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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18619/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile ha impugnato la decisione del Tribunale di Messina che, pur avendo confermato la responsabilità dell'imputato e le statuizioni risarcitorie adottate in primo grado, ha dichiarato estinto il reato per prescrizione e ha compensato le spese processuali tra le parti sulla base di una 'non integrale soccombenza' dell'imputato. Il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione degli artt. 541 c.p.p. e 91 c.p.c. con riguardo alle spese dell'azione civile e la manifesta illogicità della motivazione relativa alla compensazione, sostenendo che la prescrizione non impedisce di condannare l'imputato al pagamento delle spese a favore della parte civile ai sensi dell'art. 541 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la compensazione disposta dal Tribunale fosse priva di adeguata motivazione e contraddittoria rispetto alla conferma della responsabilità e delle statuizioni civili; ha affermato che la prescrizione non equivale automaticamente a non soccombenza e che il giudice può comunque condannare l'imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile salvo giusti motivi debitamente esposti. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata al giudice civile competente in grado d'appello, al quale è demandata anche la regolazione e la liquidazione delle spese processuali per questo grado.

Norme richiamate

  • art. 541 cod. proc. pen.

    con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno "il giudice condanna l'imputato…al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale"

    La norma autorizza la condanna dell'imputato al pagamento delle spese della parte civile anche quando il reato è estinto per prescrizione; la compensazione delle spese è ammessa solo se il giudice indica giusti motivi e li motiva congruamente. La prescrizione non è di per sé indice di soccombenza.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Richiamato nel motivo del ricorso in relazione alla determinazione delle spese civili: va applicato coordinandolo con le regole del procedimento penale quando la domanda è stata proposta in sede penale; non può giustificare la compensazione delle spese nel penale senza adeguata motivazione del giudice.

  • art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norma entrata in vigore il 30/12/2022; la Corte osserva che, essendo la costituzione della parte civile intervenuta anteriormente a tale data, si applica il regime previgente. Implica che valutazioni sulle spese seguono le regole applicabili al momento della costituzione.

Massime di principio

  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non equivale automaticamente a "non soccombenza" dell'imputato rispetto alla parte civile: il giudice può comunque condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile.
  • La compensazione totale o parziale delle spese da parte del giudice penale è possibile solo se esistono "giusti motivi" e tali motivi devono essere espressi con motivazione congrua e non contraddittoria.
  • Quando il merito civile è stato confermato (responsabilità e statuizioni risarcitorie), l'operazione logica più coerente è l'addebito delle spese alla parte soccombente, salvo che il giudice indichi ragioni oggettive e ben motivate per una diversa ripartizione.
  • Se la parte civile si è costituita prima dell'entrata in vigore di una modifica normativa (es. art. 573 c.p.p. del 30/12/2022), si applicano le regole previgenti e non le nuove disposizioni, con possibili ripercussioni sulla regolazione delle spese.
  • In caso di decisioni contraddittorie o carenti nella motivazione sulla materia delle spese processuali, la Cassazione annulla limitatamente agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per la nuova regolazione/ liquidazione delle spese.

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