L.R. Molise 13/2004
Riclassificazione sismica del territorio regionale e nuova normativa sismica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale classifica i Comuni del Molise in zone sismiche 1, 2 e 3 e rinvia alle norme tecniche dell’ordinanza statale n. 3274/2003 e successive modifiche per progettazione e adeguamento. Disciplina anche competenze, regime transitorio per opere e strumenti urbanistici già avviati e obbligo di adeguamento entro 3 anni per i Comuni interessati.
Riclassificazione sismica del territorio del Molise e applicazione della nuova normativa tecnica sismica
Riclassificazione sismica del territorio del Molise e nuova disciplina tecnica
La legge regionale ridefinisce la classificazione sismica dei Comuni del Molise, applicando la nuova zonazione e rinviando alle norme tecniche statali richiamate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003 e successive modifiche. Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Molise e disciplina anche la transizione dai regimi precedenti.
Classificazione sismica dei Comuni
La legge dichiara sismici i territori comunali della Regione e li inserisce nelle seguenti zone:
- Zona 1: Comuni elencati nell’articolo 1, lettera a), tra cui Baranello, Bojano, Campobasso, Isernia, San Giuliano di Puglia, Venafro e altri.
- Zona 2: Comuni elencati nell’articolo 1, lettera b), comprendenti, tra gli altri, Agnone, Bojano? no, Campobasso, Isernia, Larino, Termoli no, Venafro, oltre a numerosi altri centri del territorio regionale.
- Zona 3: Comuni elencati nell’articolo 1, lettera c), tra cui Campomarino, Guglionesi, Montenero di Bisaccia, Termoli e altri.
La classificazione viene effettuata in base ai criteri statali richiamati dalla normativa regionale e dalla deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2003, n. 1269.
Norme tecniche applicabili alle costruzioni
Alle costruzioni ricadenti nei Comuni classificati sismici si applicano:
- le Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici;
- le Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti;
- le Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni;
- le ulteriori disposizioni contenute nell’ordinanza statale e nelle sue successive modifiche.
La disciplina regionale recepisce quindi integralmente il quadro tecnico statale per progettazione, valutazione e adeguamento antisismico.
Competenze della Regione
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, aggiorna con atto deliberativo gli elenchi delle zone sismiche quando mutano i criteri generali statali di classificazione. Il recepimento delle eventuali modifiche delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica avviene invece con deliberazione della Giunta regionale.
Regime transitorio per opere private, pubbliche e di uso pubblico
La legge stabilisce più ipotesi di applicazione transitoria della disciplina precedente:
- continuano ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione vigenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza statale per gli interventi di riparazione e ricostruzione già in corso a seguito di eventi sismici, se disciplinati prima dell’ordinanza;
- restano ferme le regole previgenti per le costruzioni private già autorizzate con permesso di costruire o titolo equivalente alla data di entrata in vigore della legge regionale;
- per ricostruzioni con demolizione totale o parziale non operano alcune limitazioni tecniche, nei limiti dei volumi e delle altezze preesistenti;
- le opere e gli edifici pubblici o di uso pubblico non finanziati dalla Regione seguono l’ordinanza statale;
- per le opere pubbliche o di uso pubblico finanziate anche solo in parte dalla Regione, se non ancora appaltate all’entrata in vigore della legge si applica la nuova classificazione sismica;
- per i lavori già appaltati o già iniziati, la disciplina applicabile dipende dal precedente inquadramento sismico del Comune e dallo stato di avanzamento delle opere.
Sono considerati “di uso pubblico” gli edifici che rientrano almeno in uno dei casi dell’allegato A alla deliberazione di Giunta regionale 16 febbraio 2004, n. 182. Un intervento si considera “iniziato” solo se è stata presentata la comunicazione di inizio lavori e sono effettivamente iniziate le opere strutturali.
Regola generale di transizione e conclusione dei lavori
Il regime transitorio è quello previsto dall’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza statale, che sostituisce le precedenti regole della legge n. 64/1974 e dell’articolo 104 del DPR n. 380/2001. I lavori possono essere ultimati secondo la classificazione e la normativa tecnica in base alle quali sono iniziati, anche con varianti in corso d’opera, purché l’ultimazione avvenga entro il termine del permesso di costruire o del titolo equivalente, eventualmente prorogato. Negli altri casi la progettazione deve adeguarsi alla nuova classificazione sismica regionale.
Adempimenti e programmazione degli interventi
Per gli adempimenti previsti dall’ordinanza statale nei commi richiamati dalla legge regionale, si procede secondo quanto stabilito dalla stessa ordinanza. La Regione, sulla base delle verifiche svolte, predispone inoltre un programma finanziario e temporale degli interventi di adeguamento sismico degli edifici.
Strumenti urbanistici generali e attuativi
Per gli strumenti urbanistici generali e attuativi già adottati alla data di entrata in vigore della legge si applicano gli adempimenti previsti dalla legge regionale n. 20 del 1996, in coerenza con la nuova classificazione sismica.
I Comuni non ancora classificati sismici, o quelli che hanno subito una variazione di classificazione, devono adeguare lo strumento urbanistico entro 3 anni. Gli strumenti urbanistici devono inoltre essere adeguati alle eventuali prescrizioni derivanti dalle indagini di microzonazione sismica.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
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