Ordinanza n. 770/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento per ottenere l’annullamento, previa sospensiva del provvedimento del Comune di Genova 3 dicembre 2025, n. 618639, di autorizzazione al Dott. Carlo Pittaluga, in qualità di rappresentante legale della Società Nuovo Lido El Fra s.r.l., ad organizzare e svolgere attività di trattenimenti danzanti e/o di pubblico spettacolo, all’aperto e al chiuso, presso il locale sito in Corso Italia 15 V R per una capienza massima di 400 persone, nonché i relativi nulla osta acustici (14.11.2024 e 12.2.2026), formatisi in relazione alla presentazione di due SCIA finalizzate ad esercire, all’interno dei locali di Corso Italia 15 V rosso, destinati, in principalità, alla ristorazione, anche l’attività di discoteca dalle ore 21:00 alle ore 4,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione allo svolgimento di trattenimenti danzanti e pubblico spettacolo, nonché nulla osta acustici relativi all'esercizio di un'attività di discoteca
Esito
La controversia
Il ricorrente, proprietario dell'abitazione immediatamente sovrastante il locale, ha impugnato l'autorizzazione comunale del 3 dicembre 2025 e i nulla osta acustici del 14 novembre 2024 e del 12 febbraio 2026, lamentando l'omesso coinvolgimento procedimentale, la violazione della disciplina in materia di pubblici spettacoli e inquinamento acustico, il difetto di istruttoria e di motivazione, il difetto dei presupposti e l'illogicità manifesta. In particolare, ha dedotto che la documentazione acustica non avrebbe considerato adeguatamente l'appartamento residenziale sovrastante, quale recettore più esposto, né sarebbe stata preceduta o verificata mediante rilevazioni fonometriche in situ. Ha inoltre sostenuto che l'attività di discoteca avrebbe comportato il superamento dei limiti differenziali notturni, indicati in 3 dB, e che l'autorizzazione avrebbe consentito attività all'interno e all'esterno del locale nonostante il precedente nulla osta acustico limitasse l'attività agli ambienti interni con porte e finestre chiuse. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, ritenendo applicabile la disciplina civilistica delle immissioni, e la tardività dell'impugnazione almeno quanto al nulla osta del 14 novembre 2024.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda, ma ha ritenuto necessario disporre una verificazione. Ha qualificato come questione di fatto l'accertamento del rispetto dei limiti differenziali di immissione sonora, rilevando che le valutazioni previsionali prodotte dalla società erano fondate su stime teoriche del potere fonoisolante delle strutture e non su misurazioni strumentali. Il ricorrente ha fornito sufficienti elementi indiziari e un adeguato principio di prova mediante relazione tecnica, mentre le parti resistenti hanno opposto soltanto valutazioni previsionali. Il Collegio ha quindi disposto una verifica fonometrica direttamente nell'abitazione del ricorrente, in orario notturno tra le 2 e le 4, simulando le condizioni di massimo utilizzo e taratura dell'impianto consentite dal nulla osta acustico. Il verificatore dovrà esaminare i locali, individuare i recettori più esposti, descrivere l'impianto di amplificazione e verificarne la corrispondenza alla valutazione previsionale, misurando rumore di fondo, immissione sonora e valore differenziale e accertando il rispetto del limite notturno di 3 dB(A). La verificazione dovrà svolgersi nel contraddittorio delle parti, con possibilità di osservazioni sulla bozza, e la relazione conclusiva dovrà essere depositata entro il 30 settembre 2026. Le parti private sono state onerate in solido del versamento di un acconto di 3.000 euro oltre accessori. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica dell'11 novembre 2026.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Il ricorrente ne invoca l'applicazione per contestare l'omessa partecipazione procedimentale; la questione non è stata definita nell'ordinanza.
artt. 6, 9, 68 e 80 TULPS
Richiamati dal ricorrente in relazione all'autorizzazione per trattenimenti danzanti e pubblico spettacolo; il merito della loro applicazione non è stato ancora deciso.
art. 844 cod. civ.
Invocato dal Comune per sostenere il difetto di giurisdizione amministrativa in favore del giudice ordinario; l'eccezione non è stata definita nell'ordinanza.
l. 26 ottobre 1995, n. 447
Costituisce la fonte della disciplina dei limiti differenziali di immissione acustica richiamati nell'ordinanza.
l.r. Liguria 20 marzo 1998, n. 12
Richiamata quale disciplina regionale in materia di inquinamento acustico e documentazione di impatto acustico.
D.P.C.M. 14 novembre 1997
Il limite differenziale notturno di 3 dB(A) deve essere verificato mediante misurazione fonometrica all'interno dell'abitazione del soggetto esposto.
artt. 3 e 7 del Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Genova
Richiamati nella contestazione della completezza dell'istruttoria e della documentazione acustica.
art. 31 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Genova
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina comunale delle emissioni rumorose.
Massime di principio
- L'accertamento del rispetto dei limiti differenziali di immissione acustica, quando contestato sulla base di elementi tecnici specifici, costituisce una questione di fatto che richiede, di regola, verifiche fonometriche strumentali in situ e non può essere risolta soltanto mediante stime previsionali teoriche.
- Quando il privato fornisce un adeguato principio di prova dello sforamento dei limiti acustici, la mera produzione di valutazioni previsionali fondate su stime e dichiarazioni del richiedente può non essere sufficiente a escludere la necessità di un accertamento istruttorio diretto.
- Nella verifica dell'impatto acustico di un'attività, l'istruttoria deve considerare i recettori effettivamente più esposti, inclusa l'abitazione privata immediatamente sovrastante o confinante con il locale, e non può limitarsi alla diffusione del rumore verso la viabilità pubblica.
- Qualora una valutazione previsionale attestante il rispetto dei limiti risulti smentita da successive rilevazioni fonometriche, possono emergere sia i presupposti per l'adozione di misure sanzionatorie o di bonifica acustica sia profili di illegittimità del titolo amministrativo per difetto di istruttoria.
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