L.R. Molise 9/2004
Provvedimenti per l'adozione di minori da parte delle coppie residenti nella Regione Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Molise, forme di assistenza, informazione e sostegno economico alle coppie residenti che intendono adottare minori, con riferimento alle adozioni internazionali e alle attività connesse. Prevede un regolamento attuativo entro 90 giorni dalla pubblicazione e copertura finanziaria a valere dal 2004. È una disciplina ormai sostanzialmente superata nei suoi effetti operativi.
Sostegno regionale alle coppie molisane che intendono adottare minori, soprattutto in ambito internazionale
Sostegno regionale alle coppie residenti che intendono adottare minori
La legge disciplina gli interventi della Regione Molise a favore delle coppie di coniugi residenti che intendono intraprendere un percorso di adozione, con particolare attenzione all’adozione internazionale. L’intervento regionale è dichiarato espressamente nei limiti delle competenze assegnate e nel rispetto della normativa nazionale e internazionale di riferimento.
Finalità e quadro di riferimento
La Regione Molise sostiene e assiste le coppie residenti che intendono adottare un bambino straniero residente all’estero. La disciplina si inserisce nel quadro della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale e della legge n. 184/1983, come modificata dalle successive riforme del 1998 e del 2001.
Assistenza regionale alle famiglie
L’assistenza regionale è prevista per le coppie che dichiarano la disponibilità all’adozione internazionale e copre tre momenti principali:
- la fase di preparazione all’adozione;
- le procedure relative all’adozione in Italia;
- il periodo successivo all’adozione.
La Regione, secondo quanto stabilito dal regolamento attuativo, deve:
- adottare linee guida operative per garantire il sostegno agli affidamenti e alle adozioni;
- predisporre strumenti di informazione sulle procedure giudiziarie, sulle attività dei servizi e sui requisiti richiesti;
- promuovere informazione e formazione dell’opinione pubblica su affidamento e adozione;
- organizzare corsi di preparazione e aggiornamento per operatori sociali e incontri di formazione per le famiglie e le persone interessate all’affidamento o all’adozione, anche tramite convenzioni con enti o associazioni senza scopo di lucro;
- intrattenere rapporti informativi con centri di intermediazione nazionali ed esteri, organi giudiziari minorili, organizzazioni ed enti autorizzati;
- favorire lo scambio di esperienze tra famiglie adottive.
Adempimenti amministrativi eventualmente svolti dalla Regione
Prevista la possibilità, previa convenzione con la Commissione nazionale per le adozioni internazionali, di svolgere alcuni adempimenti amministrativi, in particolare:
- rilascio del certificato di conformità dell’adozione e dell’autorizzazione all’ingresso;
- custodia degli atti e delle informazioni relativi alle adozioni.
Ente pubblico autorizzato e servizi per l’adozione internazionale
La Regione Molise può istituire, secondo le modalità del regolamento attuativo e ricorrendone i presupposti previsti dalla legge statale, un servizio per l’adozione internazionale con i compiti attribuiti dalla normativa nazionale agli enti pubblici autorizzati.
Gruppo di sostegno psicologico e sociale
Per svolgere le attività di informazione, preparazione e supporto previste dalla legge, è istituito un gruppo di sostegno psicologico e sociale. Il gruppo è composto da operatori degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e di centri privati convenzionati, secondo la misura definita dal regolamento attuativo.
Sostegni economici alle famiglie e ai centri autorizzati
La Giunta regionale è autorizzata a sostenere finanziariamente:
- le famiglie che intendono adottare un minore, contribuendo alle spese necessarie per le procedure di affidamento o adozione, sulla base dei requisiti fissati dal regolamento attuativo;
- i centri di intermediazione in possesso dell’autorizzazione della Commissione nazionale per le adozioni internazionali, nei limiti e alle condizioni stabilite dal regolamento attuativo, per le attività previste dalla normativa statale.
Aspetti finanziari
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti a valere sulla U.P.B. 451, denominata “Interventi socio-assistenziali agli immigrati”, a decorrere dall’esercizio finanziario 2004.
Regolamento attuativo e decorrenza operativa
La Giunta regionale deve proporre al Consiglio regionale l’approvazione del regolamento attuativo entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge. Il funzionamento concreto degli strumenti di sostegno, dei gruppi di supporto e dei contributi economici è quindi rimesso a tale disciplina attuativa.
Obsolescenza pratica
La legge ha natura eminentemente operativa e collegata a interventi finanziari e organizzativi del 2004; pur non risultando dal testo una espressa abrogazione, il contenuto è oggi in larga parte superato nella prassi da successive evoluzioni della disciplina nazionale e dall’esaurimento della specifica programmazione finanziaria iniziale.
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