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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3215

Regolamento delegato (UE) 2024/3215 della Commissione, del 28 giugno 2024, recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale

Normativa europea32024R3215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento apporta correzioni testuali a diverse versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2021/2139, che definisce i criteri di vaglio tecnico della tassonomia UE per attività economiche con contributo sostanziale alla mitigazione o all’adattamento ai cambiamenti climatici. Le rettifiche incidono soprattutto su indicazioni relative alle classi di efficienza energetica negli allegati I e II e su alcuni errori redazionali in specifiche lingue. Per la versione italiana, alcune disposizioni non sono interessate, mentre altre sono sostituite per allineare il testo alla formulazione corretta. Il regolamento è immediatamente vincolante e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dopo la sua entrata in vigore.

Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2021/2139 sui criteri di vaglio tecnico della tassonomia UE per mitigazione e adattamento climatico.

Ambito di applicazione

Si applica al regolamento delegato (UE) 2021/2139 e, in particolare, alle sue versioni linguistiche croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, irlandese, italiana, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, spagnola e ungherese. Non incide sulle altre versioni linguistiche. Le rettifiche riguardano gli allegati I e II, con effetti sui criteri tecnici relativi ad alcune attività economiche in materia di efficienza energetica e riqualificazione/adeguamento edilizio. È un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2021/2139

Il regolamento della Commissione del 28 giugno 2024 interviene in funzione meramente correttiva sul regolamento delegato (UE) 2021/2139, che integra il regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia UE. La finalità è riallineare alcune versioni linguistiche al testo corretto, eliminando errori relativi alle classi di efficienza energetica e ad alcuni riferimenti redazionali negli allegati I e II.

Finalità e contesto normativo

La base giuridica è rinvenuta nell’articolo 10, paragrafo 3, e nell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852. Il regolamento correttivo non introduce nuovi criteri sostanziali, ma precisa formulazioni già esistenti per garantire uniformità applicativa tra le diverse versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

Ambito delle rettifiche linguistiche

Le versioni interessate sono quelle croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, irlandese, italiana, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, spagnola e ungherese. Il considerando chiarisce che la rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. Per la versione italiana, il testo segnala espressamente alcuni punti che non la riguardano, mentre le altre sostituzioni testuali riportate nell’articolo 1 restano quelle applicabili.

Modifiche agli allegati I e II: criteri di efficienza energetica

Le correzioni più rilevanti riguardano il punto 3.5 degli allegati I e II. In entrambi i casi viene ribadito che determinate categorie di prodotti o sistemi devono essere classificate nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di tale regolamento. Le categorie interessate sono:

  • elettrodomestici;
  • sorgenti luminose;
  • impianti di riscaldamento d’ambiente e scaldacqua a uso domestico;
  • sistemi di raffrescamento e ventilazione.

Modifiche specifiche all’allegato I

All’allegato I, punto 7.3, nella sezione "Criteri di vaglio tecnico", il capoverso introduttivo viene sostituito per precisare che l’attività deve consistere in una delle misure individuali elencate, a condizione che sia rispettata la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi dalle misure nazionali di attuazione della direttiva 2010/31/UE e, se del caso, la classificazione nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369.

Modifiche specifiche all’allegato II

All’allegato II, punto 7.3, nella sezione "Descrizione dell’attività", la seconda frase del capoverso introduttivo viene sostituita in termini sostanzialmente analoghi: le attività economiche di tale categoria consistono in una delle misure individuali indicate, subordinatamente al rispetto dei requisiti minimi previsti dalle misure nazionali che attuano la direttiva 2010/31/UE e, se del caso, alla classificazione nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate conformemente al regolamento (UE) 2017/1369.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della rettifica

Il regolamento rettifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139, adottato sulla base dell’articolo 10, paragrafo 3, e dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852. La rettifica riguarda errori presenti in alcune versioni linguistiche e non modifica la sostanza del quadro generale della tassonomia, ma corregge formulazioni e riferimenti negli allegati I e II.

Correzioni all’allegato I, punto 3.5

Sono sostituite le lettere f), g), h) e i) della sezione "Criteri di vaglio tecnico" per chiarire che devono rientrare nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di tale regolamento: elettrodomestici, sorgenti luminose, impianti di riscaldamento d’ambiente e scaldacqua a uso domestico, sistemi di raffrescamento e ventilazione.

Correzione all’allegato I, punto 7.3

È sostituito il capoverso introduttivo della sezione relativa al contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. La nuova formulazione precisa che l’attività consiste in una delle misure individuali elencate, a condizione del rispetto dei requisiti minimi fissati dalle misure nazionali di attuazione della direttiva 2010/31/UE e, se del caso, della classificazione nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369.

Correzioni all’allegato II, punto 3.5

Sono rettificate in modo corrispondente le lettere f), g), h) e i) della sezione "Descrizione dell’attività", con il medesimo rinvio alle due classi di efficienza energetica popolate più elevate per elettrodomestici, sorgenti luminose, impianti di riscaldamento d’ambiente e scaldacqua a uso domestico, nonché sistemi di raffrescamento e ventilazione.

Correzione all’allegato II, punto 7.3

È sostituita la seconda frase del capoverso introduttivo della sezione "Descrizione dell’attività" per precisare che le attività economiche di questa categoria consistono in una delle misure individuali indicate, subordinatamente al rispetto dei requisiti minimi previsti dalle misure nazionali di attuazione della direttiva 2010/31/UE e, se del caso, alla classificazione nelle due classi di efficienza energetica popolate più elevate conformemente al regolamento (UE) 2017/1369.

Versioni linguistiche interessate e parti non applicabili alla versione italiana

Il considerando e l’articolo 1 indicano che alcune rettifiche non riguardano la versione italiana. In particolare, per l’Italia risultano escluse le parti dell’articolo 1 e degli allegati indicate espressamente come "non riguarda la versione italiana"; restano invece applicabili le sostituzioni testuali esplicitamente riportate nel testo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientefinanza sostenibileenergiaefficienza energeticaclima

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