Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01436/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Palermo del 18/06/2025 che aveva rigettato l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente contestava: 1) errata interpretazione della nozione di nucleo familiare agli artt.76 e 92 d.P.R. 115/2002 (avrebbe dovuto valutarsi la convivenza e la comunanza di vita, non una mera declinazione anagrafica); 2) applicazione errata dell'art.76, comma 4-bis d.P.R. 115/2002 (limitazioni al gratuito patrocinio ammesse solo in caso di condanna definitiva e non per procedimenti pendenti); 3) violazione del diritto alla difesa (art.24 Cost.) per condizioni di povertà e menomazione fisica; 4) travisamento della prova e assenza di elementi presuntivi di redditi illeciti; 5) violazione del diritto al contraddittorio per non essere stato ammesso a contestare la documentazione acquisita d'ufficio; 6) violazione dell'art.3 Cost. per presunta disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato nella sua totalità. La Corte ha ritenuto che l'impugnazione in materia di opposizione ai provvedimenti ex art.99 d.P.R. 115/2002 è limitata ai soli motivi di violazione di legge e non al vizio di motivazione, salvo carenza assoluta o motivazione apparente. Il giudice dell'opposizione ha correttamente utilizzato gli strumenti investigativi previsti dall'art.96 d.P.R. 115/2002 (richiesta di informazioni a organi competenti) e ha potuto considerare la capacità patrimoniale dell'intero nucleo familiare, ivi inclusa la coniuge convivente (RIGGIO Simona), alla luce di elementi documentali emersi (proprietà ereditarie, acquisto uliveto, redditi della coniuge, intercettazioni e ordinanza cautelare). Le presunzioni semplici circa la percezione di redditi illeciti possono essere utilizzate se fondate su concreti elementi di fatto (tenore di vita, disponibilità di risorse, elementi emergenti dal procedimento). Non sussistono violazioni del diritto al contraddittorio nel rito cartolare previsto e le censure sulla disparità di trattamento sono risultate generiche e non fondate. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (T.U. spese di giustizia), art.96

    Consente al giudice di richiedere informazioni patrimoniali agli organi competenti (Questore, DIA, DNA, Guardia di finanza) quando previsto per i reati indicati; legittima l'acquisizione d'ufficio di dati e la valutazione dell'attendibilità dell'autocertificazione ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, anche tramite indizi gravi, precisi e concordanti.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (T.U. spese di giustizia), artt.76 e 92

    Definiscono i limiti reddituali e le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il giudice valuta la capacità patrimoniale del nucleo familiare ai fini del rispetto dei limiti reddituali.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (T.U. spese di giustizia), art.76, comma 4-bis

    Prevede limitazioni al gratuito patrocinio per talune fattispecie delittuose; la Corte ha chiarito che tali limitazioni non si limitano alle sole condanne definitive, poiché il giudice può valutare elementi emergenti da procedimenti pendenti se idonei a dimostrare il superamento dei limiti di reddito.

  • Codice civile, art.2724

    Richiamato nel testo come riferimento alle presunzioni semplici (tenore di vita, fatti indicativi) che possono essere utilizzate per provare l'esistenza di redditi illeciti; la Corte ammette l'uso di presunzioni semplici purché fondate su elementi concreti.

  • Codice civile, art.2729

    Nel testo citato come norma relativa alle presunzioni semplici e alla discrezionalità del giudice nell'uso di tali presunzioni; richiede un'argomentazione attenta del percorso logico-deduttivo.

  • Codice di procedura penale, art.51, comma 3-bis

    Indica i delitti che attivano gli obblighi di indagine previsti dall'art.96 TU spese di giustizia; giustifica la preventiva richiesta di informazioni a organi investigativi per valutare la situazione economica e patrimoniale.

  • Costituzione, art.24

    Diritto alla difesa: la Corte ha ritenuto che il rito cartolare e la possibilità di depositare note difensive fino all'udienza garantiscano il contraddittorio in questa materia.

  • Costituzione, art.3

    Richiamata nella censura relativa alla parità di trattamento; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e priva di adeguata motivazione fattuale/giuridica.

  • Codice di procedura civile, art.101; Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art.6

    Richiamati rispetto al diritto al contraddittorio e al giusto processo; la decisione ha ritenuto che le garanzie procedurali siano state rispettate nel contesto del rito cartolare e delle possibilità di dedurre e contro dedurre.

Massime di principio

  • Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il giudice valuta la capacità reddituale dell'intero nucleo familiare; la presenza di coniuge convivente e i suoi cespiti possono concorrere alla determinazione della soglia reddituale.
  • Il giudice può richiedere informazioni a organi investigativi (art.96 d.P.R.115/2002) quando la fattispecie lo prevede; tali informazioni e gli accertamenti acquisiti possono essere valutati anche senza audizione immediata della parte, nel quadro del rito cartolare, purché sia garantita la possibilità di dedurre per iscritto.
  • L'assenza di una condanna definitiva non esclude che elementi emersi in procedimenti pendenti (intercettazioni, ordinanze cautelari, indizi documentali) possano costituire base per presunzioni semplici di percezione di redditi illeciti, se sussistono elementi concreti, gravi, precisi e concordanti.
  • Le presunzioni semplici (tenore di vita, acquisizioni patrimoniali, spese sostenute) sono ammesse ma richiedono una motivazione logica e argomentata da parte del giudice: non è sufficiente una valutazione meramente assertiva.
  • I rimedi avverso le ordinanze in materia di gratuito patrocinio sono limitati: il controllo in sede di cassazione è circoscritto a questioni di diritto (violazione di legge), non a critiche sul merito valutativo della motivazione, salvo carenze di motivazione evidenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.