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Legge

LEGGE 12 giugno 2026, n. 106

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025.

Normativa italiana26G00124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la ratifica e dà esecuzione all’Accordo Italia-Emirati Arabi Uniti sulla cooperazione nel settore della difesa, firmato a Roma il 24 febbraio 2025. Prevede una copertura finanziaria limitata agli oneri indicati nell’Accordo e l’entrata in vigore della legge dal giorno successivo alla pubblicazione; l’Accordo dura 5 anni e si rinnova automaticamente salvo recesso con preavviso di 6 mesi.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo Italia-Emirati Arabi Uniti sulla cooperazione nel settore della difesa

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo Italia-Emirati Arabi Uniti sulla cooperazione nel settore della difesa

La legge autorizza la ratifica dell’Accordo bilaterale con gli Emirati Arabi Uniti in materia di difesa e ne dispone l’esecuzione nell’ordinamento interno dalla data di entrata in vigore dell’Accordo stesso. Il testo disciplina cooperazione militare, scambio di informazioni, protezione delle informazioni classificate, regime del personale, aspetti finanziari e durata del rapporto convenzionale.

Autorizzazione alla ratifica ed esecuzione interna

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo firmato a Roma il 24 febbraio 2025. L’Accordo acquista piena esecuzione nell’ordinamento italiano dalla sua entrata in vigore, secondo la procedura prevista dall’articolo 14 dell’Accordo medesimo.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall’articolo 3 dell’Accordo sono quantificati in 15.093 euro ad anni alterni a decorrere dal 2026. La copertura è assicurata mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, con utilizzo parziale dell’accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per gli eventuali oneri connessi agli articoli 12 e 14 dell’Accordo è previsto un successivo apposito provvedimento legislativo.

Scopo e ambito della cooperazione

L’Accordo mira a promuovere legami militari amichevoli tra le Parti e a definire il quadro della cooperazione nel settore della difesa secondo i principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo vantaggio. La cooperazione deve svolgersi nel rispetto delle leggi nazionali applicabili, degli impegni internazionali e, per l’Italia, degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

Autorità competenti e coordinamento

Le autorità competenti per l’attuazione sono, per l’Italia, il Ministero della Difesa, e per gli Emirati Arabi Uniti il Ministero della Difesa emiratino. È istituito un Comitato Congiunto di Cooperazione per la Difesa, composto da un ugual numero di rappresentanti di ciascuna Parte, con funzioni di coordinamento, monitoraggio degli accordi esecutivi e delle intese tecniche, designazione di punti di contatto e gestione delle controversie nei casi previsti. Il Comitato si riunisce annualmente, in alternanza nei due Paesi, salvo diversa determinazione delle Parti.

Aree e forme di cooperazione

La cooperazione può riguardare un ampio ventaglio di settori, tra cui:

  • politiche di sicurezza e difesa;
  • procedure di cooperazione militare e industriale;
  • ricerca e sviluppo, anche nel dominio spaziale;
  • import/export di equipaggiamento militare e supporto logistico;
  • procurement, contrattualistica e gestione degli acquisti;
  • cyber-security, intelligenza artificiale e sistemi autonomi;
  • esercitazioni, formazione e scambio di esperienze;
  • supporto medico militare, operazioni umanitarie e di peace-keeping;
  • sicurezza delle tecnologie, comunicazioni, sistemi di comando e controllo;
  • manutenzione, riparazioni, parti di ricambio, storia militare e intelligence militare.

La cooperazione può essere attuata tramite visite ufficiali, riunioni bilaterali, visite a unità navali e aeromobili, partecipazione a corsi ed esercitazioni, scambio di conoscenze e ogni altra forma concordata. Se necessario, possono essere conclusi accordi esecutivi, intese tecniche o accordi tra le autorità competenti; le future intese tecniche possono essere classificate.

Contratti, continuità e adattamento normativo

Ogni Parte deve adempiere ai contratti conclusi in attuazione dell’Accordo secondo i termini pattuiti. Se sopravvengono norme o politiche nazionali, regionali o internazionali che incidano sull’attuazione dell’Accordo o di atti collegati, le Parti devono cooperare immediatamente e in buona fede per trovare una soluzione che garantisca la continuità della cooperazione.

