LEGGE 19 giugno 2026, n. 120
Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge impone a produttori e professionisti obblighi informativi e di comunicazione, anche pubblicitaria, quando parte dei proventi della vendita di un prodotto è destinata a specifici enti italiani o esteri analoghi. Prevede comunicazione preventiva all’AGCM, successiva attestazione del versamento, sanzioni amministrative e una disciplina transitoria che esclude le promozioni e vendite già in corso alla data di entrata in vigore.
Informazioni e pubblicità su prodotti con proventi destinati a soggetti beneficiari
Informazioni e pubblicità sui prodotti con proventi destinati a beneficiari terzi
La legge disciplina trasparenza, informazione al consumatore e comunicazioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato nei casi in cui parte dei proventi della vendita di un prodotto sia destinata a determinati soggetti beneficiari. L’obiettivo è rendere chiari al pubblico il destinatario delle somme, le finalità dell’impiego e la misura economica dell’operazione.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La disciplina si applica ai prodotti promossi, venduti o forniti ai consumatori da produttori e professionisti quando una parte dei proventi è destinata a soggetti indicati dalla norma, tra cui enti richiamati dal TUIR, dal decreto-legge n. 35/2005 e dal Codice del Terzo settore, nonché soggetti esteri con attività analoghe.
Non si applica invece alla promozione, vendita o fornitura di prodotti ai consumatori da parte di enti non commerciali non partecipati, direttamente o indirettamente, dai produttori o professionisti interessati. Restano ferme le regole sulle raccolte fondi del Codice del Terzo settore e quelle delle confessioni religiose con patti, accordi o intese con lo Stato.
Ai fini della legge valgono le definizioni del Codice del consumo. È espressamente precisato che per “professionista” si intendono sia il venditore sia il soggetto che promuove l’acquisto.
Obblighi informativi verso i consumatori
I consumatori hanno diritto a un’informazione adeguata sulla destinazione di parte dei proventi della vendita. L’informazione deve essere chiara e deve riguardare:
- il soggetto destinatario della quota di proventi;
- le finalità cui la quota sarà destinata;
- la percentuale del prezzo di vendita oppure l’importo destinato per ciascuna unità di prodotto.
Tali indicazioni devono essere riportate sulle confezioni dei prodotti o, in alternativa, tramite targhetta cartacea o adesiva, oppure sui materiali di comunicazione presenti nei punti vendita, purché con chiarezza, semplicità e adeguata evidenza grafica.
L’obbligo informativo opera anche nelle pratiche commerciali e nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto. La legge estende espressamente l’obbligo anche a chi svolge pubblicità in forma tradizionale o tramite influencer marketing.
Comunicazioni preventive e successive all’AGCM
Almeno 15 giorni prima della messa in vendita dei prodotti interessati, il produttore o il professionista deve comunicare all’AGCM:
- le informazioni rese ai consumatori sulla base della legge;
- il termine entro il quale sarà effettuato il versamento dell’importo destinato ai beneficiari.
Entro 3 mesi dalla scadenza di tale termine, deve essere comunicata all’AGCM l’avvenuta esecuzione del versamento.
Controlli, sanzioni e pubblicazione dei provvedimenti
L’AGCM è l’autorità competente a irrogare le sanzioni. Salvo che il fatto costituisca reato o pratica commerciale scorretta, la violazione degli obblighi informativi e comunicativi comporta una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro.
L’Autorità pubblica i provvedimenti sanzionatori nel proprio bollettino settimanale e può imporne la pubblicazione, a cura e spese del trasgressore, sul sito internet, sui social network, su quotidiani o con altri mezzi idonei a informare i consumatori. L’inottemperanza a tale obbligo è anch’essa sanzionata con una multa da 5.000 a 50.000 euro.
La misura della sanzione tiene conto del prezzo di listino di ciascun prodotto e del numero di unità poste in vendita. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 27 del Codice del consumo.
I proventi delle sanzioni sono versati al bilancio dello Stato e, per il 50 per cento, riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per iniziative solidaristiche, secondo criteri definiti con decreto interministeriale.
Regime transitorio e decorrenza
La legge non si applica alle promozioni, vendite e forniture di prodotti già in corso alla data di entrata in vigore. Resta quindi esclusa l’applicazione ai rapporti promozionali e commerciali già avviati prima della decorrenza della norma.
Clausola finanziaria
L’attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’AGCM svolge le attività previste con le risorse disponibili a legislazione vigente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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