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Legge

L.R. Piemonte 37/2006

"Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 37/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Piemonte tutela degli ambienti acquatici, gestione della fauna ittica e regolazione della pesca professionale, dilettantistica e scientifica. Prevede pianificazione regionale e provinciale, organi consultivi, regole su licenze, attrezzi e divieti, vigilanza e sanzioni, oltre alla ripartizione di tasse e proventi. Molte disposizioni attuative erano legate ai primi anni di vigenza, ma la disciplina generale resta applicabile.

Gestione della fauna acquatica e disciplina della pesca in Piemonte

Gestione della fauna acquatica e regolamentazione della pesca in Piemonte

La legge definisce il quadro regionale piemontese per la tutela degli ecosistemi acquatici, della fauna ittica e per l’esercizio della pesca. La disciplina si applica a tutte le acque superficiali del territorio regionale, fermo quanto previsto per le acque comuni del lago Maggiore secondo la convenzione italo-svizzera.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione riconosce gli ecosistemi acquatici come componente essenziale del patrimonio naturale e della gestione idrica. La normativa mira a:

  • salvaguardare ambienti acquatici e fauna autoctona;
  • tutelare e ripristinare gli ecosistemi;
  • promuovere una pesca compatibile con l’ambiente;
  • coinvolgere cittadini e associazioni nella fruizione responsabile;
  • attuare la disciplina comunitaria e nazionale in materia di habitat acquatici;
  • sviluppare ricerca, sperimentazione e valorizzazione della fauna ittica autoctona.

Riparto delle funzioni tra Regione e province

Alla Regione spettano funzioni di legislazione, regolamentazione, programmazione, coordinamento, rapporti istituzionali, riparto risorse, approvazione di programmi e direttive, coordinamento statistico e informativo, progetti strategici, ricerca e nomine in organi regionali.

Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di pesca, salvo quelle riservate alla Regione o che richiedono accordi con altre regioni. In caso di inadempienza provinciale, la Regione può intervenire con poteri sostitutivi previa diffida.

Le province possono inoltre vietare temporaneamente la pesca, anche per singole specie o per porzioni di ambiente acquatico, quando vi sia urgente ed eccezionale esigenza di tutela dell’equilibrio biologico o per particolari condizioni ambientali o meteorologiche.

Organizzazioni piscatorie e comitati di bacino

Le organizzazioni piscatorie possono essere riconosciute se senza fini di lucro e costituite con atto pubblico o scrittura privata registrata. Sono previste due tipologie principali:

  • organizzazioni con strutture periferiche e iscritti in almeno quattro province del Piemonte, che devono anche avere finalità statutarie nel campo della pesca sportiva e risultare iscritte al RUNTS oppure al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
  • organizzazioni con almeno 150 aderenti muniti di licenza di pesca residenti nella provincia, con possibilità di deroga provinciale in un range tra 25 e 500 aderenti.

Le organizzazioni riconosciute hanno funzioni di rappresentanza, promozione della tutela della fauna ittica, collaborazione con gli enti pubblici, supporto alla vigilanza e organizzazione di manifestazioni sportive.

I comitati di bacino sono soggetti privati associativi operanti nel bacino di pesca, cui partecipano organizzazioni piscatorie riconosciute ed enti comunali. La loro costituzione è promossa dalla provincia, che può stipulare convenzioni per affidare attività di gestione, tutela, valorizzazione ambientale, gestione dei centri ittiogenici e vigilanza volontaria.

Organi consultivi regionali e provinciali

Sono previsti tre organismi consultivi:

  • il comitato consultivo regionale, con funzioni consultive, tecniche e propositive su disciplina della pesca e difesa degli ambienti acquatici;
  • il comitato consultivo provinciale, con analoghe funzioni a livello provinciale;
  • il comitato consultivo regionale tecnico-scientifico, competente sugli aspetti tecnici e scientifici.

