L.R. Molise 8/2004
Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale e prime indicazioni per l'individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Molise n. 8/2004 disciplina organizzazione, funzioni, organi, finanza e pianificazione dei Consorzi per lo sviluppo industriale, prevedendo anche norme per distretti industriali e sistemi produttivi locali. Alcune procedure e programmi hanno termini specifici; l’atto è in larga parte strutturale e tuttora utile, ma le disposizioni transitorie iniziali sono esaurite.
Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale e individuazione di distretti industriali e sistemi produttivi locali nel Molise
Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale e dei distretti produttivi nel Molise
La legge definisce l’assetto dei Consorzi per lo sviluppo industriale nella Regione Molise e detta prime regole per l’individuazione e il coordinamento dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali. Il provvedimento si applica esclusivamente al territorio molisano e combina norme organizzative, finanziarie e di programmazione territoriale.
Consorzi per lo sviluppo industriale: natura, finalità e partecipazione
I Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale assumono l’unica denominazione di “Consorzi per lo sviluppo industriale” e sono qualificati come enti pubblici economici. La loro funzione è promuovere l’industrializzazione e l’insediamento di attività produttive nelle aree di competenza.
Possono partecipare ai Consorzi:
- la Regione;
- i Comuni ricompresi nel comprensorio consortile;
- le Province;
- le Camere di commercio;
- enti pubblici o privati;
- istituti di credito;
- associazioni imprenditoriali operanti nel territorio regionale.
La costituzione di nuovi Consorzi o le modifiche agli esistenti sono promosse dalla Regione o dai soggetti partecipanti e richiedono l’approvazione del Consiglio regionale.
Autonomia, funzioni operative e strumenti di intervento
I Consorzi godono di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria e operano sulla base di statuto e regolamenti. Le loro attribuzioni comprendono quelle previste dalla normativa statale richiamata e, nel quadro della programmazione regionale, la promozione delle condizioni per creare e sviluppare attività produttive nelle aree industriali di competenza.
Tra le principali funzioni rientrano:
- la redazione dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;
- l’assegnazione dei suoli inseriti nei propri piani regolatori a imprese industriali, artigiane e del commercio all’ingrosso;
- l’acquisizione e l’attrezzamento delle aree produttive con opere di urbanizzazione;
- la gestione delle aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici;
- la gestione dei servizi consortili con riscossione dei corrispettivi dalle imprese utilizzatrici;
- la realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi strumentali agli insediamenti produttivi, anche insieme agli enti locali.
Sono espressamente richiamati interventi quali infrastrutture per l’industria, porti, rustici industriali, centri intermodali, servizi reali alle imprese, formazione professionale, reti idriche e fognarie, depurazione, cogenerazione energetica, discariche per rifiuti speciali industriali e laboratori di controllo qualità e analisi ambientali.
I Consorzi possono anche promuovere, partecipandovi, società consortili, società miste e altre forme imprenditoriali previste dalla legge, nonché stipulare contratti, convenzioni e accordi amministrativi; la costituzione di tali soggetti è autorizzata dalla Giunta regionale nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia.
Statuto, ammissione ed esclusione dei partecipanti
Lo statuto disciplina attività, organizzazione e funzionamento del Consorzio e deve regolare in particolare:
- nomina, composizione e rinnovo degli organi;
- competenze degli organi;
- ammissione di nuovi partecipanti ed esclusione degli inadempienti;
- fondo di dotazione iniziale e criteri di conferimento;
- criteri di ripiano di eventuali disavanzi.
Contro i provvedimenti di non ammissione o esclusione è ammesso ricorso alla Giunta regionale, che decide con provvedimento motivato. Lo statuto e le sue modifiche sono approvati dalla Giunta regionale entro 90 giorni; decorso inutilmente il termine, si intendono approvati.
Organi consortili, composizione e durata
Gli organi dei Consorzi sono:
- Consiglio generale;
- Comitato direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei revisori dei conti.
