Sentenza del 26/07/2016 n. 4912 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - TARSU - TIA - Abrogazione - Successiva delibera di passaggio da TARSU a TIA - Illegittimità - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa delibera comunale è stata ritenuta illegittima, poiché non è possibile disporre il passaggio dalla TARSU alla TIA facendo riferimento a un regime normativo ormai abrogato. L'atto deve pertanto essere annullato o comunque disapplicato nei limiti previsti dalla decisione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la legittimità della delibera comunale con cui l'ente ha disposto il passaggio dal regime della TARSU alla TIA, nonostante la TIA fosse stata abrogata. La contestazione riguarda quindi l'assenza di una base normativa vigente per adottare il nuovo regime tariffario.
Norme richiamate
Disciplina della TARSU
La TARSU costituisce il regime previgente di riferimento per la gestione e il prelievo sui rifiuti; il Comune non può sostituirla con un regime privo di base normativa vigente.
Disciplina della TIA
La TIA, essendo stata abrogata, non può costituire il fondamento giuridico di una successiva delibera comunale di passaggio dalla TARSU.
Massime di principio
- Un ente locale può modificare il regime tributario o tariffario applicabile solo se il nuovo istituto è previsto e disciplinato da una normativa vigente.
- L'abrogazione di una disciplina impedisce, di regola, di adottare successivamente atti amministrativi fondati esclusivamente su quella disciplina.
- Le delibere comunali devono rispettare il principio di legalità: il Comune non può introdurre o applicare un prelievo in assenza di una specifica base legislativa.
- In casi analoghi, occorre verificare la data della delibera, la normativa vigente in quel momento, l'eventuale regime transitorio e la competenza dell'ente ad adottare il nuovo sistema.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 lug 2016Sentenza del 26/07/2016 n. 143 - Comm. Trib. Prov. Prato
- Sentenza · 26 lug 2016Sentenza del 26/07/2016 n. 1369 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 26 lug 2016Sentenza del 26/07/2016 n. 1992 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 26 lug 2016Sentenza del 26/07/2016 n. 4904 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 26 lug 2016Sentenza del 26/07/2016 n. 4910 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 26 lug 2016Sentenza del 26/07/2016 n. 4911 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →