LEGGE 9 giugno 2026, n. 105
Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge proroga i termini per l’esercizio di due deleghe: una sulla disciplina di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fissando il nuovo termine al 31 ottobre 2026; l’altra sulla revisione della disciplina dell’elettorato attivo e delle liste elettorali, portando il termine da 180 giorni a 12 mesi.
Proroga di termini per due deleghe legislative
Proroga di termini per deleghe legislative
La legge interviene in modo puntuale su due precedenti deleghe legislative, estendendo i termini entro cui il Governo può esercitarle. Si tratta di una norma di carattere transitorio, priva di ulteriori disposizioni sostanziali.
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Viene modificato il termine previsto dalla legge 4 aprile 2025, n. 42 per l’esercizio della delega in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Il termine originario, indicato come “entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”, è sostituito con il nuovo termine del 31 ottobre 2026.
- La proroga riguarda esclusivamente l’esercizio della delega legislativa richiamata.
Elettorato attivo e liste elettorali
La legge modifica anche il termine per la delega volta alla revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, di cui al d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
- Il termine originario di centottanta giorni previsto dalla legge 10 novembre 2025, n. 167, è sostituito con un termine di dodici mesi.
- La proroga incide solo sul tempo a disposizione per l’adozione dei decreti delegati relativi alla revisione della materia elettorale.
Ambito temporale e applicazione
La legge opera come proroga dei termini di esercizio delle deleghe già conferite e non introduce nuovi regimi sostanziali. Il suo effetto è limitato alle due deleghe indicate e alla ridefinizione delle rispettive scadenze.
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