Salta al contenuto
Legge

L.R. Sardegna 41/2018

Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

Normativa regionaleL.R. Sardegna 41/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 41/2018 modifica la legge regionale n. 8/2018 in tema di lavori pubblici, servizi di ingegneria, volontariato nei lavori pubblici, incentivi tecnici e soccorso istruttorio. Introduce anche l’uso delle economie di gara, precisa criteri e rotazione negli elenchi degli operatori e ridefinisce alcune regole finanziarie. È entrata in vigore il 8 novembre 2018.

Modifiche alla disciplina regionale sarda sui contratti pubblici

Modifiche alla disciplina regionale sarda dei contratti pubblici

La legge regionale Sardegna n. 41 del 2018 interviene sulla legge regionale n. 8 del 2018, aggiornando varie regole operative in materia di lavori pubblici, servizi di ingegneria e architettura, incentivi tecnici e procedure di affidamento. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione autonoma della Sardegna.

Attuazione dei lavori di competenza regionale con delegazione amministrativa

Per l’inserimento degli interventi nel programma pluriennale di spesa, è richiesto che siano state espletate le procedure previste per i lavori di competenza regionale con delegazione amministrativa e che sia stato acquisito il parere dell’ANCI Sardegna sulla proposta di programma pluriennale di spesa. Tali adempimenti diventano quindi condizioni necessarie per la programmazione.

Finanziamenti per altre stazioni appaltanti

Per i finanziamenti di importo pari o inferiore a 300.000 euro, l’erogazione avviene in un’unica soluzione, per l’intero importo, contestualmente all’emissione del provvedimento di concessione del finanziamento. La norma semplifica così l’anticipazione delle somme per interventi di modesta entità.

Utilizzo delle economie di gara

I ribassi d’asta e le ulteriori economie realizzate sulle opere di competenza dell’Amministrazione regionale, o degli enti appositamente delegati o convenzionati, restano a disposizione della stazione appaltante. Possono essere impiegati per completare l’opera originaria oppure per realizzare altre opere previste nel programma originariamente finanziato, salvo diversa previsione contenuta nei provvedimenti di finanziamento.

Elenchi degli operatori economici per servizi di ingegneria e architettura

Nell’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, le stazioni appaltanti devono selezionare gli operatori iscritti nell’elenco regionale nel rispetto, ove possibile, del principio di rotazione degli inviti. La selezione deve avvenire con criteri oggettivi che valorizzino la pregressa capacità tecnico-professionale e, se del caso, economico-finanziaria.

Le stazioni appaltanti possono inoltre prevedere nei bandi o nelle lettere di invito punteggi premianti per società, consorzi o raggruppamenti che abbiano stipulato accordi di formazione professionale per laureandi o per laureati abilitati da meno di cinque anni, attuati tramite convenzioni con università o ordini professionali.

Elenchi degli operatori economici per lavori pubblici

Per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, le stazioni appaltanti selezionano gli operatori iscritti nell’elenco nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e mediante criteri oggettivi basati sulla capacità tecnico-professionale e, se rilevante, economico-finanziaria. La norma rafforza quindi l’impostazione competitiva e trasparente delle procedure sotto soglia.

Interventi volontari nei lavori pubblici, premialità e sussidiarietà orizzontale

È disciplinata la possibilità per operatori economici di chiedere l’iscrizione in un elenco dedicato, che costituisce una sezione dell’elenco degli operatori economici per lavori, se in possesso dei requisiti generali e professionali richiesti e se abbiano eseguito gratuitamente, previo avviso esplorativo della stazione appaltante, interventi preventivi di tutela del territorio o interventi per fronteggiare emergenze causate, a titolo esemplificativo, da alluvioni, dissesti idrogeologici o terremoti. L’importo stimato degli interventi deve essere inferiore a 20.000 euro e l’operatore deve possedere la certificazione prevista dalla legge regionale.

Per gli interventi volontari in funzione preventiva, l’operatore presenta una proposta gratuita di manutenzione o ripristino, corredata da perizia tecnica, quadro economico sintetico e cronoprogramma. L’amministrazione valuta la proposta e, entro 30 giorni dal ricevimento, può approvarla, autorizzare l’intervento, impartire prescrizioni esecutive e fissare un termine di esecuzione, nel rispetto del principio di rotazione.

Per gli interventi volontari volti a fronteggiare situazioni di emergenza, l’operatore presenta una proposta tecnica descrittiva senza ulteriori allegati. L’amministrazione può autorizzare immediatamente l’esecuzione, oppure negarla; le prescrizioni eventualmente imposte devono essere preventivamente accettate dall’operatore selezionato.

Determinazione del corrispettivo a base d’asta e categorie di lavori

Il progettista ha l’onere di aggregare le voci del computo metrico estimativo secondo le categorie generali e specializzate previste dalla normativa statale, così da individuare la categoria prevalente e le categorie scorporabili. È inoltre responsabile della corretta individuazione delle categorie di lavorazioni che compongono l’intervento, ferma restando la responsabilità anche dei verificatori e del responsabile di progetto.

Incentivi per le funzioni tecniche

Nel sistema Regione, l’erogazione degli incentivi disciplinati dall’articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non si computa nel limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. La disposizione rileva ai fini del trattamento economico del personale coinvolto nelle funzioni tecniche.

Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate con soccorso istruttorio non oneroso, secondo la procedura prevista dall’articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Restano non sanabili le irregolarità essenziali relative a documentazione che non consenta di individuare il contenuto o il soggetto responsabile.

Regime finanziario

Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Gli adempimenti devono essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Abrogazioni

Sono abrogati, nella legge regionale n. 8 del 2018, l’ultimo periodo del comma 8 dell’articolo 16 e il comma 10 dell’articolo 25. Le disposizioni novellate dalla presente legge sostituiscono quindi il precedente testo nelle parti indicate.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, quindi l’8 novembre 2018. Trattandosi di una legge di modifica di una disciplina sui contratti pubblici, il suo interesse pratico è legato all’applicazione delle norme della legge regionale n. 8 del 2018 come qui aggiornate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.