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Sentenza

Sentenza n. 1919/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento degli esiti conclusivi della Gara europea a lotti per l’acquisizione dei servizi finanziari (n. -OMISSIS-), indetta da CSI - Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte, quanto specificamente al Lotto -OMISSIS-«Affidamento del servizio di cassa e di concessione di linee di credito per il Consorzio» della «Gara europea a lotti per l’acquisizione dei servizi finanziari» (CIG -OMISSIS-), ivi compreso il provvedimento di esclusione di -OMISSIS- -OMISSIS-S.p.A. adottato il -OMISSIS-e comunicato a -OMISSIS- il -OMISSIS-, nonché ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi inclusi: - la nota del Responsabile Unico del Procedimento di CSI del -OMISSIS-, di conferma del provvedimento di esclusione di -OMISSIS-; - il provvedimento di aggiudicazione del lotto -OMISSIS-di gara del -OMISSIS-, non comunicato a -OMISSIS-, pubblicato su Sintel il-OMISSIS- e solo successivamente conosciuto da -OMISSIS-; - il verbale relativo alla seduta riservata del -OMISSIS- all’esito della quale si dà atto della graduatoria risultante a seguito dell’esclusione di -OMISSIS-; - il verbale di seduta riservata del -OMISSIS-, all’esito della quale si è disposta l’esclusione di -OMISSIS-; - per quanto occorrer possa, i verbali relativi alle sedute riservate del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, nel corso delle quali sono emerse le riferite (da CSI) criticità con riguardo alla offerta -OMISSIS- e sono stati disposti i conseguenti chiarimenti e approfondimenti; Nonché, in via di risarcimento e/o conseguenzialità, per il riconoscimento della spettanza, in favore della ricorrente -OMISSIS-, della riammissione alla procedura di gara di cui trattasi;

Giustizia amministrativa202600576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per illecito professionale e aggiudicazione del lotto relativo al servizio di cassa e alla concessione di linee di credito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla gara europea indetta dal CSI per il lotto relativo al servizio di cassa e alla concessione di linee di credito per il triennio 2026-2028, nonché l’aggiudicazione disposta a favore di un’altra banca. La procedura, da aggiudicare al minor prezzo, aveva un importo massimo stimato di 1.800.000 euro per 36 mesi, oltre a 600.000 euro per l’eventuale rinnovo di 12 mesi. L’offerta della ricorrente prevedeva, tra l’altro, un costo annuo forfettario di 500.000 euro per il servizio di cassa e una commissione dello 0% per la messa a disposizione di un plafond di 20 milioni di euro. Dopo avere richiesto chiarimenti, la stazione appaltante ha ritenuto che il costo forfettario fosse stato determinato non sulla base dei costi effettivi del servizio, ma per differenza rispetto alle voci stimate dalla gara, allo scopo di concentrare i ricavi su una componente dal limitato peso valutativo e ottenere il massimo punteggio sulle altre componenti. Ha inoltre ritenuto che i chiarimenti forniti non spiegassero effettivamente la formazione dell’importo e fossero fuorvianti. Con tre motivi, la ricorrente ha contestato: (I) le valutazioni di insostenibilità e incongruità economica dell’offerta e l’affermata compensazione indebita delle voci di costo; (II) la qualificazione della condotta come illecito professionale, sostenendo che le scelte economiche rientrassero nell’autonomia imprenditoriale; (III) l’illegittimità derivata dell’aggiudicazione. Ha chiesto anche la riammissione alla gara. La società ha sostenuto che il costo forfettario fosse coerente con il quadro economico della lex specialis e con la stima dei costi, e che la commissione azzerata fosse sostenibile per la banca.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente a rifondere le spese alle parti intimate, liquidate in 3.000 euro per ciascuna, oltre accessori di legge. Ha rigettato le censure sulla valutazione economica dell’offerta: la stessa ricorrente aveva chiarito che i 500.000 euro annui erano stati ricavati dal quadro economico predisposto dalla stazione appaltante, non dalla specifica articolazione dei propri costi; l’importo era inoltre venticinque volte la stima della stazione appaltante, pari a circa 20.000 euro annui per il servizio di cassa e 200 euro per il kit di firma digitale. La concentrazione dei ricavi su tale voce, di peso valutativo limitato, insieme all’azzeramento della commissione, di peso maggiore, consentiva di massimizzare il punteggio senza una fisiologica correlazione tra prezzi, costi e servizio, alterando la dinamica concorrenziale e pregiudicando la stazione appaltante. Il Collegio ha ritenuto non manifestamente incongrua la valutazione tecnico-discrezionale del RUP, non sostituibile con una diversa valutazione giudiziale in assenza di travisamento o manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà. Ha respinto anche la censura sull’illecito professionale: i chiarimenti elencavano attività astrattamente riferibili al servizio, ma non spiegavano quali costi giustificassero l’importo offerto né come fosse stato effettivamente determinato; risultavano quindi inidonei a chiarire l’anomalia e suscettibili di fuorviare le decisioni della stazione appaltante. Il comportamento è stato ricondotto alla fattispecie dell’art. 98, comma 3, lettera b), del d.lgs. 36/2023; non è stata ravvisata manifesta irragionevolezza nella valutazione discrezionale circa la compromissione del rapporto fiduciario ai sensi del comma 6, lettera b). Respinte le censure sull’esclusione, il TAR ha respinto anche quella di illegittimità derivata dell’aggiudicazione. La precedente istanza cautelare era stata respinta perché non era stato ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile nelle more del merito.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 3, d.lgs. 36/2023

    La commessa, da aggiudicarsi in base al criterio del minor prezzo ex art. 108, co. 3 d.lgs. 36/2023, aveva durata di 36 mesi e aveva un importo complessivo massimo stimato di € 1.800.000,00 (oltre a ulteriori € 600.000,00 per l’ipotesi di un eventuale rinnovo di 12 mesi).

