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Ordinanza

Ordinanza n. 2021/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare contro la revoca dell’autorizzazione commerciale n. 755/2011

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)

Prevale il privato

La controversia

L’appello cautelare è stato proposto contro il rigetto, da parte del TAR, della domanda cautelare relativa alla revoca dell’autorizzazione commerciale n. 755/2011. Nel corso del giudizio è sopravvenuta una sentenza della stessa Sezione del Consiglio di Stato che ha accolto l’appello principale della società e annullato l’ordine comunale di cessazione dell’attività, riconoscendo la perdurante rilevanza dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e per la posa di ombrelloni e sdraio sull’area privata identificata catastalmente al foglio 1, particella 1049. La controversia cautelare riguarda quindi la revoca integrale dell’autorizzazione, ferma la necessità dei pertinenti assensi amministrativi per eventuali attività sulle particelle 1926 e 1927.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR. La sopravvenuta sentenza di merito ha inciso positivamente sulla valutazione del fumus boni iuris, avendo riconosciuto la perdurante rilevanza dell’autorizzazione commerciale per le attività assentite sull’area privata. La revoca integrale dell’autorizzazione appare, allo stato, eccedente rispetto al perimetro delineato dalla decisione sopravvenuta e idonea a impedire lo svolgimento dell’attività autorizzata, con grave e attuale pregiudizio in vista dell’imminente stagione turistico-balneare. È stata pertanto accolta l’istanza cautelare proposta in primo grado nei termini indicati in motivazione, con trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, a seguito della concessione della misura cautelare, la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, la sopravvenienza di una sentenza di merito resa in un giudizio connesso può incidere sulla valutazione del fumus boni iuris quando essa riconosca la perdurante efficacia o rilevanza del titolo amministrativo posto a fondamento dell’attività privata.
  • La revoca integrale di un’autorizzazione amministrativa può risultare cautelarmente sproporzionata quando ecceda il perimetro degli effetti delineati da una sopravvenuta decisione giurisdizionale e incida anche su attività già riconosciute come assentite.
  • Il periculum in mora sussiste quando l’atto impugnato impedisca l’esercizio di un’attività autorizzata e determini un pregiudizio grave e attuale in relazione all’imminenza della stagione economica o produttiva interessata.
  • La tutela cautelare può essere accordata limitatamente alle attività e alle aree già ricomprese nel titolo amministrativo, restando necessaria l’acquisizione degli ulteriori assensi per attività svolte su aree diverse.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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