Il Consiglio generale è composto dal Presidente e dai rappresentanti degli enti partecipanti; ciascun ente ha un rappresentante e i Comuni sono rappresentati dai rispettivi sindaci. Negli statuti deve essere previsto un voto plurimo per i rappresentanti comunali, rapportato alla dimensione delle rispettive assemblee elettive, fino a un massimo di tre voti; in ogni caso i voti delle autonomie locali non possono essere inferiori alla metà più uno dei voti complessivi del Consiglio.
Il Comitato direttivo è nominato dal Consiglio generale ed è composto da quattro membri più il Presidente. Il Presidente è nominato dal Consiglio generale, anche al di fuori dei componenti, tra persone con comprovate capacità ed esperienza manageriali. Il Collegio dei revisori è l’organo di controllo.
Gli organi durano in carica cinque esercizi, in contestualità tra loro, e vanno rinnovati entro 45 giorni dalla scadenza, che coincide con l’approvazione dell’ultimo bilancio di esercizio; sono rieleggibili. Se gli enti partecipanti non designano i rappresentanti, il Consiglio si considera validamente costituito quando sia stato designato almeno la metà più uno dei componenti.
Competenze regionali, scioglimento e commissariamento
Il Consiglio regionale approva l’istituzione di nuovi Consorzi o le loro modifiche, approva i piani regolatori consortili e le relative varianti e nomina il Collegio dei revisori dei conti.
La Giunta regionale, previa diffida, scioglie gli organi di amministrazione dei Consorzi in caso di:
- grave e perdurante dissesto economico-finanziario;
- impossibilità di funzionamento degli organi;
- gravi irregolarità di gestione;
- stravolgimento dei fini istituzionali.
In caso di scioglimento, il Presidente della Regione nomina un commissario, con decreto e su deliberazione della Giunta, per la gestione dell’ente fino alla ricostituzione degli organi e comunque per non più di sei mesi.
La Giunta regionale esercita inoltre funzioni di indirizzo e coordinamento, approva entro il 30 novembre di ogni anno i piani economici e finanziari adottati dal Consiglio generale, stabilisce gli interventi finanziari per la realizzazione, manutenzione e gestione delle opere consortili e verifica la conformità dell’azione dei Consorzi ai programmi triennali.
Il Presidente della Giunta regionale nomina il commissario per la gestione provvisoria e può nominare un commissario ad acta per adempimenti specifici e di breve durata, quando vi siano cause di forza maggiore, temporanea impossibilità di funzionamento di un organo o specifici adempimenti tecnici non eseguibili dal Consorzio; l’incarico cessa al completamento dei compiti.
Programmazione triennale, bilancio e contabilità
I Consorzi operano sulla base di programmi triennali di attività e organizzazione, coerenti con gli indirizzi regionali di sviluppo economico e impostati tenendo conto di processi di ristrutturazione o conversione industriale già in corso e di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.
I programmi devono indicare:
- azioni di promozione delle attività produttive e relativi interventi;
- risorse finanziarie necessarie e fonti;
- misure organizzative per razionalizzare le strutture e ridurre i costi;
- eventuale costituzione o partecipazione a società o consorzi per servizi o assistenza alle imprese;
- livelli di erogazione dei servizi consortili;
- indici di produttività aziendale.
Il programma è predisposto dal Comitato direttivo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente presenti nell’agglomerato industriale, adottato dal Consiglio generale e trasmesso alla Regione entro 10 giorni, per la verifica di compatibilità con le politiche regionali di sviluppo.
La gestione economico-finanziaria deve rispettare criteri di efficacia, efficienza ed economicità e il pareggio di bilancio. Le risorse dei Consorzi derivano da conferimenti, interessi, corrispettivi, finanziamenti bancari e contributi pubblici.
