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Legge

L.R. Piemonte 38/2006

"Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".[1]

Normativa regionaleL.R. Piemonte 38/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge piemontese disciplina requisiti, procedure e controlli per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con SCIA unica come regola generale e autorizzazione solo nelle zone tutelate. Regola anche attività temporanee e stagionali, subingresso, orari, prezzi, sanzioni e misure di qualità. Vigente dal giorno successivo alla pubblicazione; alcune disposizioni transitorie operano solo all’entrata in vigore.

Disciplina regionale della somministrazione di alimenti e bevande in Piemonte

Disciplina regionale della somministrazione di alimenti e bevande in Piemonte

La legge detta i principi generali e le regole operative per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio della Regione Piemonte. Il provvedimento punta a semplificazione amministrativa, tutela del consumatore, concorrenza, qualità dell’offerta e valorizzazione del tessuto commerciale, turistico, culturale e territoriale.

Finalità e principi generali

La disciplina regionale persegue obiettivi di tutela della salute e sicurezza del consumatore, trasparenza dei prezzi e dei prodotti, concorrenza e libertà d’impresa. Mira inoltre a migliorare la qualità della rete degli esercizi, favorire innovazione e formazione degli operatori, salvaguardare aree di pregio storico-artistico e ambientale, valorizzare la cultura enogastronomica piemontese, rendere più accessibile il servizio e semplificare i procedimenti amministrativi. La Regione richiama il principio di sussidiarietà e la partecipazione delle componenti socio-economiche.

Ambito di applicazione e definizioni

Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, con servizio assistito, nei locali dell’esercizio o in aree aperte al pubblico attrezzate. La legge si applica anche alla somministrazione al domicilio del consumatore e a quella svolta in esercizi non aperti al pubblico.

Restano disciplinate dalle norme di settore le somministrazioni:

  • negli agriturismi e nelle strutture di ospitalità rurale familiare, salvo il richiamo specifico previsto per i circoli;
  • nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, all’aperto, naturiste e alpinistiche;
  • da parte dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica.

Circoli privati

La somministrazione nei circoli privati è regolata dal d.P.R. n. 235/2001, salvo il richiamo alle disposizioni regionali previsto dalla legge. I rinvii del d.P.R. 235/2001 alla legge n. 287/1991 si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni della legge regionale.

Requisiti soggettivi e professionali

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71, commi 1-5, del d.lgs. n. 59/2010 e dei requisiti professionali di cui ai commi 6 e 6-bis del medesimo articolo.

Per gli operatori in attività è previsto anche un obbligo formativo periodico:

  • titolari o delegati devono frequentare, per ciascun triennio, un corso di formazione sulle norme imperative in materia di igiene, sanità e sicurezza;
  • la Giunta regionale disciplina modalità, durata, materie ed esame finale del corso professionale e della formazione obbligatoria, anche tramite convenzioni.

Il possesso del requisito professionale vale anche per l’esercizio dell’attività commerciale nel settore alimentare.

Regime per cittadini UE e cittadini di Paesi terzi

Per cittadini e società dell’Unione europea si applica la disciplina del d.lgs. n. 206/2007 sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il comune verifica il possesso dei requisiti nei procedimenti di autorizzazione o nei casi soggetti a segnalazione.

Per i soggetti non appartenenti all’Unione europea l’accertamento dei requisiti soggettivi, morali e professionali avviene da parte del comune sulla base delle normative internazionali vigenti.

Tipologia dell’attività e comunicazioni al comune

Gli esercizi di somministrazione sono ricondotti a un’unica tipologia, comprendente anche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Gli esercizi possono vendere per asporto i prodotti oggetto dell’attività.

Il titolare deve comunicare al comune l’attività o le attività effettivamente svolte, nei limiti delle norme igienico-sanitarie.

