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Provvedimento

Deliberazione n. 356 del 06/06/2024

Provvedimento del 6 giugno 2024

Garante Privacy356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica, ai sensi dell'art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, i provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L'intervento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a registrazioni audio, immagini o video sessualmente espliciti destinate a rimanere private e potenzialmente diffuse su Instagram e Telegram senza consenso. Il Garante conferma le misure volte a impedire la diffusione del materiale e la conservazione, a fini probatori, di eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi.

Ratifica urgente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica urgente per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti d'urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy. L'intervento riguarda materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato, la cui possibile diffusione attraverso Instagram e Telegram è stata rappresentata dall'interessato.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
  • l'art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni nei casi di possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, senza consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati;
  • l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l'adozione in via d'urgenza di misure volte a impedire l'eventuale diffusione del materiale segnalato, salva ratifica successiva.

Procedimento e provvedimenti adottati in urgenza

La segnalazione, protocollata presso l'Ufficio del Garante e successivamente integrata, ha condotto alla verifica della riconducibilità del caso alla disciplina del revenge porn. In esito a tale verifica, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 252/2024, 253/2024, 254/2024 e 255/2024 del 3 e 4 giugno 2024.

Tali provvedimenti hanno disposto:

  • l'ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Instagram e Telegram;
  • la trasmissione del materiale in formato hash ai gestori delle piattaforme, al fine di agevolare l'adozione delle misure di blocco.

Conservazione del materiale acquisito e garanzie richieste

Le determinazioni dirigenziali hanno anche prescritto che, qualora il materiale segnalato fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esso dovesse essere conservato per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento esclusivamente per finalità probatorie.

La conservazione doveva avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo per i destinatari di comunicare tempestivamente all'Autorità le misure adottate.

Ratifica finale del Garante

Nel corso della riunione del 6 giugno 2024, il Garante ha ratificato i provvedimenti d'urgenza già adottati dal dirigente competente, confermando l'efficacia delle misure dirette a impedire la diffusione del materiale e a preservarne, ove necessario, la conservazione a fini probatori.

Punti principali

Origine della segnalazione e ambito del procedimento

La persona interessata ha presentato una segnalazione, poi integrata, rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis del Codice privacy e chiedendo l'intervento del Garante sulle piattaforme Instagram e Telegram. Il procedimento è stato trattato con la procedura accelerata prevista per i casi di c.d. revenge porn, che impone una decisione entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione.

Provvedimenti d'urgenza del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 252-255 del 3 e 4 giugno 2024. Con tali atti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme Instagram e Telegram, trasmesso in formato hash.

Conservazione del materiale e finalità probatoria

Le determinazioni hanno inoltre prescritto alle medesime società, qualora il materiale oggetto della segnalazione fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, di conservarlo per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento esclusivamente a fini probatori. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di comunicazione tempestiva all'Autorità.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 6 giugno 2024, il Garante ha ratificato i provvedimenti d'urgenza adottati nei confronti dei gestori delle piattaforme, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitaliminorimisure d'urgenza

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