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Legge

L.R. Molise 15/2004

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Normativa regionaleL.R. Molise 15/2004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la legge regionale Molise n. 19/1993 su protezione della fauna e caccia: riorganizza organi consultivi regionali e provinciali, disciplina ambiti territoriali di caccia, centri di riproduzione e allevamenti, tempi e specie cacciabili, riparto di quote e contributi, danni da fauna e sanzioni. Le nuove regole operano dalla sua entrata in vigore, nell’ambito regionale molisano.

Modifiche alla disciplina regionale molisana sulla fauna selvatica e l’attività venatoria

Modifiche alla disciplina regionale molisana sulla fauna selvatica e l’attività venatoria

La legge interviene in modo esteso sulla legge regionale Molise 10 agosto 1993, n. 19, aggiornandone l’assetto organizzativo, la gestione faunistico-venatoria, i soggetti consultivi, le regole sugli ambiti territoriali di caccia, i periodi di prelievo e il regime economico dei contributi. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Molise.

Organismi tecnici consultivi

La Regione e le Province, nell’esercizio delle funzioni tecnico-scientifiche, si avvalgono dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e, rispettivamente, della Consulta regionale e delle Consulte provinciali, qualificate come organi tecnici consultivi per i problemi relativi alla protezione della fauna selvatica, degli ambienti naturali e alla disciplina dell’attività venatoria.

Consulta regionale per la caccia

Presso l’Assessorato competente è istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Consulta regionale per la caccia. Vi partecipano l’Assessore regionale alla caccia, gli assessori provinciali o consiglieri delegati, rappresentanti delle organizzazioni agricole, delle associazioni venatorie riconosciute, dell’ENCI, della Società italiana pro-segugio, delle associazioni naturalistiche e ambientaliste, del Corpo forestale dello Stato e degli ambiti territoriali di caccia.

Il Presidente può invitare un esperto quando la materia lo richieda. I componenti indicati da associazioni ed enti devono essere designati entro 15 giorni dalla richiesta. La Consulta deve essere costituita entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il segretario è un dipendente regionale addetto al Servizio caccia e pesca. I componenti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e possono essere riconfermati. È previsto il rimborso spese di viaggio per i componenti non dipendenti regionali secondo la normativa vigente.

Consulte provinciali

Presso la Giunta provinciale è istituita la Consulta provinciale, organo tecnico-consultivo della Provincia. Ne fanno parte l’Assessore provinciale o consigliere delegato alla caccia, i presidenti degli ambiti territoriali di caccia, rappresentanti delle associazioni venatorie, delle organizzazioni agricole, dell’ENCI o di società specializzate ad essa affiliate, della Società italiana pro-segugio, del Corpo forestale dello Stato e delle associazioni naturalistiche e ambientaliste, con meccanismo sostitutivo in caso di mancato accordo.

Se le designazioni non pervengono entro 60 giorni dalla richiesta, la Giunta provinciale provvede d’ufficio. La Consulta ha sede presso l’Assessorato provinciale competente ed è convocata dal Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. I componenti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio provinciale e possono essere confermati. Può essere riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, a valere sui fondi regionali destinati alle Province.

Pianificazione faunistico-venatoria e ambiti territoriali di caccia

I piani faunistico-venatori sono approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta e trasmessi alla Giunta regionale per il coordinamento. Devono essere approvati entro 150 giorni dalla trasmissione della delibera del Consiglio provinciale; decorso tale termine, si intendono approvati.

La Giunta regionale ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in non più di quattro ambiti territoriali di caccia subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, con estensione non inferiore a 50.000 ettari.

I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono costituiti con provvedimento della Giunta provinciale competente. Eleggono il Presidente al loro interno e nominano un collegio dei revisori composto da tre esperti estranei al comitato, iscritti nell’apposito albo.

Le quote di partecipazione economica dei cacciatori residenti in Molise a favore dei comitati di gestione non possono superare, come base, il 50% dell’importo della tassa di concessione regionale per l’esercizio venatorio. Le Province devono comunicarsi il numero dei cacciatori residenti da considerare nei rispettivi ambiti; per la convalida sul tesserino di caccia è sufficiente il timbro della sola Provincia di residenza.

Zone, strutture e istituti faunistico-venatori particolari

Le oasi di protezione possono essere trasformate in parchi regionali. Nelle zone di ripopolamento e cattura la Provincia può autorizzare prove cinofile nazionali e internazionali, senza abbattimento di fauna selvatica e purché non arrechino danno alle colture agricole e alla fauna.

Le Province, in base al piano faunistico-venatorio regionale, autorizzano imprenditori agricoli singoli o associati e associazioni venatorie a costituire centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Nei centri privati è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare, dei dipendenti e di persone nominativamente indicate; tale prelievo non costituisce esercizio venatorio.

Le Province autorizzano gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, ornamentale, di ripopolamento e amatoriale. Sono soggette ad autorizzazione provinciale anche la detenzione e l’allevamento in cattività e la creazione di ibridi di volatili di fauna selvatica. È inoltre previsto che le Province molisane e gli ambiti territoriali di caccia possano applicare il diritto di prelazione sull’acquisto dei capi prodotti negli allevamenti secondo le procedure previste dalla disciplina richiamata.

