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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06486/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Le società ricorrenti hanno proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro l’ordinanza di cassazione n. 5536/2023. La controversia origina da un accordo del 1994, con cui il precedente gestore della casa da gioco aveva messo a disposizione della gestione straordinaria sia beni immateriali e la banca dati sia alcuni beni immobili strumentali (parcheggi, tunnel di collegamento e capannone), con corrispettivi e penali per ritardata restituzione. In precedenti giudizi era divenuto definitivo il risarcimento per l’inadempimento relativo alla banca dati; restava controversa la spettanza di canoni, penali e ulteriori somme per la tardiva restituzione degli immobili. Dopo un primo giudizio di rinvio, la Corte d’appello aveva riconosciuto solo una somma ridotta, ritenendo marginale l’interesse economico sugli immobili. Nel successivo ricorso per cassazione, l’ordinanza n. 5536/2023 aveva escluso la legittimazione passiva della società cessionaria del ramo d’azienda per i beni immobili, ritenendo che il rapporto relativo a tali beni fosse già esaurito alla data della cessione. Con il ricorso per revocazione le ricorrenti hanno sostenuto che tale affermazione fosse frutto di errore di fatto, perché la Corte avrebbe omesso di considerare due giudicati che attestavano che il contenzioso sugli immobili era iniziato sin dal 1995 e che, dunque, il rapporto non era esaurito nel 2003, quando intervenne la cessione d’azienda; hanno quindi chiesto la revoca dell’ordinanza sul presupposto che il giudice di legittimità avesse erroneamente escluso il subentro ex art. 2558 c.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per revocazione, ritenendo che la censura non integrasse un errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., ma mirasse in realtà a contestare l’interpretazione e la valutazione degli atti e dei giudicati già esaminati nell’ordinanza impugnata. Secondo la Corte, l’asserita omissione non riguardava un fatto storico decisivo percepito in modo inesatto, bensì il giudizio sull’esistenza e sulla portata del giudicato interno e sul non esaurimento del rapporto contrattuale relativo agli immobili. La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è stata quindi esclusa perché utilizzata surrettiziamente per ottenere un nuovo esame del merito. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione è ammessa solo nei limiti dell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio consiste nella falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, non in un errore di valutazione o di interpretazione delle risultanze processuali.

  • art. 2558 c.c.

    La successione del cessionario nei contratti presuppone che il rapporto non sia già esaurito al momento della cessione; la Corte ha escluso che tale disciplina fosse applicabile ai rapporti relativi agli immobili, ritenuti già esauriti.

  • art. 2560 c.c., comma 2

    La Corte ha richiamato in via incidentale la possibile rilevanza dell’opponibilità dei debiti al cessionario risultanti dai libri contabili obbligatori, ma ha rilevato che tale fattispecie non era stata oggetto di accertamento nel giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115

    È stato disposto il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in ragione del rigetto del ricorso.

  • art. 27, comma 5, L. n. 392 del 1978

    È menzionato nel quadro dell’accordo sulle locazioni degli immobili, come parametro della durata transitoria del rapporto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato perché la ricorrente ha cercato di qualificare come errore revocatorio un presunto errore nell’apprezzamento di giudicati e atti interni.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio rilevante contro le decisioni della Corte di cassazione richiede una falsa percezione di un fatto storico risultante ictu oculi dagli atti, che sia decisivo e non abbia costituito oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente lamentare una diversa lettura degli atti o dei giudicati.
  • Non può essere veicolata tramite revocazione ex art. 391-bis c.p.c. una censura che, sotto l’apparenza dell’errore di fatto, miri a contestare l’interpretazione del giudicato interno, la qualificazione del rapporto o il giudizio di diritto compiuto dalla Corte.
  • L’interpretazione dell’esistenza e della portata di un giudicato non integra, di regola, un mero fatto storico, ma implica un giudizio giuridico; pertanto la sua asserita erronea valutazione non è deducibile come errore revocatorio.
  • Ai fini dell’applicazione dell’art. 2558 c.c., la successione del cessionario nei contratti presuppone che il rapporto contrattuale non sia già integralmente esaurito al momento della cessione; se il rapporto è già concluso, non opera il subentro.
  • La revocazione non può essere usata per ottenere un nuovo giudizio sul merito della controversia, specie quando il punto contestato è stato già oggetto di un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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