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Sentenza

Sentenza del 11/04/2016 n. 1979 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Operazione intracomunitaria IVA su acquisto autovettura - Accertamento fondato da verbale della Guardia di Finanza per frode carosello - Operazioni oggettivamente inesistenti - Onere della prova a carico del contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'IVA relativa all'acquisto intracomunitario di un'autovettura. L'accertamento riteneva le operazioni oggettivamente inesistenti e contestava quindi la detrazione dell'IVA. Il contribuente non poteva limitarsi a dimostrare la regolarità formale della contabilità e delle fatture, ma doveva provare l'effettiva esistenza delle operazioni e la concreta riferibilità degli acquisti. In presenza di una frode carosello, l'onere probatorio gravava sul contribuente anche quando l'Amministrazione avesse evidenziato elementi sintomatici dell'inesistenza delle operazioni o della frode.

La decisione

L'impostazione dell'accertamento è stata ritenuta conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale: il diritto alla detrazione IVA sussiste solo se il contribuente dimostra l'effettività delle operazioni, non essendo sufficiente la loro regolarità contabile o documentale. Il medesimo principio è stato ritenuto applicabile anche alle imposte dirette. Pertanto, in assenza di prova dell'effettiva esistenza delle operazioni, il recupero dell'IVA detratta e delle conseguenti poste fiscali è legittimo.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.P.R. n. 633/1972

    Il diritto alla detrazione dell'IVA è riconosciuto in relazione ai beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

    La detrazione presuppone che l'operazione sia realmente avvenuta. Fatture, registrazioni contabili e adempimenti formali non sono sufficienti se l'Amministrazione contesta, con elementi concreti, l'inesistenza oggettiva dell'operazione o il suo inserimento in una frode carosello.

Massime di principio

  • In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente deve provare la concreta esistenza dell'acquisto o della prestazione, oltre alla regolarità formale della documentazione.
  • La mera presenza di fatture regolari, pagamenti tracciabili e registrazioni contabili non garantisce il diritto alla detrazione se emergono elementi di frode o di inesistenza dell'operazione.
  • Per contrastare un accertamento fondato su una frode carosello, è opportuno documentare consegna dei beni, contratti, ordini, trasporto, pagamenti, rapporti commerciali e coerenza economica dell'operazione.
  • Il principio probatorio può incidere anche sulle imposte dirette: l'inesistenza dell'operazione può comportare il disconoscimento non solo dell'IVA detratta, ma anche dei relativi costi dedotti.
  • La giurisprudenza richiamata conferma che il contribuente non deve necessariamente dimostrare ogni dettaglio della frode altrui, ma deve fornire elementi idonei a dimostrare l'effettività dell'operazione e, secondo il caso, la propria estraneità alla frode.

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