L.R. Liguria 22/2016
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2001, N. 24 (RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria n. 22/2016 modifica l’art. 5 della l.r. 24/2001 sul recupero dei sottotetti esistenti, ampliando gli utilizzi ammessi oltre alla residenza. Sono ora consentiti anche usi compatibili con la residenza, turistico-ricettivi, pubblici esercizi, esercizi commerciali di vicinato, laboratori e artigianato di servizio, con un vincolo localizzativo per pubblici esercizi e commercio di vicinato al solo piano terreno/rialzato e in fregio a strade o percorsi pubblici.
Estensione degli usi consentiti per il recupero dei sottotetti a fini abitativi
Modifiche alla disciplina del recupero dei sottotetti esistenti
La legge regionale Liguria 4 ottobre 2016, n. 22 interviene sulla disciplina del recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, modificando l’articolo 5 della l.r. 24/2001. L’effetto della modifica è l’ampliamento delle destinazioni d’uso consentite, nell’ambito territoriale della Regione Liguria, per i sottotetti recuperati.
Destinazioni d’uso ammesse
La disciplina risultante consente, oltre all’uso residenziale, anche altri utilizzi compatibili con la residenza ai sensi della normativa richiamata, in particolare:
- usi turistico-ricettivi;
- pubblici esercizi;
- esercizi commerciali di vicinato;
- laboratori;
- artigianato di servizio.
La norma, dunque, non limita più il recupero al solo uso abitativo/residenziale, ma lo estende a una pluralità di funzioni compatibili, nei limiti previsti dalla legislazione regionale richiamata.
Vincoli localizzativi per pubblici esercizi ed esercizi commerciali di vicinato
Per i pubblici esercizi e per gli esercizi commerciali di vicinato viene introdotta una condizione specifica di collocazione:
- devono essere ubicati soltanto al piano terreno o al piano rialzato;
- devono trovarsi in fregio a strade e percorsi pubblici, anche pedonali.
Si tratta di un vincolo aggiuntivo che circoscrive l’ammissibilità di tali attività nei sottotetti recuperati, subordinandola alla posizione dell’unità immobiliare e al rapporto diretto con gli spazi pubblici.
Ambito applicativo e attualità della norma
La legge opera esclusivamente nel territorio della Regione Liguria e riguarda la disciplina del recupero dei sottotetti già esistenti. Non introduce termini temporali di efficacia o regimi transitori specifici nel testo fornito. L’atto non appare deprecato, poiché modifica una disciplina urbanistico-edilizia che può ancora avere applicazione pratica.
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