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Sentenza

Sentenza del 16/06/2015 n. 24967 - Corte di Cassazione

1. Misure cautelari reali - Provvedimento ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p. - Immediata esecutività - Motivazioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p., aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente fino a 1.052.872,82 euro sui suoi conti bancari, partecipazioni societarie, beni mobili registrati e immobili. Ha dedotto: la violazione del principio del ne bis in idem cautelare, sostenendo che il nuovo sequestro riguardasse gli stessi fatti già valutati in un precedente procedimento; l'assenza di un profitto personale, poiché il risparmio d'imposta avrebbe avvantaggiato la società e il coindagato; l'insussistenza dell'urgenza e del pericolo di dispersione dei beni; nonché l'illegittimità dell'immediata esecuzione del sequestro disposto dal Tribunale del riesame in riforma del rigetto del G.i.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo infondati o manifestamente infondati tutti i motivi. Ha escluso il ne bis in idem cautelare perché i due procedimenti, pur riguardando in parte gli stessi soggetti, concernevano annualità d'imposta e condotte diverse. Ha affermato che, nel concorso di persone nel reato, il sequestro può colpire i beni di ciascun concorrente, anche se il profitto non è stato incassato personalmente da tutti, purché il valore complessivo dei beni sequestrati non superi quello del profitto o prezzo del reato. Ha ritenuto adeguatamente motivato il pericolo di dispersione, anche alla luce della donazione dell'immobile alla moglie, considerata fittizia e non idonea a sottrarre il bene alla disponibilità del ricorrente. Infine, ha stabilito che il provvedimento del Tribunale del riesame che dispone il sequestro preventivo in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero è immediatamente esecutivo e che il ricorso per cassazione non ne sospende l'esecuzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Art. 322-bis c.p.p.

    Appello del Pubblico Ministero contro provvedimenti in materia di misure cautelari reali

    Il Tribunale del riesame può accogliere l'appello del Pubblico Ministero contro il rigetto del sequestro preventivo da parte del G.i.p. e disporre direttamente la misura.

  • Art. 325, comma 4, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione dell'ordinanza

    La disposizione comporta che il provvedimento cautelare reale impugnato continui a essere eseguito durante il giudizio di cassazione; non è applicabile per analogia alle misure reali il differimento dell'efficacia previsto per alcune misure cautelari personali.

  • Art. 310 c.p.p.

    Norma richiamata dall'art. 322-bis c.p.p.

    Il rinvio opera nei limiti della compatibilità con le misure cautelari reali e non comporta l'applicazione delle regole proprie delle misure coercitive personali incompatibili con il sequestro.

  • Art. 110 c.p.

    Concorso di persone nel reato

    Il concorrente risponde dell'intera azione delittuosa e dei relativi effetti; ai fini del sequestro, non è necessario che ciascun concorrente abbia conseguito personalmente il profitto.

  • Art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000

    È la fattispecie di reato fiscale contestata agli indagati per l'indicazione di minori elementi attivi nelle dichiarazioni dei redditi.

  • Art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000

    Disposizione richiamata nell'imputazione provvisoria

    È stata indicata insieme alla fattispecie di dichiarazione infedele nell'ambito delle contestazioni fiscali oggetto del sequestro.

Massime di principio

  • Un provvedimento del Tribunale del riesame che dispone un sequestro preventivo in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero è immediatamente esecutivo, anche se viene impugnato per cassazione.
  • Il precedente rigetto o annullamento di una misura cautelare non impedisce automaticamente una nuova iniziativa cautelare: opera una preclusione solo quando vi sia assoluta coincidenza soggettiva e oggettiva tra i provvedimenti e le questioni già definitivamente esaminate.
  • Nel sequestro per equivalente a carico di concorrenti nel reato, i beni possono essere sequestrati indifferentemente a ciascun concorrente, anche se il vantaggio economico è stato conseguito da un altro soggetto, purché non venga superato complessivamente il valore del profitto o del prezzo del reato.
  • Atti di trasferimento o donazione dei beni a familiari, soprattutto se il bene resta nella disponibilità dell'indagato, possono essere valutati come indici di pericolo di dispersione e giustificare la misura cautelare reale.
  • La distinzione tra misure cautelari personali e reali è decisiva: le regole sull'efficacia differita o sulla sospensione previste per la libertà personale non possono essere automaticamente estese ai sequestri preventivi.

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