I comitati hanno composizione mista, con rappresentanti istituzionali, organizzazioni piscatorie, ambientaliste, comuni, comunità montane, enti di gestione delle aree protette e, per il tecnico-scientifico, esperti designati da università ed enti di ricerca. I componenti con condanne definitive per reati che comportano interdizione dai pubblici uffici o per reati in materia di pesca ne sono esclusi.

La durata coincide con la legislatura regionale per gli organi regionali e con il consiglio provinciale per quello provinciale; restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi. Sono previsti gettoni di presenza e, per il tecnico-scientifico, anche il rimborso spese di viaggio.

Pianificazione regionale e provinciale

Il cuore della disciplina è il piano regionale per la tutela e conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e per l’esercizio della pesca, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge e revisionato ogni cinque anni.

Il piano regionale:

  • individua le linee strategiche di intervento;
  • considera siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, potendo anche individuare ulteriori siti di interesse comunitario;
  • definisce criteri per gli elenchi della fauna acquatica autoctona e alloctona;
  • stabilisce strumenti di tutela della biodiversità;
  • classifica le acque in zone ittiche;
  • predispone i criteri per la carta ittica regionale;
  • individua le possibili zone di pesca, tra cui zone di protezione, zone turistiche, zone agonistiche e promozionali, zone chiuse e zone a regolamentazione particolare.

Le province, in coerenza con il piano regionale, adottano piani provinciali quinquennali per attuare la pianificazione, classificare le acque, programmare ripopolamenti, tutelare ecosistemi e fauna, censire diritti esclusivi di pesca, individuare centri ittiogenici e definire interventi finanziari e formativi. I piani provinciali diventano esecutivi dopo 60 giorni dal ricevimento da parte della Giunta regionale, salvo approvazione espressa o osservazioni con successivo adeguamento.

Nelle more dell’approvazione del piano regionale e dei piani provinciali, le province potevano adottare piani provvisori; inoltre, comuni o organizzazioni piscatorie potevano chiedere l’istituzione e la concessione di zone turistiche di pesca, da autorizzarsi con regolamento provinciale.

Interventi sugli ambienti acquatici, lavori in alveo e tutela ambientale

Per i corsi d’acqua naturali deve essere rispettato il deflusso minimo vitale. Regione e province verificano la compatibilità di opere e interventi pubblici o privati con gli obiettivi di tutela fissati dal piano regionale, applicando anche la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza per i siti Natura 2000.

Sono previsti poteri cautelari di inibizione e sospensione per opere o attività che mettano in pericolo gli ecosistemi acquatici.

La messa in secca di corsi d’acqua, bacini e canali, anche privati se collegati con acque pubbliche, è autorizzata dalla provincia e comporta il recupero e reimmissione della fauna ittica a spese del soggetto che effettua il prosciugamento.

Le opere che occupano in tutto o in parte gli alvei devono prevedere scale di risalita per i pesci; analoghi accorgimenti sono richiesti per dighe, briglie, sbarramenti, opere di difesa spondale e interventi di messa in sicurezza dei corpi idrici. Le concessioni di derivazione idrica devono contenere disposizioni per la tutela della fauna e il rilascio continuo di acqua sufficiente alla sopravvivenza dell’ittiofauna anche in magra.

Per gli scarichi delle acque di lavaggio di materiali sabbiosi e ghiaiosi è richiesta la decantazione dei fanghi. Regione e province si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell’ARPA. Alcune prescrizioni non si applicano a canali, bacini artificiali irrigui e canali di derivazione per acquacoltura, salvo le opere di presa.

Impianti privati, diritti esclusivi di pesca e gestione speciale

Gli impianti e bacini privati per la pesca a pagamento devono essere descritti tecnicamente alla provincia, con indicazione delle specie presenti. Le province stabiliscono criteri e adottano misure per evitare diffusioni incontrollate di fauna alloctona quando esista collegamento con acque pubbliche. È vietato ai fruitori asportare prodotti vivi.

