Sentenza del 28/09/2015 n. 4136 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Sottoscrizione illegittima dell'atto di appello - Nullità assoluta - Onere probatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’atto di appello è stato considerato radicalmente nullo e improduttivo di effetti, con nullità rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche d’ufficio. Di conseguenza, l’appello è stato dichiarato inammissibile. La decisione è fondata anche sul principio del giusto processo e sui doveri di lealtà e probità processuale, che impediscono di porre a carico del contribuente la prova di un documento nella disponibilità dell’Amministrazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la legittimità della sottoscrizione dell’atto di appello, poiché il firmatario non risultava investito dei necessari poteri e funzioni dirigenziali. Il difetto assoluto di attribuzione è stato qualificato come straripamento di potere e usurpazione di funzioni pubbliche, con conseguente nullità assoluta, o inesistenza giuridica, dell’atto. L’onere di dimostrare l’esistenza della delega e dei poteri di firma grava sull’Amministrazione, che ne ha la disponibilità.
Norme richiamate
Art. 88 c.p.c.
doveri di lealtà e probità
Nel processo, le parti devono comportarsi secondo lealtà e probità. In questo contesto, l’Amministrazione non può avvalersi dell’asimmetria documentale per trasferire sul contribuente l’onere di provare l’inesistenza della delega, quando la delega stessa è nella sua disponibilità.
Principio costituzionale del giusto processo
Il riparto dell’onere probatorio deve garantire effettività della tutela e parità processuale. Pertanto, spetta all’Amministrazione dimostrare la legittimazione del soggetto che ha sottoscritto l’atto, mediante la produzione della delega o degli atti attributivi dei poteri.
Massime di principio
- Se un atto di appello tributario è sottoscritto da un soggetto privo dei necessari poteri dirigenziali o di una valida delega, l’atto può essere colpito da nullità assoluta e dichiarato inammissibile.
- Quando la validità della firma dipende dall’esistenza di una delega interna, l’Amministrazione, che dispone del documento, deve provarne l’esistenza, il contenuto, la validità e la riferibilità al sottoscrittore.
- Il difetto assoluto di attribuzione non costituisce una mera irregolarità formale: può comportare l’inesistenza giuridica dell’atto e la sua improduttività di effetti.
- La nullità assoluta derivante dall’assenza di potere di firma può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe contestare tempestivamente la legittimazione del firmatario e chiedere all’Amministrazione di produrre la delega o gli atti che conferiscono i relativi poteri.
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