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Sentenza

Sentenza n. 1545/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, n. 96/2026, pubblicata in data 21 gennaio 2026, resa inter partes nel giudizio n. R.G. 2528/2025, nelle parti di cui in esposizione; e per la conseguente declaratoria di nullità o inefficacia e/o per l’annullamento: - della determinazione n. 596 del 02.04.2026 a firma del Direttore f.f. S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti dell’Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra recante “Aggiudicazione gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs 36/2023 per l’acquisto, chiavi in mano, di un Tomografo Computerizzato multistrato, comprensivo di posa in opera, lavori di adeguamento dei locali oggetto di installazione e manutenzione full risk per anni 9 presso il P.O. Michele e Pietro Ferrero di Verduno, dell’ASL CN2 Alba – Bra. ID Sintel: 197423994 CIG B5C48896EE” in favore del costituendo RTI Siemens Healthcare S.r.l. - CEI S.p.a. Calore Energia Impianti, comunicata con nota del RUP in data 03.04.2026, ricevuta via pec; - della nota del 03.04.2026 a firma del R.U.P. - Direttore f.f. S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti, avente ad oggetto “(…) Aggiudicazione a RTI costituendo Siemens Healthcare Srl – Cei Spa Comunicazione ai sensi art. 90 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.” (archivio: I.5.04.01|2025|2086|), ricevuta via pec; - del “1° Verbale Commissione Giudicatrice” del 20.02.2026; - del “2° Verbale Commissione Giudicatrice” del 25.02.2026; - del “3° Verbale Commissione Giudicatrice” del 26.02. 2026 della griglia di valutazione ad esso allegata; - del “Verbale del Seggio di Gara” del 05.03.2026 e del “Verbale del Seggio di Gara” del 24.03.2026; - di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso; nonché per l’annullamento: - dei verbali: n. 1 “Apertura Busta Telematica “A” Documentazione Amministrativa” del 05.05.2025, n. 2 “Esito Soccorso Istruttorio” del 30.05.2025, n. 3 “Apertura Busta Telematica “B” Offerta Tecnica” del 06.06.2025, n. 4 “Apertura Busta Telematica “C” Documentazione Economica” del 10.07.2025, tutti completi dei relativi allegati; - della determinazione n. 246 del 10.02.2026 a firma del Direttore f.f. S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti, recante “Presa d’atto sentenza TAR Piemonte n. 96/2026 e provvedimenti consequenziali”; - della lex specialis e dei chiarimenti, ove occorra e come in esposizione; - di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche per gli aspetti confermativi dei precedenti da parte dei nuovi provvedimenti; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra l’Amministrazione e il RTI aggiudicatario, manifestando sin d’ora la disponibilità del RTI Philips al subentro nel contratto medesimo.

Giustizia amministrativa202600840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenza non definitivaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: riaggiudicazione della gara per la fornitura, installazione e manutenzione novennale di un tomografo computerizzato, adottata dopo l’annullamento della precedente aggiudicazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha agito principalmente in ottemperanza alla precedente sentenza del TAR, che aveva annullato la prima aggiudicazione per difetto di istruttoria e motivazione nel giudizio di equivalenza del tomografo offerto dall’aggiudicataria, ordinando la retrocessione della procedura alla fase di ammissione. Ha sostenuto che la nuova valutazione di equivalenza e la conseguente riaggiudicazione fossero nulle o inefficaci per violazione o elusione del giudicato, poiché la commissione avrebbe nuovamente fondato il giudizio su considerazioni generiche relative alle esigenze del DEA, sulla sommatoria dei due detettori, su caratteristiche diverse dalla dimensione del detettore e su un’analisi meramente documentale, senza verificare concretamente le modalità di funzionamento del macchinario e il rispetto degli ulteriori requisiti tecnici. In via subordinata ha dedotto l’illegittimità annullabile degli atti per violazione degli artt. 79, 107 e dell’Allegato II.5 del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e dei chiarimenti di gara, difetto di istruttoria e motivazione, errore e travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, sviamento, violazione dei principi del d.lgs. 36/2023, della legge n. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e della par condicio. Ha inoltre contestato la possibilità di considerare equivalente il requisito dimensionale del detettore e, in subordine, l’attribuzione di un punteggio eccessivo all’offerta tecnica dell’aggiudicataria.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di ottemperanza e la correlata domanda di declaratoria di nullità o inefficacia degli atti. Ha ricostruito l’obbligo conformativo derivante dalla precedente sentenza, rilevando che essa non aveva escluso in assoluto la possibilità di una valutazione di equivalenza, ma aveva censurato l’acritica adesione al dossier dell’operatore economico, imponendo una nuova e qualificata valutazione della funzione del requisito dimensionale e dell’idoneità del macchinario a conseguire gli obiettivi perseguiti. La commissione, nei nuovi verbali, ha individuato la funzione del requisito dei 5 cm nella copertura volumetrica utile in tempi contenuti e nella riduzione degli artefatti da movimento, collegandola alle esigenze operative del DEA, e ha considerato ulteriori caratteristiche prestazionali del tomografo, quali tempo di rotazione, risoluzione temporale, velocità di acquisizione, copertura per rotazione e funzionalità dual energy/spettrale. Secondo il Collegio, tale rinnovata valutazione costituisce esercizio della discrezionalità tecnica e non presenta evidenti profili di violazione o elusione del giudicato. Il giudice ha precisato che, in caso di annullamento per difetto di motivazione, l’amministrazione conserva un ampio spazio per il riesercizio del potere valutativo; la violazione o elusione del giudicato ricorre soltanto in presenza di uno sviamento manifesto, consistente nel contrasto o nell’aggiramento di prescrizioni precise e puntuali della decisione. Le ulteriori censure di illegittimità non sono state però definite nel merito: il TAR ha convertito il rito camerale dell’ottemperanza nel rito speciale appalti, fissando l’udienza pubblica del 17 dicembre 2026 per esaminare la domanda di annullamento e le domande conseguenti. È stata confermata, nelle more, la sospensione cautelare degli atti già disposta con precedente ordinanza; spese al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per verificare se la rinnovata attività amministrativa abbia violato o eluso la precedente sentenza.