Criteri per l’insediamento e tutela territoriale

La Giunta regionale, sulla base di un monitoraggio del settore, adotta indirizzi per i criteri comunali di insediamento delle attività. Gli indirizzi sono emanati previa acquisizione dei pareri e delle consultazioni previste dalla legge e tengono conto della vocazione territoriale, commerciale e turistica dei luoghi, al fine di preservare e sviluppare il tessuto locale.

I comuni adottano i propri criteri entro dodici mesi dall’entrata in vigore degli indirizzi regionali, nel rispetto degli stessi e sentite le parti sociali e imprenditoriali. Possono inoltre individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l’attività può essere vietata o limitata per incompatibilità con la natura dei luoghi.

Attività escluse dalla programmazione territoriale

Non sono soggette ai criteri di insediamento le attività:

  • svolte in esercizi in cui prevale l’intrattenimento e lo svago, secondo i parametri fissati dalla legge;
  • svolte nelle aree di servizio autostradali e sulle principali infrastrutture di trasporto pubblico;
  • svolte negli impianti stradali di distribuzione carburanti, se funzionalmente connesse alla distribuzione;
  • al domicilio del consumatore;
  • nelle mense aziendali per i lavoratori dell’azienda;
  • in scuole, ospedali, comunità religiose, caserme, strutture di accoglienza per immigrati e rifugiati, case di cura, case di riposo, asili e strutture similari;
  • all’interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, per i soli fruitori delle attività;
  • in immobili di proprietà di enti pubblici con caratteristiche turistico-ricettive e finalità di valorizzazione del patrimonio locale;
  • negli altri casi stabiliti dalla Giunta regionale.

Sono inoltre escluse le attività temporanee di somministrazione.

Per le attività escluse, la regola amministrativa è la SCIA unica, salvo i casi agricoli o di circoli disciplinati da norme speciali.

Regime amministrativo generale: SCIA unica e autorizzazione

L’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi aperti al pubblico sono soggetti, in via ordinaria, a SCIA unica da presentare al SUAP competente. L’autorizzazione comunale tramite SUAP resta necessaria solo nelle zone soggette a tutela individuate secondo la disciplina regionale.

L’attività è comunque subordinata al possesso dei requisiti morali e professionali e al rispetto dei criteri di insediamento adottati dai comuni.

Nei casi soggetti ad autorizzazione, il comune disciplina con proprio regolamento il procedimento, prevedendo anche il silenzio-assenso entro un termine non superiore a sessanta giorni, e garantendo trasparenza e partecipazione procedimentale.

Le fattispecie non espressamente previste sono assoggettate a comunicazione al SUAP, in base alla tabella A del d.lgs. n. 222/2016, con eventuale applicazione della disciplina sulla SCIA unica quando ne ricorrano i presupposti.

Attività temporanea di somministrazione

La somministrazione temporanea in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali, culturali o eventi locali straordinari è soggetta a SCIA unica al SUAP e non richiede i requisiti professionali previsti per l’attività ordinaria.

La validità è tassativamente limitata al periodo e ai locali o luoghi della manifestazione. Restano fermi gli obblighi in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza e sorvegliabilità, con esclusione delle regole sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.

Attività stagionale e ampliamento di superficie

L’esercizio stagionale è soggetto a SCIA unica, oppure ad autorizzazione nelle zone tutelate. Per “stagione” si intende un periodo non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni, anche frazionato, che può comprendere parte dell’anno successivo. Nella segnalazione vanno indicati i periodi di svolgimento.

L’ampliamento della superficie di somministrazione segue lo stesso regime amministrativo della SCIA unica, con autorizzazione solo nelle zone tutelate. Il richiedente deve dichiarare il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, prevenzione incendi e sorvegliabilità.

Subingresso

Il trasferimento della gestione o della titolarità, per atto tra vivi o per causa di morte, richiede l’effettivo trasferimento dell’attività e il possesso dei requisiti morali e professionali da parte del subentrante.

Nel subingresso per causa di morte, chi non possiede subito il requisito professionale può proseguire l’attività del dante causa, ma deve acquisirlo entro 18 mesi dal decesso, salvo proroga per comprovata forza maggiore. Il subingresso è soggetto a SCIA unica al SUAP.

