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Legge

L.R. Liguria 23/2016

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 1985, N. 4 (DISCIPLINA URBANISTICA DEI SERVIZI RELIGIOSI)

Normativa regionaleL.R. Liguria 23/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria n. 23/2016 aggiorna la disciplina urbanistica dei servizi religiosi: include i centri culturali di matrice religiosa tra gli immobili rilevanti, rafforza i criteri e la procedura per l’insediamento di nuove attrezzature religiose e impone una convenzione urbanistica con il Comune. Le nuove regole non si applicano alle strutture religiose già esistenti alla data di entrata in vigore.

Modifiche alla disciplina urbanistica dei servizi religiosi

Modifiche alla disciplina urbanistica dei servizi religiosi

La legge regionale della Liguria 4 ottobre 2016, n. 23 interviene sulla legge regionale 24 gennaio 1985, n. 4, aggiornando il quadro urbanistico relativo alla realizzazione di attrezzature e strutture a carattere religioso. Le modifiche riguardano sia la tipologia di immobili considerati, sia le condizioni procedurali e urbanistiche per i nuovi insediamenti.

Ambito di applicazione e tipologie di immobili

La disciplina viene estesa anche agli immobili che ospitano centri culturali di matrice religiosa, inseriti tra le fattispecie rilevanti ai fini della normativa urbanistica sui servizi religiosi. In questo modo il perimetro applicativo non si limita ai soli edifici di culto in senso stretto, ma comprende anche strutture con funzione culturale connessa alla dimensione religiosa.

Procedura per la localizzazione delle attrezzature religiose

Per la localizzazione dei progetti di realizzazione di attrezzature di tipo religioso nel territorio comunale, il Comune deve sentire i pareri non vincolanti di organizzazioni e comitati di cittadini presenti nelle zone potenzialmente interessate e nelle aree limitrofe. Resta inoltre ferma la facoltà dei Comuni di indire referendum per conoscere l’orientamento della popolazione interessata, nel rispetto dello statuto comunale e dell’ordinamento statale.

Istanza del soggetto proponente e contenuti richiesti

Ogni soggetto, pubblico o privato, che intenda realizzare le attrezzature disciplinate dalla legge deve presentare una apposita istanza secondo le disposizioni nazionali e regionali applicabili. Nell’istanza il richiedente deve indicare in particolare:

  • la presenza di adeguate opere di urbanizzazione, oppure, se mancanti o insufficienti, l’impegno a realizzarle o adeguarle a proprie spese;
  • il rispetto delle distanze minime tra aree ed edifici destinati alle diverse confessioni religiose, secondo quanto definito con deliberazione annuale della Giunta regionale;
  • l’esistenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate, idonee a evitare congestionamenti del traffico pedonale e motorizzato nei momenti di maggiore affluenza;
  • la previsione di servizi igienici adeguati e l’accessibilità dell’intera struttura e dei servizi da parte delle persone con disabilità;
  • la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto rispetto alle caratteristiche generali e peculiari del paesaggio ligure, come individuate dagli atti di pianificazione territoriale regionale.

Convenzione urbanistica con il Comune

Sulla base dell’istanza presentata, i soggetti proponenti devono stipulare con il Comune interessato una convenzione a fini urbanistici. La convenzione deve prevedere espressamente la possibilità di risoluzione o revoca qualora il Comune accerti mancanze oppure attività non previste nell’accordo.

Regime transitorio

Le modifiche introdotte non si applicano alle strutture religiose esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 23/2016. La disciplina nuova opera quindi solo per i nuovi interventi o per quelli non rientranti nella situazione già consolidata alla data di efficacia della legge.

Testo integrale

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