I Consorzi hanno priorità di accesso alle agevolazioni per aree attrezzate previste da programmi operativi regionali, statali o europei. La Regione può prestare garanzia sui mutui concessi in attuazione della normativa statale richiamata, se riferiti a opere coerenti con le finalità previste e approvate dagli organi regionali competenti.
Il Consiglio generale approva il piano economico-finanziario entro il 30 settembre per l’esercizio successivo; il piano è trasmesso alla Regione entro 10 giorni e la Giunta lo approva entro il 30 novembre, decorso il quale si intende approvato. Il conto economico è approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo.
La contabilità deve essere strutturata secondo le regole civilistiche delle società per azioni, con scritture idonee a rilevare costi, ricavi e variazioni patrimoniali. La contabilità analitica deve evidenziare i costi generali non riferibili ai servizi reali erogati.
Mutui, acquisizione aree e opere infrastrutturali
Sulla base di progetti approvati dalla Giunta regionale e alle condizioni da essa fissate, i Consorzi possono contrarre mutui garantiti dalla Regione per:
- acquisire suoli da cedere a titolo oneroso alle imprese richiedenti;
- realizzare opere infrastrutturali e servizi.
Accelerazione procedurale, piani regolatori e sportello unico
I Comuni inclusi negli agglomerati industriali possono associarsi per svolgere presso il Consorzio, in convenzione con esso, le funzioni di sportello unico.
Per accelerare la realizzazione di infrastrutture consortili e delle opere necessarie al primo impianto, ampliamento, ricostruzione, riattivazione e ammodernamento delle iniziative produttive, il Presidente del Consorzio convoca una conferenza di servizi ai sensi della normativa statale sul procedimento amministrativo.
I piani regolatori consortili e le varianti hanno valore di piani territoriali di coordinamento e sono adottati dal Consiglio generale e approvati dal Consiglio regionale. Il piano indica, tra l’altro:
- localizzazione degli insediamenti produttivi;
- localizzazione delle opere e degli impianti infrastrutturali;
- dotazione di impianti e servizi per la tutela ambientale;
- tipologia di imprese insediabili nei diversi siti;
- centri di assistenza e promozione delle imprese previsti.
I Comuni devono adeguare i propri strumenti urbanistici entro 90 giorni dall’esecutività del piano; decorso inutilmente il termine, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta che provvede entro 60 giorni.
Le opere e gli interventi previsti nei piani, in funzione della localizzazione industriale e dell’attrezzatura del territorio consortile, sono qualificati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I Consorzi attestano la conformità dei progetti di insediamento o reinsediamento alle previsioni del piano, consentendo il rilascio dei titoli edilizi entro i termini della normativa statale.
Se, trascorsi due anni dall’assunzione in possesso, gli imprenditori non avviano i lavori, e se trascorsi due anni dalla fine dei lavori non iniziano l’attività, le aree o strutture rientrano nella libera disponibilità del Consorzio senza maggiorazione di prezzo. I termini possono essere prorogati dal Consorzio, su richiesta motivata e con conforme deliberazione del Comitato direttivo.
Manutenzione e gestione di opere e infrastrutture
Regione, Province, Comuni e altri enti possono affidare ai Consorzi la manutenzione e l’esercizio delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci, esistenti o da realizzare, nonché di altre opere pubbliche o di interesse pubblico. Le relative spese sono trasferite ai Consorzi dagli enti beneficiari secondo apposita convenzione.
Distretti industriali e sistemi produttivi locali: obiettivi e definizioni
La legge disciplina anche l’individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali, al fine di incrementare sviluppo economico, coesione sociale, occupazione e competitività del sistema produttivo regionale, nonché di attivare nuove linee di intervento e finanziare progetti innovativi e di sviluppo.
I sistemi produttivi locali sono contesti produttivi omogenei con elevata concentrazione di imprese, soprattutto piccole e medie, e con una peculiare organizzazione interna. I distretti industriali sono i sistemi produttivi locali caratterizzati da elevata concentrazione di imprese industriali e da specializzazione produttiva.