I diritti esclusivi di pesca già esistenti alla data di entrata in vigore della legge restano efficaci fino alla scadenza. La relativa gestione amministrativa è conferita alle province, che:

  • approvano i programmi di gestione annuali;
  • vigilano e controllano l’attività;
  • possono dichiarare la decadenza in caso di inosservanza;
  • effettuano la ricognizione dei diritti esistenti;
  • ricevono la documentazione di titolarità entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, pena decadenza;
  • ricevono l’eventuale comunicazione di vendita, con diritto di prelazione provinciale.

Le province autorizzano anche la cattura di esemplari per la riproduzione artificiale secondo i criteri del piano regionale.

Esercizio della pesca, licenze e categorie di pesca

L’attività di pesca è distinta in:

  • pesca professionale;
  • pesca dilettantistica;
  • pesca scientifica e interventi di protezione ittica.

La pesca professionale è consentita nei corpi idrici individuati dalle province e spetta agli imprenditori ittici in possesso di licenza e in regola con le tasse regionali. La provincia di residenza rilascia la licenza dopo la dimostrazione della costituzione dell’impresa di pesca. I titolari sono iscritti in apposito elenco e devono fornire dati semestrali sui prelievi; l’omissione comporta sospensione della licenza previa diffida.

Nel quadro della pesca professionale possono rientrare, se non prevalenti, pescaturismo e ittiturismo, disciplinati dal regolamento regionale.

La pesca dilettantistica richiede il possesso di permesso temporaneo o della ricevuta di versamento delle tasse e soprattasse regionali, valida come licenza per 365 giorni. Devono essere esibiti anche un documento di identità e la ricevuta. Alcuni soggetti sono esonerati dalla licenza nell’esercizio delle proprie funzioni, tra cui addetti all’acquacoltura, alla piscicoltura agricola nelle risaie e personale autorizzato alla cattura per fini scientifici o di ripopolamento.

La licenza rilasciata in altre regioni italiane e nelle province autonome di Trento e Bolzano è valida anche in Piemonte.

La pesca scientifica e gli interventi di protezione ittica sono autorizzati dalla provincia e devono essere finalizzati a studio, ricerca, sperimentazione, protezione e tutela degli ecosistemi acquatici.

Divieti e tecniche di pesca vietate

La legge elenca numerosi divieti, tra cui l’uso a strappo di ami o ancorette, l’impiego contemporaneo di attrezzi professionali oltre i limiti consentiti, l’uso di determinati richiami ed esche nelle acque a prevalenza di salmonidi e timallidi, la pesca da ponti o passerelle, la pesca da natanti fuori dei casi ammessi, l’uso di reti vicino a scale di risalita e dighe, la pesca con le mani, con fonti luminose, con esplosivi o sostanze tossiche, mediante corrente elettrica salvo autorizzazione provinciale per specifiche catture di ripopolamento, la pesca subacquea e quella attraverso aperture nel ghiaccio.

Sono vietati anche l’abbandono di esche, pesci o rifiuti, la pesca con prosciugamento, deviazione, ostruzione o manovra artificiosa delle acque, e il collocamento di reti o apparecchi che occupino oltre un terzo della larghezza dei corsi d’acqua.

È vietato reimmettere nelle acque regionali esemplari appartenenti a specie alloctone che necessitano di eradicazione.

Ripopolamenti, centri ittiogenici e gestione della fauna ittica

Le province effettuano ripopolamenti, immissioni e prelievi gestionali direttamente o tramite soggetti individuati. Ogni immissione di pesci in ambiente acquatico richiede autorizzazione provinciale. Entro il 31 ottobre di ogni anno le province approvano il programma dei ripopolamenti per i dodici mesi successivi.

L’uso di apparecchi elettrici autonomi e di altri attrezzi in deroga è consentito solo per catture finalizzate a ripopolamento, asciutta o scopi scientifici, con caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico. Le province possono interdire la pesca durante tali attività.