Obblighi operativi, condizioni di esercizio e attività accessorie

Il titolare deve adottare tutte le misure necessarie per rispettare le prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, prevenzione incendi e sorvegliabilità dei locali.

Le autorizzazioni di somministrazione abilitano anche all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi, impianti di diffusione sonora e piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, purché:

  • non sia richiesto un biglietto d’ingresso né aumentato il prezzo delle consumazioni;
  • il locale non si trasformi in sala di intrattenimento;
  • siano rispettate le norme su sicurezza, prevenzione incendi e inquinamento acustico.

Restano ferme le norme statali su spettacoli pubblici, giochi leciti e apparecchi da gioco.

Orari di apertura

L’esercente determina l’orario di apertura nel rispetto degli eventuali limiti comunali. Il comune può imporre limitazioni solo se necessarie alla salvaguardia dell’interesse pubblico, in particolare della sicurezza pubblica.

Può inoltre definire programmi di apertura per turno per garantire adeguati livelli di servizio, soprattutto nei mesi estivi e nelle aree carenti, previo confronto con le rappresentanze di impresa e consumatori.

L’esercente comunica al comune l’orario prescelto e i turni di ferie e deve pubblicizzarli con apposito cartello visibile dall’esterno. Gli esercizi possono osservare un riposo settimanale, con obbligo di comunicazione al pubblico. Le regole sugli orari non si applicano alle attività escluse dalla programmazione territoriale e ai circoli privati disciplinati dal d.P.R. 235/2001.

Pubblicità dei prezzi

Per i prodotti destinati all’asporto, esposti al pubblico, il prezzo deve essere indicato in modo chiaro e ben visibile. Se il prezzo è già impresso in modo leggibile sul prodotto, l’obbligo non si applica.

Per la somministrazione:

  • le bevande devono esporre una tabella prezzi all’interno;
  • gli alimenti devono esporre la tabella all’interno e anche all’esterno.

Se è previsto il servizio al tavolo, il listino deve essere disponibile prima dell’ordinazione. Le modalità devono rendere il prezzo facilmente comprensibile.

Igiene, ordine pubblico e sicurezza

L’attività è soggetta al rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie. Restano inoltre ferme le norme statali di pubblica sicurezza, la disciplina sulla sorvegliabilità dei locali e ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Provvedimenti interdittivi e revoca

L’autorità competente dispone il divieto di prosecuzione dell’attività, o la revoca dell’autorizzazione nei casi soggetti ad autorizzazione, quando si verificano varie ipotesi di inadempimento o perdita dei requisiti. In particolare, ciò avviene se:

  • l’attività non viene avviata entro 12 mesi dal rilascio del titolo, salvo proroga per comprovata necessità;
  • l’attività resta sospesa per più di 12 mesi, salvo proroga;
  • vengono meno i requisiti morali o professionali;
  • viene meno la sorvegliabilità dei locali, previo procedimento di sospensione da 3 a 90 giorni per il ripristino;
  • non si osservano provvedimenti di sospensione;
  • il subentrante non avvia l’attività nei termini previsti;
  • nel subingresso per morte non viene acquisito in tempo il requisito professionale;
  • viene meno la disponibilità dei locali e non si chiede il trasferimento entro 12 mesi, salvo proroga;
  • ricorrono motivi di pubblico interesse stabiliti dal comune.

Il termine per l’avvio è sospeso durante il contenzioso fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Sanzioni

L’esercizio abusivo, ossia senza titolo abilitativo, con titolo revocato o sospeso, o senza requisiti morali, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 12.000 euro. Il comune ordina la chiusura immediata in caso di attività abusiva.

Per ogni altra violazione della legge si applica la sanzione da 500 a 2.700 euro. Gli importi sono aggiornati biennalmente dalla Giunta regionale in base alla variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, con nuovi limiti efficaci dal 1° gennaio dell’anno successivo.

