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Legge

L.R. Liguria 21/2016

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)

Normativa regionaleL.R. Liguria 21/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria n. 21/2016 aggiorna la l.r. 29/1994 su protezione della fauna e prelievo venatorio: trasferisce alla Regione alcune competenze prima provinciali, abroga una previsione dell’art. 34, disciplina in modo più puntuale il foraggiamento dei cinghiali, modifica le regole di annotazione del tesserino venatorio dall’annata 2017/2018 e ridefinisce commissioni, sanzioni e competenze amministrative. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale ligure sulla caccia e tutela della fauna omeoterma

Modifiche alla disciplina venatoria e faunistica ligure

La legge regionale Liguria 14 settembre 2016, n. 21 interviene sulla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29, aggiornando vari profili della disciplina sulla protezione della fauna omeoterma e sul prelievo venatorio. Le modifiche incidono su competenze amministrative, gestione del cinghiale, annotazioni sul tesserino venatorio, commissioni d’esame, nozione di strada carrozzabile e regime sanzionatorio.

Trasferimento di funzioni e coordinamento amministrativo

Alcune attribuzioni prima riferite alle Province vengono ricondotte alla Regione. In particolare:

  • nell’art. 25, comma 12, il riferimento alla “Provincia” è sostituito con “Regione”;
  • nell’art. 40, relativo alle commissioni per l’abilitazione all’esercizio venatorio, la nomina spetta alla Regione.

Interventi sull’art. 34 della l.r. 29/1994

La legge elimina una specifica lettera del comma 5 dell’art. 34 e sopprime, nel comma 8, il riferimento ai comandati dalle Amministrazioni provinciali e l’obbligo per le Province di trasmettere i risultati alla Regione entro il 15 aprile di ogni anno. La disciplina risultante è quindi semplificata, con eliminazione della parte organizzativa legata alle Province.

Regole sul foraggiamento dei cinghiali

Viene introdotto un nuovo comma 5-bis all’art. 36 che pone un divieto generale di foraggiamento dei cinghiali, salvo specifiche ipotesi legate al controllo della specie. Il foraggiamento resta consentito solo in questi casi:

  • presso punti di sparo o strutture di cattura fisse o mobili, in attuazione dei piani previsti dal comma 2;
  • foraggiamento dissuasivo coordinato e sotto la responsabilità di A.T.C., C.A., aziende faunistico-venatorie, aziende agrituristico-venatorie o soggetti gestori di istituti di protezione faunistica, nel rispetto delle condizioni operative definite dalla Regione Liguria e previa comunicazione con cartografia in scala 1:10.000;
  • foraggiamento attrattivo ai punti di sparo per il prelievo di selezione autorizzato dalla Regione Liguria;
  • foraggiamento attrattivo presso punti di conta (governe) nell’ambito dei programmi di monitoraggio della specie promossi dalla Regione Liguria.

Annotazione dei capi di fauna migratoria sul tesserino venatorio

L’art. 38 viene modificato in tema di annotazione del prelievo. Sono soppressi i riferimenti all’annotazione “con l’apposizione di un pallino”. Inoltre, è introdotta una nuova regola transitoria e temporale: a decorrere dall’annata venatoria 2017/2018 i capi di fauna migratoria abbattuti devono essere annotati sul tesserino venatorio subito dopo l’abbattimento, purché il recupero sia avvenuto.

Commissioni per l’abilitazione all’esercizio venatorio

La disciplina delle commissioni d’esame viene riordinata:

  • la Regione nomina le commissioni per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio a seguito di esami pubblici;
  • le commissioni durano in carica cinque anni;
  • la normativa parla ora di “commissioni” al plurale, coerentemente con la nuova organizzazione;
  • la componente indicata alla lettera b) del comma 3 è designata dalla Regione;
  • le commissioni operano a titolo gratuito.

Nozione di strada “carrozzabile”

Ai fini della corretta applicazione dell’art. 21, lettera e), della legge n. 157/1992, vengono qualificate come “carrozzabili” anche le strade non asfaltate, purché siano normalmente percorribili da qualsiasi veicolo per l’intera tratta.

Sanzioni amministrative e accertamento delle violazioni

L’art. 49 viene integrato e riscritto in parte. In particolare:

  • è introdotta una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro per chi intenzionalmente cagiona l’interruzione o turba il regolare svolgimento dell’attività venatoria;
  • all’accertamento, contestazione e notifica delle violazioni provvedono i soggetti indicati dall’art. 6 della l.r. 45/1982;
  • la Regione esercita le funzioni amministrative relative all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge e ne introitа i proventi;
  • la Regione introita anche i proventi derivanti dalla vendita della fauna morta sequestrata ai sensi dell’art. 28, comma 3, della legge n. 157/1992.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, avvenuta il 15 settembre 2016. La previsione espressa sull’annotazione dei capi di fauna migratoria si applica invece dall’annata venatoria 2017/2018.

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