Cassazione Civile, Ordinanza n. 28079/2022 del 27/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato l'imponibile di una società ai fini IVA e IRAP per il 2005, con riflessi sul reddito di partecipazione dei soci. I contribuenti avevano impugnato l'atto deducendo, in sintesi, vizi di notificazione, irregolarità del procedimento accertativo (assenza del verbale di chiusura delle operazioni o del processo verbale di constatazione; violazione del contraddittorio e del termine di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000), nonché contestazioni di merito sulla quantificazione del maggior imponibile. Nella vicenda interveniva anche un procedimento di accertamento con adesione: le parti avevano concordato un importo e una rateizzazione, ma l'Ufficio riteneva decaduta la definizione per mancata prestazione della garanzia prevista dall'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 218/1997. La CTP aveva rigettato le eccezioni ma rideterminato l'imponibile nell'importo concordato in adesione; la CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che, venuta meno la definizione con adesione, dovesse rivivere integralmente la pretesa originaria dell'accertamento e confermando l'atto impositivo. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle censure di merito formulate contro l'avviso; 2) omesso esame di fatti decisivi, con riguardo alla documentazione prodotta in sede di adesione e alla dedotta erroneità della decurtazione forfettaria dei costi; 3) errata applicazione del d.l. n. 98/2011, assumendo che la disciplina sopravvenuta avesse eliminato l'obbligo di garanzia anche per la loro definizione. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, e infondato il terzo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso per omessa pronuncia della CTR sulle ragioni di merito già dedotte dai contribuenti contro l'accertamento, vizio che comporta nullità della sentenza; ha dichiarato assorbito il secondo motivo; ha rigettato il terzo motivo perché la disciplina del d.l. n. 98/2011 sull'eliminazione della garanzia fideiussoria non si applicava a una definizione con adesione già anteriore e, comunque, non "riapriva" definizioni decadute. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata nei limiti dell'accoglimento e il rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; la mancata decisione sulle censure di merito comporta nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro di ricorso per denunciare la violazione di legge processuale sostanziale lamentata dai ricorrenti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 12, comma 7, L. 26 luglio 2000, n. 212
Richiamato dai contribuenti come termine e garanzia procedimentale nell'ambito del contraddittorio endoprocedimentale.
art. 8, comma 2, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Prevedeva, ratione temporis, la prestazione di garanzia per il pagamento rateale delle somme dovute in accertamento con adesione; la sua mancata prestazione è stata ritenuta causa di decadenza dalla definizione.
d.l. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, commi 17-20
Ha eliminato l'obbligo di garanzia fideiussoria per le rateazioni da accertamento con adesione solo dalla sua entrata in vigore; il comma 20 esclude l'applicazione delle nuove disposizioni agli atti già perfezionati, senza riattivare definizioni non andate a buon fine.
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 15
È citato nel comma 20 dell'art. 23 del d.l. n. 98/2011 come ambito di esclusione dell'applicazione della nuova disciplina.
d.l. n. 853 del 1984
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla decurtazione forfettaria dei costi deducibili.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura viene assorbita dall'accoglimento del vizio di omessa pronuncia.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento, il giudice d'appello che rilevi l'erroneità della motivazione della sentenza di primo grado non può arrestarsi alla sola affermazione della riviviscenza integrale della pretesa fiscale originaria, ma deve esaminare e decidere tutte le domande e censure di merito tempestivamente proposte dai contribuenti.
- L'omessa pronuncia sulle questioni di merito dedotte con l'atto introduttivo integra nullità della sentenza ai sensi dell'art. 112 c.p.c., anche quando il giudice abbia comunque affrontato altre questioni preliminari o processuali.
- La disciplina sopravvenuta che elimina l'obbligo di garanzia fideiussoria per l'accertamento con adesione opera solo per il futuro e non si applica retroattivamente a definizioni già perfezionate o già disciplinate sotto il regime previgente.
- Il venir meno di una definizione con adesione per inosservanza delle condizioni previste dalla legge non comporta, di per sé, l'assorbimento delle difese di merito contro l'accertamento originario, che restano soggette a specifica decisione.
- Quando una censura di legittimità è fondata su una nullità processuale che impone la cassazione con rinvio, restano assorbiti gli ulteriori motivi incompatibili con la necessità di un nuovo esame del merito da parte del giudice di rinvio.
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