, sostenendo che l'art. 15, comma 3, sarebbe applicabile ai lavoratori agricoli dipendenti anche quando il periodo sia già coperto da altra contribuzione e che il comma 4 non impedirebbe l'elevazione nei casi di contribuzione diversa da quella agricola giornaliera/figurativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le censure dell'INPS. Ha ribadito che la disciplina dell'elevazione figurativa ex art. 15, comma 3, l. n. 153/1969 non si applica alle settimane per le quali risulti già versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola, perché opera il principio di incompatibilità tra contribuzione figurativa e contribuzione obbligatoria. La normativa successiva (art. 16 l. n. 233/1990 e art. 7 d.l. n. 463/1983) non ha abrogato né superato tale limite. Conseguentemente, la sentenza d'appello che aveva riconosciuto il diritto del pensionato alla riliquidazione del trattamento senza elevazione figurativa è stata confermata, con rigetto del ricorso e compensazione delle spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 16 l. 2 agosto 1990, n. 233

    consente di convogliare i contributi per lavoro dipendente presso le gestioni autonome per incrementare le pensioni erogate da tali gestioni, secondo la Corte senza operare in senso reciproco.

  • art. 15 l. 30 aprile 1969, n. 153

    disciplina l'elevazione figurativa delle settimane di lavoro agricolo dipendente parzialmente coperte, ma il comma 4 esclude l'applicazione della disposizione quando per le stesse settimane risulti già versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa.

  • art. 7 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in l. 11 novembre 1983, n. 638

    richiamato dall'INPS a sostegno della propria tesi, ma non ritenuto idoneo a superare il limite di incompatibilità tra elevazione figurativa e contribuzione già accreditata.

  • art. 15 preleggi

    viene richiamato per affermare che tra la disciplina del 1969 e quella del 1990 non vi è incompatibilità tale da determinare abrogazione tacita.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • Cass., sez. lav., 3 luglio 2004, n. 12218

    precedente consolidante il principio secondo cui l'elevazione figurativa opera a favore del lavoratore agricolo dipendente ma non quando il medesimo periodo sia già coperto da contribuzione.

  • Cass., sez. lav., 23 ottobre 2018, n. 26818

    richiamata per confermare il principio fondamentale di incompatibilità tra contribuzione figurativa e contribuzione obbligatoria.

  • Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315

    richiamata in tema di raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'elevazione figurativa delle settimane di lavoro agricolo dipendente è un meccanismo di favore, ma non può operare quando il medesimo periodo risulti già coperto da altra contribuzione obbligatoria o comunque da contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola.
  • La contribuzione figurativa è strutturalmente incompatibile con la contribuzione obbligatoria sullo stesso periodo; pertanto, l'integrazione figurativa deve essere esclusa ogni volta che la settimana sia già coperta da contribuzione effettiva o accreditata.
  • Le norme successive che consentono di valorizzare contributi di lavoro dipendente nelle gestioni autonome non abrogano tacitamente la disciplina speciale che limita l'elevazione figurativa, se manca un rapporto di incompatibilità tra le discipline.
  • In sede di legittimità, la censura per violazione di legge non è fondata se mira a estendere una disciplina di favore oltre i suoi presupposti testuali e sistematici, specie quando l'applicazione proposta finirebbe per peggiorare la posizione dell'assicurato anziché migliorarla.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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