Cassazione Civile, Ordinanza n. 34012/2025 del 24/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La parte istante ha chiesto la correzione materiale di una precedente ordinanza della Corte di cassazione, assumendo che nel dispositivo fosse stata erroneamente posta a suo carico la condanna alle spese di lite per euro 5.000,00 oltre accessori a favore di ciascun controricorrente, importo ritenuto superiore ai parametri standard applicabili allo scaglione di valore indicato dalla parte. La Corte, però, ha ritenuto che la doglianza non riguardasse un mero errore di trascrizione o di calcolo, bensì una contestazione della valutazione giudiziale sul valore della causa e, quindi, un preteso vizio del contenuto concettuale della decisione. In particolare, ha osservato che il giudizio sottostante aveva ad oggetto un diritto all'assunzione, qualificato come causa di valore indeterminabile, sicché non ricorrevano i presupposti per la correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato l'istanza di correzione dell'errore materiale, ritenendo insussistenti i presupposti del rimedio perché la censura investiva non un errore materiale riconoscibile dal testo dell'ordinanza, ma la valutazione giuridica e discrezionale del giudice in ordine al valore della causa e alla conseguente liquidazione delle spese. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione, richiamando il principio affermato da Cass. S.U. n. 9438/2022.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
Il procedimento di correzione è utilizzabile solo per rimediare a un difetto di corrispondenza tra decisione voluta e sua materiale rappresentazione grafica, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
art. 391-bis c.p.c.
Il rimedio di correzione in cassazione segue la stessa logica dell'art. 287 c.p.c. e non può essere usato per correggere errori di giudizio o di valutazione.
Cass. S.U. n. 9438 del 2022
Nel procedimento di correzione non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Massime di principio
- La correzione di errore materiale è esperibile solo quando l'errore sia un mero difetto di trascrizione, espressione o rappresentazione grafica, immediatamente ricavabile dal solo testo del provvedimento, e non quando comporti una rivalutazione del decisum.
- Il rimedio correttivo non può essere utilizzato per emendare presunti errori di valutazione del giudice, come quelli relativi alla qualificazione del valore della causa o alla liquidazione delle spese, poiché tali questioni attengono al contenuto concettuale della decisione e sono riservate ai mezzi di impugnazione.
- Ai fini della correzione, occorre un confronto interno tra motivazione e dispositivo che consenta di individuare in modo chiaro l'errore materiale; in mancanza, l'istanza deve essere rigettata.
- Quando il procedimento di correzione viene definito, non si provvede normalmente sulle spese del relativo giudizio.
Come è indicizzato
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