Individuazione dei distretti e aggiornamento periodico
I sistemi produttivi locali e i distretti industriali sono individuati con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. La ricognizione si basa su fattori demografici, sociali ed economici del territorio, anche attraverso i sistemi locali del lavoro e mediante metodologie, mappature e indicatori elaborati con l’ISTAT o fonti accreditate.
Gli elementi valutati comprendono:
- numero delle aziende della filiera produttiva in rapporto al totale delle aziende;
- occupati diretti;
- fatturato complessivo in rapporto ai dati provinciali e regionali;
- presenza di organizzazioni di impresa e servizi idonei a esprimere una cultura di rete e le relazioni tra imprese.
Su richiesta documentata e motivata di gruppi di imprenditori, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali, sentiti enti locali e Camere di commercio, la Regione può individuare ulteriori distretti e sistemi produttivi locali. La deliberazione può essere aggiornata ogni due anni in base a variazioni sopravvenute.
Comitato di distretto, programmi di sviluppo e finanziamenti
In ciascun sistema produttivo locale o distretto industriale è costituito, sulla base di un accordo scritto, un comitato di distretto con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, associazioni e sindacati interessati allo sviluppo del territorio. Contestualmente all’accordo, i partecipanti individuano:
- la persona fisica che rappresenta il distretto o sistema produttivo locale;
- una sede presso un ente pubblico compreso nell’area interessata.
Il programma di sviluppo elaborato dal comitato di distretto deve contenere:
- obiettivi generali di sviluppo e assi prioritari di intervento;
- azioni da svolgere con indicazione dei soggetti attivatori e dei piani finanziari e temporali di spesa;
- entità e tipologia delle risorse pubbliche e private necessarie, nonché la possibilità di accesso alle risorse private.
I programmi sono trasmessi alla Giunta regionale, che entro 60 giorni li verifica rispetto alla normativa vigente e alla programmazione statale e regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare permanente. La Giunta li adotta oppure li rinvia al comitato per gli adeguamenti necessari.
L’assegnazione delle risorse avviene tramite apposita convenzione che disciplina modalità e procedure di trasferimento dei finanziamenti, sistema di monitoraggio e rendicontazione e poteri di verifica della Regione.
Conferenze di servizi e accordi di programma
Per favorire l’attuazione dei progetti innovativi e di sviluppo sono previste specifiche conferenze di servizi, finalizzate anche alla stipula di accordi di programma o di strumenti analoghi.
Consorzi e società consortili tra imprese nelle aree dei piani degli insediamenti produttivi
La Regione programma interventi, anche cofinanziati, a favore di società consortili e consorzi costituiti da imprese che operano nelle aree dei piani degli insediamenti produttivi e che hanno finalità di acquisto, produzione o gestione di opere e servizi di utilità comune.
Gli interventi sono rivolti a sostenere la stabilizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni produttive presenti in tali aree e devono rispettare la disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti alle imprese.
Disposizioni transitorie
Alla data di entrata in vigore, gli organi dei Consorzi esistenti restano in carica per gli adempimenti necessari all’adeguamento statutario e alla ricostituzione degli organi. Entro 3 mesi dall’entrata in vigore i Consorzi devono adeguare gli statuti; entro 2 mesi dall’approvazione regionale devono ricostituire gli organi.
In caso di mancato rispetto di anche uno solo dei termini, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario; gli organi sono sciolti e il commissario gestisce l’ente secondo le regole sul commissariamento.
Le opere realizzate da ciascun Consorzio, comprese quelle trasferite ai sensi della normativa richiamata, fanno parte del patrimonio consortile, che ne assume oneri di gestione e manutenzione.
In prima applicazione, la Giunta regionale individua i sistemi produttivi locali e i distretti industriali entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
Agli oneri derivanti dalla legge si provvede annualmente con la legge di bilancio.
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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