L.R. Abruzzo 86/2001
Istituzione del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso la Giunta regionale dell’Abruzzo un Nucleo per supportare programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica degli investimenti pubblici, anche con banca dati MIPR e raccordo con la rete nazionale dei Nuclei. La disciplina originaria è stata in larga parte modificata o abrogata nel 2010; oggi restano soprattutto finalità, funzioni e copertura finanziaria iniziale, con norme ormai di limitata utilità pratica.
Istituzione del Nucleo regionale abruzzese per la valutazione e il monitoraggio degli investimenti pubblici
Istituzione e finalità del Nucleo regionale per gli investimenti pubblici
La legge istituisce presso la Giunta regionale dell’Abruzzo il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, nell’ambito delle strutture preposte alla programmazione. Il provvedimento attua in Abruzzo la disciplina statale di riferimento in materia di investimenti pubblici, monitoraggio e valutazione, con l’obiettivo di migliorare la qualità della programmazione regionale e degli interventi pubblici.
Funzioni e attribuzioni
Il Nucleo svolge funzioni di supporto tecnico alla programmazione generale e agli interventi cofinanziati con risorse comunitarie e nazionali. In particolare, assiste le strutture regionali nelle fasi di formulazione e valutazione di piani, programmi, progetti e interventi, e cura analisi di fattibilità, opportunità e coerenza con gli obiettivi di piano.
Rientrano tra le funzioni del Nucleo:
- il coordinamento con la programmazione di settore delle Direzioni regionali e delle amministrazioni locali;
- la definizione e applicazione di procedure e metodologie di programmazione, monitoraggio e valutazione;
- il supporto agli strumenti di programmazione regionale, allo sviluppo locale e alla programmazione negoziata;
- il monitoraggio dello stato di attuazione di programmi e progetti;
- la produzione di studi, linee guida, attività formative e servizi di assistenza tecnica;
- la valutazione dei progetti di investimento finanziati con mutui pluriennali o altre forme di finanziamento richieste dalle amministrazioni interessate.
Il Nucleo valuta inoltre piani, programmi e progetti di importo superiore a 2 milioni di euro, salvo i progetti in finanza di progetto con compartecipazione pubblico-privata. Le amministrazioni promotrici possono chiedere al Nucleo valutazioni su proposte finanziate con mutui o altre forme di finanziamento. Il Nucleo presenta annualmente alla Prima Commissione consiliare una relazione sull’attività svolta.
Composizione e organizzazione interna
Il Nucleo ha sede presso la Giunta regionale ed è coordinato da un dirigente dei servizi della programmazione. La composizione è rimessa a professionalità interne all’amministrazione regionale, rappresentative delle Direzioni interessate alla programmazione e alla valutazione degli investimenti pubblici. I componenti continuano a operare nelle strutture di appartenenza e il Nucleo si avvale di una segreteria tecnica; può inoltre essere supportato da professionalità esterne per attività ad alta specializzazione.
Collocazione funzionale e modalità operative
Il Nucleo opera nell’ambito della Direzione regionale competente in materia di programmazione. Può lavorare sia in forma unitaria sia tramite gruppi di lavoro costituiti di volta in volta per specifiche tematiche; i risultati dei gruppi sono attribuiti al Nucleo nel suo complesso. Per le iniziative sottoposte a proposta, valutazione o verifica, il Nucleo rende pareri da trasmettere alle strutture competenti.
La Giunta regionale è chiamata a disciplinare le modalità attuative della legge entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore e a stabilire i raccordi funzionali con le strutture regionali competenti in statistica, al fine di evitare duplicazioni.
Sistema di monitoraggio e raccordo informativo
La legge prevede l’istituzione di una banca dati per il monitoraggio degli investimenti pubblici (MIPR), alimentata dai risultati delle attività di monitoraggio sulle opere e sui programmi regionali. La banca dati era affidata al Nucleo, con obbligo per le Direzioni regionali e per i soggetti attuatori di trasmettere flussi informativi periodici.
Il Nucleo è inoltre chiamato a raccordarsi organizzativamente e metodologicamente con la rete nazionale dei Nuclei e con il sistema informativo MIP-CIPE, utilizzando metodologie, esperienze, strumenti di valutazione e modelli di monitoraggio condivisi. La disciplina valorizza anche l’identificazione univoca dei progetti tramite il sistema del Codice Unico di Progetto.
Formazione dei componenti
La Regione Abruzzo partecipa ai progetti unitari di formazione e aggiornamento dei componenti del Nucleo promossi a livello statale, in collaborazione con Formez. Tali programmi definiscono anche strumenti operativi e risorse finanziarie per il funzionamento della rete dei Nuclei.
Copertura finanziaria e oneri
Per l’anno 2001 la copertura delle spese era fissata in lire 531.000.000, mediante utilizzo di uno stanziamento di bilancio regionale. Per gli anni successivi, gli oneri relativi alla disciplina originaria gravano sui pertinenti capitoli del bilancio regionale; ulteriori oneri sono coperti tramite assegnazioni statali previste dalla normativa richiamata.
Profili di attualità della disciplina
La legge è stata in parte superata da modifiche successive del 2010, che hanno sostituito la disciplina della composizione del Nucleo e abrogato varie disposizioni organizzative e di raccordo informativo. Restano comunque delineate le finalità generali e le funzioni di supporto alla programmazione e alla valutazione degli investimenti pubblici, ma il testo ha oggi un rilievo prevalentemente storico e organizzativo.
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