La sanzione per violazioni dell’art. 180 del r.d. n. 635/1940, relative alle attività disciplinate, è ricondotta a questa disciplina. Per la gestione del procedimento sanzionatorio e l’introito dei proventi è competente il comune. Per accertamenti anteriori all’entrata in vigore della legge relativi alla previgente legge n. 287/1991, la competenza restava alla CCIAA.

Agriturismi e circoli privati sono sanzionati con questa disciplina quando violano norme speciali che regolano le rispettive attività, se la violazione non è già autonomamente sanzionata.

Violazione dell’obbligo formativo

La mancata frequenza della formazione obbligatoria triennale prevista per gli operatori in attività è sanzionata con la sanzione amministrativa prevista per le altre violazioni della legge.

Formazione, sostegno economico e accesso al credito

La Regione promuove l’aggiornamento degli operatori per elevarne e riqualificarne il livello professionale e imprenditoriale. Le piccole imprese commerciali che esercitano somministrazione possono accedere alle agevolazioni previste dalla normativa regionale sul commercio.

La Regione sostiene anche azioni promozionali e di fidelizzazione della clientela, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Percorsi di qualità e marchio regionale

La legge istituisce un marchio di qualità per gli esercizi con elevati livelli qualitativi, valutati in relazione a locali, prodotti, servizio e professionalità degli operatori. È previsto anche un marchio per gli esercizi che svolgono una funzione sociale a favore di cittadini con particolari patologie alimentari.

Il marchio ha validità biennale dalla concessione ed è gratuito alla prima attribuzione, con oneri a carico della Regione. La Giunta regionale definisce gli indirizzi generali, istituisce un comitato di indirizzo con rappresentanze regionali, provinciali, camerali e delle organizzazioni di categoria, e nomina commissioni che predispongono i disciplinari di qualità per settori omogenei.

Il comitato di indirizzo è permanente, verifica l’attività delle commissioni, formula proposte e presenta una relazione annuale. Ai componenti spetta un compenso stabilito dalla Giunta regionale.

Monitoraggio, supporto e potere sostitutivo

L’Osservatorio regionale del commercio svolge il monitoraggio sull’entità e l’efficienza della rete dei pubblici esercizi di somministrazione.

La Regione fornisce supporto interpretativo e applicativo a enti locali e operatori, può avvalersi di CCIAA o altri soggetti per la verifica dei requisiti, e controlla la corretta applicazione della normativa commerciale, anche con riferimento all’azione degli enti locali.

In caso di violazioni o inerzia degli enti locali, la Giunta regionale può attivare il potere sostitutivo, assegnando un termine per rimediare o controdedurre. Se l’inadempimento persiste, gli uffici regionali agiscono in sostituzione e gli oneri sono posti a carico dell’ente inadempiente. Se i comuni non adottano atti normativi o ne adottano di illegittimi in materia di criteri di insediamento, la Giunta regionale può sostituirsi con propria disciplina regolamentare, efficace fino all’adozione di legittime disposizioni comunali.

Norma finanziaria

Per l’attuazione delle disposizioni su promozione, marchio di qualità, comitato e verifiche è autorizzata, dal 2007, una spesa complessiva di 400.000 euro in termini di competenza, ripartita tra azioni promozionali, contributi, valorizzazione delle attività di qualità, funzionamento degli organi e accertamenti dei requisiti professionali.

Disposizioni transitorie e finali

Dall’entrata in vigore della legge, i titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della previgente legge n. 287/1991 diventano titolari del titolo abilitativo unico, senza bisogno di conversione formale. L’attività prosegue nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e sorvegliabilità.

Il requisito professionale è riconosciuto anche a chi, alla data di entrata in vigore, aveva presentato domanda di iscrizione al REC per la somministrazione, purché in possesso dei requisiti per l’iscrizione o abbia superato le prove di idoneità previste.

La legge n. 287/1991 continua ad applicarsi solo nei casi di rinvio espresso contenuti nella presente legge.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

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