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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18458/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della confisca del denaro posto in sequestro. Il ricorrente ha dedotto che la confisca sarebbe illegittima in quanto, trattandosi di applicazione della pena ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (fattispecie attenuata), la confisca del denaro poteva essere disposta solo nei termini previsti dall'art. 240 c.p. e pertanto solo a fronte della prova della provenienza illecita del bene; la sentenza impugnata non avrebbe invece accertato il nesso pertinenziale tra la somma e il reato, limitandosi a motivazioni prognostiche sulla possibile riutilizzazione del denaro per fini illeciti.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso e fondato il motivo. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, perché nella motivazione manca l'accertamento del nesso pertinenziale tra la somma e il reato: la generica affermazione sulla necessità di prevenire il reimpiego del denaro è insufficiente. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Monza per un nuovo giudizio solo sul punto della confisca del denaro; la restante parte della sentenza (pena e altre misure patrimoniali/oggetti confiscati quali stupefacente, apparati cellulari, carte di pagamento, chiavi) è stata mantenuta.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza di applicazione della pena può però contenere misure patrimoniali o di sicurezza che, se non frutto dell'accordo delle parti, sono impugnabili per vizio di motivazione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Fattispecie attenuata in materia di stupefacenti alla quale è stata riferita la condanna/applicazione della pena nel caso; la disciplina speciale di questo comma influisce sulle modalità e limiti della confisca.

  • art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    "Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto"

    Prevede il carattere obbligatorio della confisca del profitto o prodotto del reato in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, con deroghe (beni di terzi, impossibilità materiale, e la specifica soluzione per il comma 5). Tuttavia, l'obbligatorietà non esime il giudice dall'accertare e motivare il nesso pertinenziale tra i beni confiscati e il reato.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma generale sulla confisca per reati di carattere patrimoniale: secondo la giurisprudenza citata, per disporre la confisca di denaro occorre, di norma, prova della provenienza illecita del bene; in altri termini la confisca del denaro richiede un accertamento del collegamento con l'illecito.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Citato in relazione alla giurisprudenza delle Sezioni Unite: consente l'impugnabilità per cassazione, anche per vizio di motivazione, delle misure personali o patrimoniali previste nella sentenza di applicazione della pena quando tali misure non siano frutto dell'accordo delle parti.

  • art. 606, comma 1 cod. proc. pen.

    Predisponente dei motivi di ricorso per cassazione per vizi di legalità e motivazione; la Corte vi fa riferimento per affermare la fondatezza del controllo di legittimità sulla motivazione delle misure non concordate.

  • Giurisprudenza - Sezioni Unite, sent. 26/9/2019 (Savin e altri)

    La decisione delle Sezioni Unite è richiamata per il principio che le misure di sicurezza o patrimoniali disposte in sentenza di patteggiamento e non concordate tra le parti sono impugnabili in Cassazione per vizio di motivazione; il ragionamento serve a giustificare l'ammissibilità del ricorso nel caso concreto.

Massime di principio

  • La confisca dei profitti o prodotti del reato prevista dall'art. 73, comma 7-bis d.P.R. 309/1990 ha carattere obbligatorio in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, ma richiede comunque un adeguato accertamento e motivazione del nesso pertinenziale tra il bene e il reato.
  • La mera affermazione prognostica che il denaro potrebbe essere riutilizzato per illeciti non è sufficiente a giustificare la confisca: il giudice deve dimostrare il collegamento materiale o funzionale (pertinenzialità) tra la somma e l'attività criminosa o la sua provenienza illecita.
  • In caso di contestazione limitata alla detenzione a fini di cessione (solo detenzione per spaccio), il requisito della pertinenzialità assume ancor più rilievo e deve essere argomentato specificamente rispetto alla somma confiscata.
  • Per i casi in cui è rilevante la provenienza dei beni (soprattutto denaro), può essere necessario richiamare i principi di cui all'art. 240 c.p.: la confisca richiede un accertamento sulla provenienza illecita quando il nesso non risulta evidente.
  • Le misure patrimoniali o di sicurezza inserite in una sentenza di applicazione della pena senza accordo tra le parti sono impugnabili per vizio di motivazione in Cassazione, alla stregua della giurisprudenza delle Sezioni Unite (art. 448 c.p.p. e art. 606 c.p.p.).
  • Se il giudice non fornisce una motivazione adeguata sul nesso pertinenziale, il rimedio è l'annullamento con rinvio limitato al punto relativo alla confisca, lasciando ferma la restante parte della decisione quando correttamente motivata.

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