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Provvedimento

Deliberazione n. 257 del 24/04/2024

Provvedimento del 24 aprile 2024

Garante Privacy257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica quattro provvedimenti adottati d’urgenza dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited. Il caso riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite Instagram, Telegram e TikTok. Il Garante conferma l’ordine di adottare misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi a soli fini probatori, con misure idonee a evitarne la diretta identificabilità.

Ratifica di provvedimenti d'urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione (revenge porn)

Ratifica di provvedimenti urgenti per la rimozione di materiale sessualmente esplicito diffuso online

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 24 aprile 2024, le determinazioni d’urgenza adottate il 19 aprile 2024 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited. Il procedimento trae origine da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy, relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali.

Presupposti e quadro normativo

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto per contrastare il c.d. revenge porn, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede che l’Autorità decida entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Il Garante richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza provvedimenti idonei a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità.

Provvedimenti adottati d’urgenza

Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il dirigente ha adottato le determinazioni nn. 163-165 del 19 aprile 2024, indirizzandole ai gestori delle piattaforme interessate. Le misure urgenti hanno previsto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità l’avvenuta conservazione del materiale, se acquisito in chiaro.

Ratifica da parte del Garante

Il Garante prende atto delle note del 19 aprile 2024 con cui le determinazioni dirigenziali sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme, delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione agli atti. All’esito, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti nn. 163/2024, 164/2024 e 165/2024 adottati in via d’urgenza.

Effetto pratico del provvedimento

L’effetto sostanziale del provvedimento è la conferma degli ordini di blocco/impedimento della diffusione del materiale segnalato e della relativa conservazione probatoria limitata nel tempo. Il documento non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria, ma un intervento urgente e confermativo finalizzato alla tutela immediata della persona interessata e alla prevenzione della circolazione del materiale sessualmente esplicito senza consenso.

Punti principali

Origine della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha presentato una segnalazione al Garante ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi di c.d. revenge porn e chiedendo un intervento sulle piattaforme Instagram, Telegram e TikTok. Il Garante richiama il quadro normativo dell’art. 144-bis, che attribuisce competenza a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Provvedimenti urgenti del dirigente

Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 163-165 del 19 aprile 2024. Con tali atti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi.

Oggetto delle misure impartite alle piattaforme

Le misure dirette alle piattaforme riguardano il materiale trasmesso in formato hash, rispetto al quale deve essere impedita la diffusione su Instagram, Telegram e TikTok. Inoltre, qualora il materiale venga acquisito in chiaro dalle piattaforme, esso deve essere conservato per soli fini probatori per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e dandone tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Preso atto delle note di trasmissione ai gestori delle piattaforme, delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, il Garante ratifica i provvedimenti urgenti ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La ratifica conferma integralmente gli ordini adottati d’urgenza nei confronti dei destinatari indicati.

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