Contributi, danni e finanziamento della gestione

I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia devono destinare contributi al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica nei territori della caccia programmata, per una percentuale minima del 15% dell’importo stimato dalle Province. Devono inoltre erogare contributi per interventi preventivi concordati finalizzati alla prevenzione dei danni.

I danni provocati nei centri privati di produzione della selvaggina, nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie e nelle zone per addestramento cani e gare cinofile sono a carico dei rispettivi concessionari. Nei territori destinati alla caccia programmata i danni sono valutati e stimati dalle Province e risarciti attingendo in parte al fondo regionale e in parte al contributo dei comitati di gestione secondo le indicazioni previste.

Le somme accreditate alle Province e relative alle quote versate per l’accesso ai territori venatori devono essere utilizzate esclusivamente per finalità faunistico-venatorie e per lo sviluppo di attività compatibili con l’ambiente.

Accesso dei cacciatori residenti e non residenti

Ogni cacciatore residente in Molise ha diritto all’accesso gratuito, previa domanda in carta libera, presentabile a mano, per posta o via fax, a una sola Provincia molisana, a tutti gli ambiti territoriali di caccia istituiti nella Regione, previo pagamento di una sola quota. Le somme introitate dagli ambiti territoriali di caccia della regione sono ripartite in parti uguali tra gli ambiti, salvo quelle derivanti dall’interscambio.

Per il cacciatore di altre regioni che intenda praticare la caccia in una provincia del Molise, è richiesta l’apposizione sul tesserino della Provincia molisana dell’indicazione dell’ambito territoriale di ammissione. È dovuta, per ogni ambito concesso, una quota stabilita dalla Provincia tra l’importo della tassa di concessione governativa al netto dell’addizionale e il triplo della stessa. Il 30% delle entrate deve essere destinato al miglioramento dell’ambiente e alle colture a perdere.

Il comitato direttivo dell’ambito territoriale di caccia può consentire ai cacciatori residenti iscritti di cedere giornate di competenza ad altro cacciatore residente fuori regione, per un massimo di 10 giorni per stagione venatoria, dopo il primo mese di caccia, previo contributo giornaliero pari a un venticinquesimo della quota di accesso prevista per i non residenti. Le relative somme sono accreditate ai comitati di gestione e impiegate solo per finalità faunistico-venatorie e attività compatibili con l’ambiente.

Specie e periodi di caccia

La legge ridefinisce l’elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi. Tra le specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio figurano, tra le altre, storno, germano reale, folaga, gallinella d’acqua, canapiglia, porciglione, moretta, frullino, fringuello, peppola, combattente, pavoncella, pittima reale, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza e taccola.

Tra le specie cacciabili dalla terza domenica di settembre all’ultimo giorno utile per la caccia vi sono cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, alzavola, fischione, codone, mestolone, moriglione, beccaccino, colombaccio, beccaccia e marzaiola.

Sono cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre coturnice, capriolo, cervo e daino; il cinghiale è cacciabile dal 1° ottobre al 31 dicembre oppure dal 1° novembre al 31 gennaio.

Per colombaccio, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia e volpe i termini possono essere modificati in relazione alle situazioni ambientali locali, ma devono comunque collocarsi tra il 1° settembre e il termine utile per la caccia. La Regione deve inoltre adeguare dinamicamente l’elenco delle specie cacciabili alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali, autorizzando i prelievi in deroga nei casi previsti dalla normativa europea e dalla legge richiamata.

Accesso agli ambiti territoriali e contabile riparto

Tra le materie che la disciplina regionale può regolare rientrano i periodi e le modalità di accesso agli ambiti territoriali di caccia da parte dei cacciatori extraregionali.

Le quote versate per l’accesso e per l’eventuale cessione di giornate di caccia sono accreditate dalla Provincia ai rispettivi comitati di gestione e devono essere impiegate solo per le finalità faunistico-venatorie e per attività compatibili con l’ambiente.

Sanzioni

Per le violazioni dei divieti previsti dalla legge, dai regolamenti di attuazione e dal calendario venatorio, quando non sia già prevista una sanzione specifica, si applica una sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.

Vigilanza

Agli agenti incaricati di compiti di vigilanza sull’esercizio venatorio è vietato esercitare la caccia nell’ambito del territorio in cui svolgono le funzioni.

Riparto delle risorse regionali

Le risorse regionali destinate alla materia sono ripartite, tra l’altro, nella misura del 65% a favore delle Province per la realizzazione del piano faunistico-venatorio, il ripopolamento della selvaggina e il miglioramento ambientale. Una quota massima del 10% è destinata alle funzioni delegate alle Province in materia faunistico-venatoria, nel rispetto delle finalità della legge.

Disciplina temporale e applicabilità

La legge non contiene un limite finale di applicazione, ma introduce regole operative permanenti e immediatamente riferite alla disciplina regionale della caccia e della fauna selvatica in Molise. Restano rilevanti, per l’applicazione concreta, i termini espressamente previsti per designazioni, costituzione degli organi consultivi, approvazione dei piani e periodi di caccia.

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