    La procedura era aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo.

  • art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023

    La Stazione appaltante voleva dunque comprendere quali costi giustificassero l’offerta di -OMISSIS-, non quali attività potessero esservi ricomprese, mentre – per le ragioni evidenziate – l’elencazione fornita da -OMISSIS- non avrebbe mai potuto giustificare l’importo offerto in sede di gara, che era stato calcolato in altro modo.

    La richiesta di chiarimenti è diretta a verificare la modalità di formazione dei valori economici offerti; un elenco di attività che non giustifichi gli importi non soddisfa la finalità sostanziale della verifica.

  • art. 95 d.lgs. 36/2023

    In altri termini, il contenuto dell’offerta e le informazioni fornite da -OMISSIS- ex art. 101, co. 3 sarebbero risultate fuorvianti, in quanto dirette a nascondere le reali modalità di strutturazione dell’offerta nonché – in ultima istanza – l’assenza di una qualche logica imprenditoriale diversa dalla mera saturazione dalla disponibilità di spesa della Stazione appaltante, e avrebbero integrato pertanto un illecito professionale ex art. 95 d.lgs. 36/2023.

    Il provvedimento di esclusione è stato adottato ai sensi dell’art. 95, in relazione alla ritenuta sussistenza di un illecito professionale.

  • art. 98, comma 3, lettera b), d.lgs. 36/2023

    La ricorrente ha consapevolmente dissimulato le modalità di strutturazione della propria offerta, fornendo a CSI informazioni economico-imprenditoriali prive di correlazione con gli importi proposti in sede di gara, fuorviando – recte, tentando di fuorviare – le decisioni della Stazione sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione dell’appalto. La condotta in parola è dunque sussumibile nella fattispecie legal-tipica di cui all’art 98 co. 3 lett. b) d.lgs. 23/2026.

    Integra la fattispecie di illecito professionale indicata la condotta dell’operatore che dissimula la reale formazione dell’offerta e fornisce informazioni economiche prive di correlazione con gli importi offerti, idonee a tentare di influenzare le decisioni della stazione appaltante.

  • art. 98, comma 6, lettera b), d.lgs. 36/2023

    Tanto precisato, sfugge al sindacato giudiziale di legittimità il giudizio reso dalla Stazione appaltante in ordine all’idoneità del predetto contegno a compromettere, ai fini di cui all’art 98 co. 6 lett. b) d.lgs. 23/2026, il rapporto fiduciario che deve sussistere tra amministrazione ed operatore economico. Si tratta infatti di valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile solo in ipotesi di manifesta irragionevolezza o incongruità (Cons. Stato sez. V, 27/08/2025, n. 7117) , non ravvisabili nel caso di specie.

    La valutazione dell’idoneità della condotta a compromettere il rapporto fiduciario è ampiamente discrezionale e sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o incongruità.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    In primo luogo, il RUP ha valutato che l’offerta di -OMISSIS- non fosse «giustificata e fondata sotto il profilo economico, dovendosi leggere come orientata ad acquisire il massimo punteggio possibile (esprimendo quindi il valore massimo su una voce non atta a giustificarlo)» (seduta del -OMISSIS-) e che pertanto fosse non già meramente “anomala” ex art. 110 d.lgs. 36/2023 bensì «eccessiva ed eccedente in termini economici».

    La stazione appaltante ha distinto la mera anomalia dell’offerta dalla condotta ritenuta eccessiva ed eccedente in termini economici; la decisione non tratta l’art. 110 come fondamento autonomo dell’esclusione.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    All’esito del deposito delle memorie conclusive ex art. 73, co. 1 c.p.a., la causa è stata introitata per la decisione all’udienza pubblica del 23/09/2026, previa discussione delle parti.

    La disposizione è richiamata quanto al deposito delle memorie conclusionali; il testo non enuncia una specifica regola interpretativa.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    La liquidazione delle somme dovute a titolo di compensi professionali di avvocato in favore dei procuratori delle parti intimate deve avvenire sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come da ultimo aggiornati, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4 co. 1, del predetto DM.

    I parametri professionali indicati sono stati applicati con la riduzione alla metà prevista dal decreto.

Massime di principio

  • La verifica delle giustificazioni economiche deve consentire alla stazione appaltante di comprendere come siano stati determinati i valori offerti e quali costi li sorreggano; l’elencazione delle attività astrattamente comprese nel servizio non è sufficiente se non spiega l’importo concretamente proposto.
  • La costruzione dell’offerta mediante concentrazione dei ricavi su una voce di costo non correlata alla struttura economica del servizio, al fine di saturare la disponibilità di spesa e massimizzare il punteggio su componenti più rilevanti, può costituire una distorsione della dinamica concorrenziale e giustificare l’esclusione quando ricorrano anche gli elementi dell’illecito professionale.
  • La condotta dell’operatore che dissimula le modalità effettive di formazione dell’offerta e fornisce, in sede di chiarimenti, informazioni economiche incapaci di giustificare gli importi può integrare l’illecito professionale di cui all’art. 98, comma 3, lettera b), del d.lgs. 36/2023, se idonea a tentare di influenzare le decisioni della stazione appaltante.
  • Il giudice può verificare in modo pieno e puntuale la coerenza e la ragionevolezza dell’iter tecnico-discrezionale seguito dalla stazione appaltante, ma non può sostituirvi una propria valutazione; il sindacato resta escluso quando non emergano travisamento dei fatti o manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o incongruità.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
SottomaterieGrave illecito professionaleCause di esclusione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaBuona fede e correttezza della PAConcorrenza ed evidenza pubblicaEccesso di potere

Testo integrale

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