L.R. Abruzzo 84/2001
Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Abruzzo, contributi ai comuni ed enti associati per completare reti urbane e condotte di distribuzione del gas. Fissa domanda entro 90 giorni dall’entrata in vigore, criteri di priorità e tetti di spesa/contributo. Prevede due regimi: appalto diretto e concessione di costruzione e gestione, con vincoli su avvio lavori entro due anni dalla graduatoria.
Contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo
Contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo
La legge disciplina un programma straordinario della Regione Abruzzo per completare la metanizzazione dei centri abitati e delle reti urbane di distribuzione del gas. Il provvedimento regola soggetti beneficiari, priorità di finanziamento, limiti economici, procedure di concessione, esecuzione, collaudo e monitoraggio.
Finalità e soggetti beneficiari
La Regione concede contributi ai soggetti individuati dalla normativa regionale richiamata, destinati al completamento delle reti urbane per la distribuzione del gas. Possono realizzare gli interventi:
- gli enti locali;
- le associazioni di enti locali di cui al Capo V del TUEL;
- in forma diretta, mediante mutuo con Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto abilitato;
- oppure in concorso con soggetti pubblici e/o privati, mediante concessione di costruzione e gestione o altre forme consentite.
Interventi finanziabili e criteri di priorità
Sono finanziabili, secondo un ordine di priorità:
- le reti di distribuzione interne nei comuni totalmente privi di metanizzazione;
- il completamento delle reti di distribuzione interne;
- la condotta di collegamento alla rete di distribuzione interna.
Presentazione delle domande e documentazione
Gli enti locali interessati dovevano presentare domanda alla struttura regionale competente entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, esclusivamente a mezzo raccomandata. La domanda doveva essere corredata, tra l’altro, da:
- relazione tecnica con le caratteristiche dell’opera utili a determinare la priorità;
- delibera di approvazione del programma o progetto, con quadro dei bisogni, fattibilità, caratteristiche tecniche, lunghezza massima della condotta di collegamento, spesa prevista, finanziamento richiesto, copertura dell’eventuale eccedenza, regime di realizzazione, appartenenza a parco nazionale o regionale o comunità montana, numero di abitanti non serviti secondo il censimento ISTAT 1991;
- dichiarazione tecnica sul computo metrico redatto con il prezziario regionale e sul limite del 14% per spese tecniche e generali, inclusa la sicurezza;
- planimetria;
- dichiarazione che l’intervento non aveva già ricevuto contributi statali o regionali e che i lavori non erano iniziati alla data di entrata in vigore della legge. Le domande tardive erano escluse in base alla data del timbro postale.
Limiti economici e parametri del contributo
La spesa pubblica globale ammissibile non può superare:
- 2.000 euro per utenza servibile;
- 4.000 euro per utenza nei comuni completamente privi di rete di metanizzazione.
Il numero massimo di utenze è determinato convenzionalmente:
- dividendo per due la popolazione servibile residente al censimento ISTAT 1991;
- per le associazioni di comuni, dividendo per tre la popolazione complessiva servibile. Per le condotte di collegamento alla rete interna, il costo medio ammissibile è fissato in 80 euro al metro lineare. Non sono finanziabili i progetti già finanziati o già iniziati alla data di entrata in vigore della legge.
Criteri di riparto e graduatoria
Il Servizio regionale competente approva il piano di riparto e la graduatoria di merito in base alle tipologie di intervento e con precedenza ai comuni ricompresi, in tutto o in parte, in parchi nazionali o regionali o in comunità montane. A parità di priorità, sono favoriti gli interventi con:
- minor rapporto tra costo globale a carico del contributo pubblico e utenze convenzionali servibili;
- minor costo unitario della rete o della condotta di collegamento;
- maggiore compartecipazione dell’ente attuatore. Il costo globale massimo ammissibile a contributo non può superare 500.000 euro. Se residuano somme insufficienti a finanziare integralmente l’ultimo intervento ammissibile, il contributo può essere assegnato comunque, consentendo all’ente di rimodulare il progetto in un lotto funzionale; l’ente deve accettare formalmente entro 30 giorni dalla comunicazione.
Regime dell’appalto diretto
Nel regime di appalto diretto il contributo regionale:
- è corrisposto direttamente all’istituto mutuante;
- avviene in semestralità costanti, comprensive di capitale e interessi;
- decorre dal 1° gennaio successivo alla concessione del mutuo.
Il contributo è commisurato alla rata di ammortamento del mutuo ventennale e non può superare la rata annua calcolata al tasso Cassa Depositi e Prestiti vigente al momento della concessione definitiva del mutuo, entro il limite dell’importo annuo ammesso a finanziamento. Per i piani di ammortamento con decorrenza dal 1° gennaio 2008, i contributi sono corrisposti direttamente agli enti beneficiari, che devono rilasciare delegazione di pagamento a favore dell’istituto mutuante.
Regime della concessione di costruzione e gestione
Per le opere affidate in concessione a terzi, il contributo è pari al 6% della spesa globale ammessa e dura 15 anni. È erogato annualmente all’ente concedente, su richiesta, previa attestazione del regolare andamento dei lavori o dell’ultimazione dei lavori e del regolare andamento della gestione dell’impianto. L’ente regola i rapporti con il concessionario mediante contratto di servizio, che deve disciplinare anche le modalità di erogazione del contributo. Il contributo può essere usato, in tutto o in parte, per coprire rate di ammortamento di eventuali mutui contratti dall’ente per completare la copertura finanziaria dell’opera.
