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Legge

LEGGE 19 giugno 2026, n. 120

Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti.

Normativa italiana26G00136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge impone a produttori e professionisti obblighi informativi e di comunicazione, anche pubblicitaria, quando parte dei proventi della vendita di un prodotto è destinata a specifici enti italiani o esteri analoghi. Prevede comunicazione preventiva all’AGCM, successiva attestazione del versamento, sanzioni amministrative e una disciplina transitoria che esclude le promozioni e vendite già in corso alla data di entrata in vigore.

Informazioni e pubblicità su prodotti con proventi destinati a soggetti beneficiari

Informazioni e pubblicità sui prodotti con proventi destinati a beneficiari terzi

La legge disciplina trasparenza, informazione al consumatore e comunicazioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato nei casi in cui parte dei proventi della vendita di un prodotto sia destinata a determinati soggetti beneficiari. L’obiettivo è rendere chiari al pubblico il destinatario delle somme, le finalità dell’impiego e la misura economica dell’operazione.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La disciplina si applica ai prodotti promossi, venduti o forniti ai consumatori da produttori e professionisti quando una parte dei proventi è destinata a soggetti indicati dalla norma, tra cui enti richiamati dal TUIR, dal decreto-legge n. 35/2005 e dal Codice del Terzo settore, nonché soggetti esteri con attività analoghe.

Non si applica invece alla promozione, vendita o fornitura di prodotti ai consumatori da parte di enti non commerciali non partecipati, direttamente o indirettamente, dai produttori o professionisti interessati. Restano ferme le regole sulle raccolte fondi del Codice del Terzo settore e quelle delle confessioni religiose con patti, accordi o intese con lo Stato.

Ai fini della legge valgono le definizioni del Codice del consumo. È espressamente precisato che per “professionista” si intendono sia il venditore sia il soggetto che promuove l’acquisto.

Obblighi informativi verso i consumatori

I consumatori hanno diritto a un’informazione adeguata sulla destinazione di parte dei proventi della vendita. L’informazione deve essere chiara e deve riguardare:

  • il soggetto destinatario della quota di proventi;
  • le finalità cui la quota sarà destinata;
  • la percentuale del prezzo di vendita oppure l’importo destinato per ciascuna unità di prodotto.

Tali indicazioni devono essere riportate sulle confezioni dei prodotti o, in alternativa, tramite targhetta cartacea o adesiva, oppure sui materiali di comunicazione presenti nei punti vendita, purché con chiarezza, semplicità e adeguata evidenza grafica.

L’obbligo informativo opera anche nelle pratiche commerciali e nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto. La legge estende espressamente l’obbligo anche a chi svolge pubblicità in forma tradizionale o tramite influencer marketing.

Comunicazioni preventive e successive all’AGCM

Almeno 15 giorni prima della messa in vendita dei prodotti interessati, il produttore o il professionista deve comunicare all’AGCM:

  • le informazioni rese ai consumatori sulla base della legge;
  • il termine entro il quale sarà effettuato il versamento dell’importo destinato ai beneficiari.

Entro 3 mesi dalla scadenza di tale termine, deve essere comunicata all’AGCM l’avvenuta esecuzione del versamento.

Controlli, sanzioni e pubblicazione dei provvedimenti

L’AGCM è l’autorità competente a irrogare le sanzioni. Salvo che il fatto costituisca reato o pratica commerciale scorretta, la violazione degli obblighi informativi e comunicativi comporta una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro.

L’Autorità pubblica i provvedimenti sanzionatori nel proprio bollettino settimanale e può imporne la pubblicazione, a cura e spese del trasgressore, sul sito internet, sui social network, su quotidiani o con altri mezzi idonei a informare i consumatori. L’inottemperanza a tale obbligo è anch’essa sanzionata con una multa da 5.000 a 50.000 euro.

La misura della sanzione tiene conto del prezzo di listino di ciascun prodotto e del numero di unità poste in vendita. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 27 del Codice del consumo.

I proventi delle sanzioni sono versati al bilancio dello Stato e, per il 50 per cento, riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per iniziative solidaristiche, secondo criteri definiti con decreto interministeriale.

Regime transitorio e decorrenza

La legge non si applica alle promozioni, vendite e forniture di prodotti già in corso alla data di entrata in vigore. Resta quindi esclusa l’applicazione ai rapporti promozionali e commerciali già avviati prima della decorrenza della norma.

Clausola finanziaria

L’attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’AGCM svolge le attività previste con le risorse disponibili a legislazione vigente.

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