  • art. 36, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nell’epigrafe in relazione alla decisione non definitiva e alla trattazione della controversia.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Consente la conversione del rito quando la domanda proposta richiede una diversa forma processuale; il TAR lo ha applicato convertendo il rito camerale dell’ottemperanza nel rito speciale appalti.

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Rilevanti per il rito dell’ottemperanza, dal quale il giudizio è stato convertito per la domanda di annullamento.

  • artt. 120 e ss. c.p.a.

    Rilevanti per il rito speciale applicabile alle controversie in materia di appalti pubblici, nel quale è stata convertita la domanda di annullamento.

  • art. 79 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale fondamento del principio di equivalenza delle specifiche tecniche, da valutare in relazione alle esigenze funzionali e prestazionali della stazione appaltante.

  • Allegato II.5 d.lgs. 36/2023

    Richiamato insieme all’art. 79 d.lgs. 36/2023 per la verifica dell’equivalenza funzionale delle caratteristiche tecniche offerte.

  • art. 107 d.lgs. 36/2023

    Indicato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nell’ambito delle censure di illegittimità della rinnovata valutazione di gara.

  • artt. 1-5 d.lgs. 36/2023

    Indicati dalla ricorrente in relazione ai principi generali della contrattualistica pubblica e dell’azione amministrativa.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e all’obbligo di motivazione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza annulla un atto amministrativo per difetto di istruttoria o motivazione e dispone la riedizione del potere, l’amministrazione conserva un ampio margine per rinnovare la valutazione, purché affronti effettivamente i profili indicati dal giudice e non si limiti a riprodurre acriticamente la motivazione censurata.
  • La violazione o elusione del giudicato sussiste, in presenza di un annullamento per difetto di motivazione, soltanto quando l’attività amministrativa asseritamente esecutiva presenti uno sviamento manifesto e contrasti o aggiri prescrizioni precise e puntuali contenute nella decisione; una diversa e autonoma illegittimità del nuovo atto deve essere fatta valere con l’ordinario giudizio di cognizione.
  • Nelle procedure di gara, il giudizio di equivalenza delle specifiche tecniche può essere rinnovato dall’amministrazione quando il giudice abbia censurato non l’ammissibilità in astratto dell’equivalenza, ma l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione; la nuova valutazione deve individuare la funzione del requisito e verificare, in concreto e rispetto alle esigenze della gara, se la soluzione offerta raggiunga risultati funzionalmente equivalenti.
  • La valutazione di equivalenza delle offerte tecniche costituisce espressione di discrezionalità tecnica; il sindacato giudiziale non può trasformarsi nella sostituzione della valutazione amministrativa, salvo che emergano vizi manifesti quali difetto di istruttoria, travisamento, illogicità o motivazione apparente.
  • Quando nello stesso ricorso sono proposte una domanda di ottemperanza e, subordinatamente, una domanda di annullamento del nuovo atto, il giudice può definire la domanda di ottemperanza e convertire il rito per consentire la trattazione della domanda demolitoria secondo il rito speciale applicabile alla materia degli appalti.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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