La produzione di specie autoctone da ripopolamento avviene nei centri ittiogenici individuati dal piano provinciale, con riproduttori prelevati in ecosistemi analoghi o allevati in ambienti artificiali o naturali appositamente individuati. Le province definiscono modalità tecniche di gestione e controllo dei centri e delle attività connesse.

Vigilanza, guardie ittiche volontarie e controlli

La vigilanza è affidata agli agenti di vigilanza delle province, agli organi del Corpo forestale dello Stato, al personale di vigilanza delle aree protette e agli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria previsti dalla legge.

Le province possono avvalersi di guardie ittiche volontarie: volontari su richiesta di organizzazioni piscatorie o comitati di bacino, guardie ecologiche volontarie e, successivamente, anche volontari richiesti da associazioni di protezione ambientale riconosciute. Le guardie devono possedere i requisiti di legge e frequentare corsi di formazione e aggiornamento, organizzati dalle province o, previa autorizzazione, dalle organizzazioni piscatorie e dai comitati di bacino. Le guardie già nominate alla data di entrata in vigore della legge sono confermate e devono aggiornarsi.

Gli agenti possono chiedere l’esibizione di licenze, attrezzi e pescato e verificare la regolarità dei lavori in alveo e degli interventi negli ambienti acquatici. In caso di violazioni redigono verbale di contestazione; i pesci detenuti illegalmente, se vivi, devono essere reimmessi nel corso d’acqua dal pescatore.

Sanzioni amministrative

Le violazioni della legge, salve le sanzioni penali e tributarie, sono punite con sanzioni amministrative differenziate in base al tipo di infrazione. Sono previste, tra le altre:

  • sanzioni per pesca in zone di protezione, zone turistiche, zone agonistiche o a regolamentazione particolare;
  • sanzioni molto elevate per la mancata osservanza delle regole sugli interventi di cui all’articolo 12;
  • sanzioni per violazioni su tempi, misure, attrezzi e modalità di pesca;
  • sanzioni per pesca senza licenza, in acque soggette a diritti esclusivi o in zone chiuse senza autorizzazione;
  • sanzioni più gravi per la pesca professionale con mezzi non consentiti o in acque non destinate;
  • sanzioni per immissioni non autorizzate di idrofauna, raddoppiate se la violazione riguarda il siluro;
  • sanzioni per il rilascio in acqua di esemplari alloctoni da eradicare.

La Giunta regionale aggiorna ogni cinque anni gli importi in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Le province irrogano, riscuotono e impiegano i proventi per interventi di tutela della fauna acquatica e trasmettono una relazione annuale alla Regione.

Tasse di concessione, soprattasse e riparto dei proventi

Le tasse regionali per l’esercizio della pesca nelle acque interne sono rideterminate in una tabella allegata alla legge. Il pagamento segue le modalità regionali vigenti e il versamento vale 365 giorni.

Sono esonerati dal pagamento, per la pesca dilettantistica, i minori di 14 anni e le persone indicate dalla legge 104/1992.

Le entrate da tasse e soprattasse sono destinate prioritariamente a spese di divulgazione, studi, ricerche, consulenze, pianificazione, contributi per progetti, funzioni in materia di pesca e tutela della fauna ittica. Le soprattasse sono riversate alle province secondo modalità stabilite dalla Giunta. Sono previste apposite autorizzazioni di bilancio e variazioni contabili.

Norme transitorie, relazioni e abrogazioni

Le licenze rilasciate prima dell’entrata in vigore della legge restavano efficaci fino al regolamento attuativo regionale. I regolamenti e i provvedimenti adottati in base alla precedente legge regionale n. 7/1981 restavano validi se non incompatibili. Fino all’attuazione delle nuove disposizioni rimaneva in vigore l’articolo 16 della l.r. 7/1981. I comitati consultivi già nominati restavano in carica fino alla costituzione dei nuovi organi.

Le province trasmettono annualmente alla Giunta una relazione sullo stato di attuazione dei piani provinciali; la Giunta riferisce annualmente al Consiglio sul piano regionale.

Sono abrogate le precedenti norme regionali in materia di pesca, salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

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