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Sentenza

Sentenza n. 927/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura di Avellino in data -OMISSIS- di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il -OMISSIS- ai sensi art. 22 D.lg.vo 25/7/1998, n. 286 e dell’art. 31 D.P.R. 394/1999.

Giustizia amministrativa202600678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 31 d.P.R. 394/1999

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo, in particolare, che la conoscenza del provvedimento sarebbe avvenuta soltanto in occasione dell'accesso agli atti effettuato dal difensore. L'amministrazione resistente ha eccepito la tardività del ricorso, documentando che il provvedimento di revoca, avente natura provvedimentale e attitudine lesiva, era stato comunicato nello stesso giorno della sua adozione tramite il portale informatico SPI 2.0 all'indirizzo PEC indicato dal ricorrente nell'istanza; la notificazione telematica risultava perfezionata dalla relativa ricevuta di consegna. Il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla comunicazione della revoca. Il ricorrente ha quindi prospettato, senza successo, la possibilità di una rimessione in termini sulla base della conoscenza asseritamente acquisita solo successivamente mediante accesso agli atti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Ha ritenuto provato documentalmente che la revoca del nulla osta era stata comunicata via PEC, tramite il portale SPI 2.0, all'indirizzo indicato dal ricorrente, con ricevuta di consegna positiva. Tale comunicazione ha fatto decorrere il termine decadenziale di sessanta giorni per l'impugnazione. La successiva conoscenza dell'atto attraverso l'accesso agli atti del difensore non è rilevante, poiché contrasta con la presunzione legale di conoscenza derivante dalla notificazione PEC già perfezionata. Non sussistendo i presupposti per la rimessione in termini, il ricorso è stato definito in rito senza esame dei motivi di merito eventualmente dedotti. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia e della pronuncia in rito; il contributo unificato, ove versato, è stato dichiarato irripetibile.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Individuato quale base normativa del nulla osta al lavoro subordinato oggetto della revoca; la sentenza non ne esamina nel merito la disciplina.

  • art. 31 d.P.R. 394/1999

    Richiamato quale ulteriore fondamento normativo del nulla osta al lavoro subordinato; la sentenza non ne esamina nel merito la disciplina.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti della possibilità di decisione immediata.

  • art. 29 c.p.a.

    Il ricorso di annullamento deve essere proposto entro il termine decadenziale di sessanta giorni; il termine decorre dalla comunicazione o notificazione dell'atto lesivo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La comunicazione di un provvedimento amministrativo effettuata tramite PEC all'indirizzo indicato dall'interessato nell'istanza, con ricevuta di consegna positiva, è idonea a far decorrere il termine decadenziale per la proposizione del ricorso, quando l'atto abbia natura provvedimentale e attitudine lesiva.
  • La successiva acquisizione materiale del provvedimento mediante accesso agli atti non sposta la decorrenza del termine di impugnazione già iniziato con una precedente comunicazione PEC perfezionata.
  • La rimessione in termini non può essere riconosciuta sulla base della dedotta conoscenza tardiva dell'atto quando tale allegazione è smentita dalla prova documentale della precedente comunicazione telematica e dalla presunzione legale di conoscenza che ne deriva.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietà

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