Provvedimenti di concessione e documentazione istruttoria
Per l’appalto diretto, la concessione del contributo richiede, in sintesi:
- progetto definitivo e quadro economico;
- relazione tecnica;
- dichiarazione sul prezziario regionale e sul limite del 14% per spese tecniche e generali;
- planimetria;
- adesione di massima dell’istituto mutuante. La concessione formale richiede inoltre:
- progetto esecutivo approvato;
- deliberazione di assunzione del mutuo;
- concessione definitiva del mutuo con piano di ammortamento;
- parere del C.R.T.A. per progetti oltre 1,5 milioni di euro, con regola del percorso più breve per eventuali condotte di collegamento;
- in mancanza del parere nei termini, perizia giurata del progettista con attestazioni su percorso, congruità dei prezzi, spese tecniche, regolarità della progettazione e ottenimento delle autorizzazioni.
Per la concessione di costruzione e gestione servono, oltre al progetto esecutivo e al quadro economico:
- parere del C.R.T.A. per importi superiori a 1,5 milioni di euro, oppure perizia giurata sostitutiva se il parere non è reso in tempo;
- deliberazione di conferimento della concessione;
- schema di convenzione con previsione del trasferimento gratuito degli impianti al concedente a scadenza e della disciplina dei canoni/corrispettivi e della compartecipazione agli utili;
- certificazione di inizio lavori;
- certificazione del regolare andamento dei lavori e dell’avanzamento di spesa almeno pari alla prima rata. Le rate successive richiedono nuova certificazione; dopo l’ultimazione, è necessaria la certificazione annuale del regolare andamento della gestione.
Termini di avvio dei lavori e decadenza
Tutti gli interventi finanziati devono arrivare all’inizio lavori entro due anni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della graduatoria dei beneficiari. La Giunta regionale può prorogare il termine in presenza di gravi motivi adeguatamente giustificati. Se il termine decorre inutilmente, il finanziamento decade automaticamente e il contributo può essere riassegnato al primo escluso utilmente collocato in graduatoria.
Progettazione, utilità pubblica e responsabilità
I soggetti ammessi a finanziamento curano direttamente progettazione ed esecuzione delle opere e assumono ogni adempimento e responsabilità, anche amministrativa e contabile, compresi i rapporti con eventuali concessionari. L’approvazione dei progetti da parte degli enti comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
Utilizzo delle economie, varianti e contributo definitivo
Sono consentite varianti e lavori migliorativi, complementari o aggiuntivi, se ammessi dalla normativa vigente e necessari per la funzionalità dell’opera, utilizzando anche eventuali economie, fermo restando l’importo massimo finanziabile. Per i comuni che realizzano direttamente la rete, le economie possono essere utilizzate anche per interventi complementari, di completamento, di adeguamento tecnologico e di recupero o riqualificazione, compreso l’arredo urbano nelle zone interessate. Le perizie di variante approvate devono essere sottoposte al parere del Servizio regionale competente, che va reso entro 30 giorni; decorso inutilmente il termine, il parere si intende superato. A fine intervento, il beneficiario trasmette gli atti di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e la relazione tra Regione e beneficiario per la rideterminazione del contributo definitivo.
Collaudi, vigilanza e controlli
La Direzione regionale esercita la sorveglianza sulle opere. La Regione nomina i collaudatori o le commissioni di collaudo quando l’importo dei lavori a base d’asta supera 500.000 euro; oltre 1,5 milioni di euro è ammessa la commissione di collaudo. Se, in base al conto finale, l’importo dei lavori non supera la soglia, è ammesso il certificato di regolare esecuzione. Nelle concessioni di costruzione e gestione il collaudo in corso d’opera e finale è obbligatorio e le relative spese restano a carico del concessionario. Il collaudo verifica anche costo effettivo, consistenza delle opere di primo impianto, numero delle utenze convenzionali, rispetto della convenzione e tracciato più breve per l’eventuale condotta di collegamento.
Monitoraggio e vigilanza finanziaria
Gli enti beneficiari devono fornire alla Regione, con cadenza semestrale, tutte le informazioni richieste per la ricognizione, il monitoraggio e l’acquisizione dei dati statistici, economici e finanziari relativi alle opere finanziate. Gli amministratori, funzionari e tesorieri degli enti beneficiari rispondono direttamente e in solido del rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati. La Regione esercita la vigilanza sull’uso corretto dei contributi.
Copertura finanziaria e rinvio
Gli oneri di attuazione sono ricompresi negli stanziamenti già previsti da precedenti leggi regionali richiamate e sono quantificati, come limite di impegno complessivo, in 9.761.035,39 euro, con iscrizione al capitolo indicato dalla legge. Il provvedimento dichiara di non comportare ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Per quanto non previsto si applicano la normativa regionale richiamata e la disciplina statale in materia.
Modifica alla legge regionale n. 141/1999
La legge modifica un comma della L.R. n. 141/1999 estendendo la disciplina anche ad altri comuni che si trovino nelle medesime condizioni indicate dalla norma modificata.
Decorrenza
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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