Ripartizione dei costi e assistenza sanitaria

Salvo diversa pattuizione in successivi accordi esecutivi, ciascuna Parte sostiene i propri costi per viaggio, indennità, stipendi, assicurazioni e altre spettanze del proprio personale, nonché per spese mediche, odontoiatriche ed eventuale evacuazione o rimozione del personale malato, ferito o deceduto. La Parte ospitante assicura il trattamento di emergenza urgente al personale della Parte inviante che ne abbia bisogno, con rimborso dei relativi costi da parte della Parte inviante.

Proprietà intellettuale e dati personali

Le Parti si impegnano a predisporre misure per tutelare la proprietà intellettuale, compresi i brevetti, derivanti dalle attività svolte nell’ambito dell’Accordo. Le informazioni riferite a persone fisiche o idonee a identificarle non possono essere trasmesse a terzi o trattate in modo incompatibile con le finalità concordate senza previo consenso scritto della Parte che le ha fornite.

Informazioni classificate e sicurezza

Il regime di protezione delle informazioni classificate è molto dettagliato. Sono considerate classificate tutte le informazioni, in qualunque forma, scambiate o generate ai sensi dell’Accordo e sottoposte a protezione contro divulgazione non autorizzata. Le Parti devono garantire protezione equivalente ai rispettivi livelli di classificazione, impedire la trasmissione a terzi senza consenso scritto, limitare l’accesso ai soli soggetti autorizzati e adottare misure di sicurezza per locali, sistemi informativi e canali di trasmissione. Le visite che comportino accesso a informazioni classificate richiedono preventiva autorizzazione dell’autorità di sicurezza competente della Parte ospitante. Le Parti devono indagare su perdite, divulgazioni non autorizzate, appropriazioni indebite o usi impropri e informarsi reciprocamente sugli esiti e sulle misure correttive. Restano possibili ulteriori accordi di sicurezza o modalità attuative specifiche.

Giurisdizione, disciplina e limiti per il personale

Il personale della Parte inviante deve rispettare leggi e regolamenti del Paese ospitante e non può svolgere attività che compromettano la sicurezza o l’integrità territoriale del Paese ospitante. Le autorità della Parte ricevente possono esercitare la propria giurisdizione sui reati commessi nel proprio territorio e punibili secondo le proprie norme. Se la legislazione del Paese ospitante prevede pena di morte o altre sanzioni contrarie ai principi fondamentali della Parte inviante, tali punizioni non devono essere irrogate; se già irrogate, il personale interessato deve essere trasferito alla Parte inviante per l’esecuzione del giudizio secondo il proprio diritto. Le infrazioni disciplinari militari restano di competenza delle autorità della Parte inviante. Tali disposizioni continuano ad applicarsi anche dopo la cessazione dell’Accordo per fatti verificatisi durante la sua vigenza.

Dogane, tasse e dazi

Ciascuna Parte deve rispettare le norme doganali dell’altra e pagare tasse e tariffe dovute durante transito o permanenza nel territorio dell’altra Parte.

Danni e compensazioni

I danni causati alla Parte ospitante dal personale della Parte inviante nell’ambito della missione o dell’esercitazione devono essere risarciti dalla Parte inviante, con compenso da definire di comune accordo. Se il danno è imputabile congiuntamente alle Parti, queste devono stabilire la rispettiva quota di contribuzione; in mancanza di accordo, la questione è rimessa al Comitato Misto.

Risoluzione delle controversie

Le controversie sull’interpretazione o attuazione dell’Accordo devono essere risolte amichevolmente mediante consultazioni e negoziazioni dirette, senza ricorso a terzi, corti o tribunali. Durante la controversia, le Parti restano tenute ad adempiere ai propri obblighi convenzionali.

Durata, rinnovo e cessazione

L’Accordo entra in vigore con la ricezione dell’ultima notifica diplomatica di avvenuto completamento delle procedure interne. Ha durata di 5 anni e si rinnova automaticamente per periodi successivi di 5 anni, salvo richiesta di cessazione da parte di una delle Parti. Ciascuna Parte può porre termine all’Accordo in qualsiasi momento con notifica scritta; la cessazione produce effetti dopo 6 mesi dalla ricezione della notifica. Le Parti possono anche accordarsi per la cessazione immediata o concordata. La cessazione non pregiudica il completamento di progetti, programmi o contratti già conclusi e non elimina gli obblighi già sorti durante la vigenza.

Testo integrale

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